Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_322/2026
Sentenza del 18 agosto 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Amministrazione infedele; inosservanza delle norme legali sulla contabilità,
ricorso in materia penale contro la sentenza
emanata il 27 marzo 2026 dalla Corte di appello
e di revisione penale del Cantone Ticino
(incarto n. 17.2024.12+13+110).
Fatti
A.
Nel mese di marzo del 2021 è stata chiesta in Svezia l'immatricolazione di un'autovettura Mercedes-Benz che risultava precedentemente immatricolata nel Cantone Ticino. Poiché, secondo le autorità svedesi, i documenti presentati apparivano falsi, è stato chiesto alle autorità svizzere, tramite Interpol, di eseguire accertamenti al riguardo. Dalle verifiche effettuate dalla Polizia cantonale ticinese è emerso che la detentrice dell'autovettura era la società B.________ SA di X.________, di cui A.________ era stato membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, e che la scomparsa del veicolo non era stata denunciata. È inoltre stato accertato che la Mercedes-Benz in questione era oggetto di un contratto di leasing del 28 ottobre 2020 stipulato tra la B.________ SA, in qualità di assuntrice del leasing, e la C.________ SA, in veste di società di leasing.
B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decreto di accusa dell'11 marzo 2022, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.________ autore colpevole di amministrazione infedele, per avere, nel periodo compreso dal mese di ottobre 2020 al 12 gennaio 2021, in qualità di amministratore unico di B.________ SA, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio della società. Il PP gli ha rimproverato di avere, il 28 ottobre 2020, su richiesta di D.________, azionista unico della B.________ SA, sottoscritto a nome della stessa un contratto di leasing concernente un'autovettura Mercedes-Benz del valore di fr. 105'000.--, pur sapendo che detto veicolo non era nell'interesse della società, bensì destinato al noleggio a terze persone (vietato dal contratto di leasing), danneggiando in tal modo il patrimonio della società per un importo corrispondente alle rate mensili del contratto di leasing che rimanevano da pagare, considerato che l'autovettura è stata data in uso a terzi senza essere restituita. A.________ è inoltre stato ritenuto colpevole di inosservanza delle norme legali sulla contabilità, per avere, nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 12 gennaio 2021, in veste di amministratore unico della B.________ SA, obbligato quindi per legge ad allestire la contabilità, omesso per negligenza di tenere regolarmente i libri di commercio, mancando di allestire la contabilità relativa all'anno 2020.
Il PP ha proposto la condanna dell'imputato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 5'400.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 400.--.
C.
Statuendo sull'opposizione di A.________ contro il decreto di accusa, con sentenza del 27 settembre 2023 il Giudice della Pretura penale lo ha riconosciuto autore colpevole di inosservanza delle norme legali sulla contabilità, prosciogliendolo per contro dall'imputazione di amministrazione infedele. L'imputato è stato condannato alla multa di fr. 150.--.
D.
Contro il giudizio di primo grado, sia l'imputato sia il PP hanno presentato appello. Con sentenza del 27 marzo 2026, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello del primo e accolto quello del secondo. Ha conseguentemente dichiarato A.________ autore colpevole di amministrazione infedele e di inosservanza delle norme legali sulla contabilità, per i fatti di cui al decreto di accusa, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 150.--.
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da entrambe le imputazioni e di assegnargli un'indennità complessiva di fr. 16'616.30 giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute nella procedura di primo grado e di appello, nonché di porre le spese procedurali di entrambe le istanze cantonali interamente a carico dello Stato. Il ricorrente fa essenzialmente valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Il ricorrente critica essenzialmente l'apprezzamento delle prove eseguito dalla CARP, che avrebbe a suo dire condotto ad un accertamento arbitrario dei fatti. Come si è detto, su questi aspetti il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio. Per motivare gli estremi dell'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuati dalla Corte cantonale sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1). In concreto, il ricorrente si limita in sostanza ad esporre una sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e senza spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni determinati accertamenti e valutazioni dei giudici cantonali sarebbero non soltanto discutibili, bensì manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Il solo fatto che anche un diverso accertamento sarebbe di per sé possibile non basta infatti a sostanziare l'arbitrio (DTF 152 II 211 consid. 4.1). Di natura essenzialmente appellatoria, il gravame non adempie per la maggior parte le citate esigenze di motivazione ed è quindi prevalentemente inammissibile.
2.
2.1. Invocando un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere omesso di considerare la portata della dichiarazione manoscritta del 19 ottobre 2020 di D.________, azionista unico della B.________ SA, che si era impegnato a pagare personalmente le rate del leasing. Il ricorrente sostiene che si tratterebbe di una "garanzia personale supplementare", da lui esplicitamente richiesta all'azionista unico proprio allo scopo di tutelare gli interessi della società.
2.2. Con questa censura, egli si limita ad attribuire una diversa portata alla citata dichiarazione dell'azionista della B.________ SA, ma non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Contrariamente alla sua opinione, la Corte cantonale non ha omesso di considerare la dichiarazione dell'azionista unico, ma ne ha tenuto conto ed ha esposto nel giudizio la valutazione fattane, spiegando le ragioni per cui tale dichiarazione non esonerava il ricorrente dalle sue responsabilità. La CARP ha accertato che l'onere di fare fronte ai pagamenti del leasing gravava esclusivamente sulla B.________ SA quale unica debitrice contrattuale nei confronti della società di leasing (C.________ SA). Ha parimenti accertato che la B.________ SA era sottocapitalizzata e non disponeva di alcuna liquidità per eseguire eventuali pagamenti. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva nemmeno verificato la solvibilità dell'azionista e che quest'ultimo non figurava sul contratto di leasing quale debitore solidale delle rate. Per quali ragioni, alla luce di questi elementi, la dichiarazione dell'azionista, rilasciata al ricorrente, di volere pagare personalmente le rate del leasing sarebbe tale da sovvertire le conclusioni della CARP, non è in concreto seriamente addotto nel ricorso. Considerando la citata dichiarazione dell'azionista alla stregua di una "garanzia personale supplementare" volta a proteggere gli interessi societari, il ricorrente le attribuisce una valenza che non trova riscontro negli atti di causa. Non sostanziando arbitrio alcuno, la censura non deve essere vagliata oltre.
3.
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto che il contratto di leasing è stato disdetto anticipatamente dalla C.________ SA il 22 aprile 2021 a causa del mancato pagamento delle rate e della mancata copertura assicurativa del veicolo. Adduce che, con detta disdetta anticipata, la società di leasing avrebbe conteggiato alla B.________ SA (assuntrice del leasing) unicamente le rate concernenti le mensilità di marzo ed aprile 2021 rimaste impagate, di complessivi fr. 3'021.--, oltre alle spese di disdetta, di fr. 37.70. Il ricorrente sostiene che la CARP si sarebbe fondata a torto sul presupposto che l'autovettura sarebbe andata definitivamente persa e che tutte le rate del leasing avrebbero dovuto essere versate. Rileva al riguardo che non sarebbe stato accertato se la società di leasing ha potuto recuperare l'autovettura in Svezia, ciò che apparirebbe altamente verosimile, giacché la C.________ SA non avrebbe insinuato alcun credito nella procedura di fallimento della B.________ SA. Il ricorrente contesta l'esistenza di un danno, adducendo essenzialmente che la CARP lo avrebbe erroneamente ravvisato nel pregiudizio totale derivante dal furto dell'autovettura. Sostiene di non avere potuto immaginare la sottrazione del veicolo al momento della sottoscrizione del contratto di leasing.
3.2. L'art. 158 n. 1 CP prevede che chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questo reato presuppone, quali elementi costitutivi, che l'autore abbia avuto una posizione di gestore, che abbia violato un obbligo che gli spettava in tale veste, che ne sia risultato un danno e ch'egli abbia agito intenzionalmente, il dolo eventuale essendo al riguardo sufficiente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza 6B_973/2023 del 4 dicembre 2025 consid. 6.1.1).
Il reato è consumato se v'è stato un "pregiudizio", nozione che deve essere intesa come negli altri reati contro il patrimonio, segnatamente nella truffa, che pure esige il presupposto del danno quale suo elemento oggettivo costitutivo (sentenza 6B_973/2023, citata, consid. 6.1.2). Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1). Soltanto un pregiudizio economico causato agli interessi patrimoniali sui quali il gestore ha un dovere di gestione o di sorveglianza può essere preso in considerazione. L'eventuale pregiudizio subito da un terzo al quale il gestore non è vincolato dalla relazione di gestione non può essere considerato sotto il profilo dell'art. 158 CP (sentenza 6B_973/202, citata, consid. 6.1.2 e rinvii). Il danno, che non deve essere necessariamente cifrato, è dato quando il danneggiato ha un diritto protetto dal diritto civile, segnatamente ai sensi dell'art. 41 CO, al risarcimento del pregiudizio subito (sentenza 6B_973/2023, citata, consid. 6.1.2 e rinvii).
La nozione di danno e i principi applicabili alla sua determinazione attengono al diritto, mentre la sua esistenza e il suo ammontare riguardano l'accertamento dei fatti, che il Tribunale federale esamina sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 132 III 564 consid. 6.2 e rinvii; sentenze 6B_16/2026 del 22 giugno 2026 consid. 7.1.1; 6B_973/2023, citata, consid. 6.1.2; 6B_177/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.7).
3.3. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente contesta essenzialmente l'esistenza e l'ammontare di un danno, ma non si confronta con gli accertamenti e le considerazioni esposte dalla CARP nella sentenza impugnata e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Disattende che, contrariamente a quanto da lui sostenuto nel presente gravame, la Corte cantonale non ha accertato l'entità del danno nella totalità delle rate del leasing, ma ha lasciato indecisa la quantificazione del pregiudizio subito dalla B.________ SA. Ha infatti rilevato che la sottoscrizione del contratto di leasing in questione, che non era nell'interesse della società, bensì esclusivamente in quello dell'azionista unico, ne ha indubitabilmente peggiorato la situazione finanziaria, già precaria. Ha rilevato che malgrado la dichiarazione dell'azionista unico di saldare personalmente le rate del leasing, questi non figurava sul contratto di leasing quale debitore solidale del leasing, sicché l'onere di pagamento delle rate incombeva esclusivamente alla società stessa. Adducendo poi che, con la disdetta anticipata del 22 aprile 2021, la società di leasing avrebbe chiesto unicamente il pagamento di due rate del leasing (di complessivi fr. 3'021.--) e delle spese (di fr. 37.70), il ricorrente prospetta semplicemente una sua versione sull'ammontare del danno. Disattende che il suddetto importo di fr. 3'021.-- si riferisce soltanto alle rate arretrate, riguardo alle quali la C.________ SA ha concesso un ultimo termine di due giorni per procedere al pagamento. Nel caso di disdetta anticipata per il mancato pagamento entro tale termine, le rate del leasing sarebbero per contro state ricalcolate conformemente alle disposizioni contrattuali. Il ricorrente non considera questa circostanza e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Laddove sostiene che la società di leasing sarebbe nel frattempo riuscita ad ottenere la riconsegna del veicolo rinvenuto in Svezia, il ricorrente omette di considerare che le autorità penali non gli hanno rimproverato di avere arrecato alla società di leasing un danno corrispondente al valore totale dell'autovettura, per il fatto che la stessa è stata resa irreperibile. Le autorità penali gli hanno piuttosto addebitato di avere causato un pregiudizio al patrimonio della B.________ SA, società di cui egli era amministratore e che avrebbe dovuto gestire preservandone gli interessi, stipulando un contratto ad essa pregiudizievole. La determinazione dell'ammontare del danno concretamente subito dalla società di leasing, quale terza persona di cui il ricorrente non era gestore, non costituisce pertanto una circostanza decisiva per l'esito del giudizio.
Nella misura in cui il ricorrente parrebbe inoltre fare valere che la Corte cantonale avrebbe pure misconosciuto la nozione di danno, riconducendolo alla totalità delle rate del leasing, il ricorrente disattende che la CARP non ha ritenuto ciò, ma ha ravvisato il danno nel peggioramento della situazione finanziaria e debitoria della B.________ SA. Premesso che, come è stato esposto, il danno non deve essere necessariamente cifrato e può anche essere costituito da una messa in pericolo del patrimonio, nelle esposte condizioni la sottoscrizione di un contratto di leasing per un veicolo dal valore elevato, privo d'interesse per la B.________ SA, che già versava in una situazione finanziaria precaria, ne ha messo in pericolo il patrimonio, diminuendone il valore economico. A ragione la Corte cantonale ha perciò ritenuto adempiuto il presupposto del danno. La censura deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
4.
4.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP un accertamento manifestamente inesatto dei fatti per non avere considerato che le rate del leasing sono state regolarmente versate fintanto ch'egli ha ricoperto la carica di amministratore della B.________ SA, ossia fino al 12 gennaio 2021. Rileva di avere addirittura pagato personalmente le rate di gennaio e di febbraio 2021. Ribadisce inoltre di avere fatto sottoscrivere all'azionista unico la già citata dichiarazione con cui quest'ultimo si impegnava a pagare le rate. Ritiene che l'azionista avrebbe in pratica agito quale organo di fatto della B.________ SA, sicché gli utili derivanti dal noleggio dell'autovettura sarebbero spettati alla società, senza che i versamenti delle rate del leasing da parte dell'azionista comportassero un debito correntista a carico della stessa. Il ricorrente sminuisce inoltre la rilevanza del fatto ch'egli non ha letto le condizioni generali del contratto di leasing, che vietavano il noleggio a terzi dell'autovettura. Sostiene che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, non avrebbe potuto prevedere il furto dell'autovettura. Il ricorrente nega in tali circostanze una violazione degli obblighi concernenti la sua posizione di gestore.
4.2. Nuovamente il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata e non sostanzia quindi un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile, e pertanto arbitrario, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha infatti riconosciuto, e rettamente accertato, ch'egli ha pagato personalmente due rate di leasing prima di dimettersi (poi rimborsategli dall'azionista). Ha comunque pure rilevato che il contratto di leasing da lui sottoscritto in nome e per conto della B.________ SA comportava oneri ulteriori e rilevanti su un periodo prolungato a carico della società stessa, che non disponeva dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte. Peraltro, il ricorrente non è stato accusato di amministrazione infedele per avere omesso di pagare le rate del leasing, bensì per avere sottoscritto un contratto di leasing che non rispondeva agli interessi societari, ma era ad esclusivo beneficio dell'azionista unico, causando un pregiudizio patrimoniale alla società stessa, già sottocapitalizzata e priva di liquidità.
Dal fatto ch'egli non ha letto le condizioni generali del contratto di leasing prima di sottoscriverlo, la CARP ha unicamente dedotto che l'operazione è stata eseguita senza la diligenza richiesta al gestore di una società anonima in veste di amministratore. Ora, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio questa valutazione, che è del resto del tutto sostenibile. Quanto all'asserzione secondo cui gli utili del noleggio dell'automobile sarebbero spettati alla B.________ SA, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio l'accertamento della CARP secondo cui la stipulazione del contratto di leasing, concernente un'autovettura del valore di fr. 105'000.--, è stata eseguita esclusivamente nell'interesse dell'azionista unico, che ha ritirato il veicolo dal garage e ne ha gestito direttamente il noleggio, incassandone direttamente i proventi. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze, questi accertamenti sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non dimostra del resto che eventuali ricavi derivanti dall'attività di noleggio svolta dall'azionista unico sarebbero stati riversati alla B.________ SA. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, secondo quanto accertato dai giudici cantonali, la società non disponeva nemmeno di un conto bancario e il ricorrente non si è nemmeno premurato di aprirne uno per farvi confluire gli eventuali proventi di tale attività. Quanto alla dichiarazione fatta sottoscrivere all'azionista unico, secondo cui questi avrebbe pagato personalmente le rate del leasing, già s'è detto che l'unica debitrice contrattuale nei confronti della società di leasing era la B.________ SA: l'azionista non figurava infatti sul contratto quale debitore solidale del leasing. Anche questo accertamento, non censurato d'arbitrio e peraltro corrispondente al contenuto del contratto di leasing agli atti, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non rispettose delle esposte esigenze di motivazione, le censure ricorsuali sono inammissibili e non devono di conseguenza essere vagliate oltre. È parimenti inammissibile la censura secondo cui il ricorrente non avrebbe violato obblighi che gli incombevano nella sua qualità di gestore, giacché essa non considera i fatti accertati e vincolanti in questa sede.
5.
5.1. Il ricorrente contesta di avere agito con dolo eventuale. Adduce essenzialmente ch'egli si è adoperato per fare sottoscrivere all'azionista unico il predetto impegno a pagare personalmente le rate del leasing, istituendolo quindi quale debitore solidale. Si tratterebbe a suo dire di una misura concreta e specifica per proteggere il patrimonio della società. Rileva inoltre che le rate sarebbero state effettivamente versate nel periodo in cui egli è stato amministratore della B.________ SA.
5.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata e correttamente applicata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
5.3. Contestando la sussistenza del dolo eventuale, il ricorrente si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Disattende che, contrariamente alla sua asserzione, l'azionista unico non era contrattualmente debitore solidale del leasing e che, al di là delle rate iniziali effettivamente versate, il contratto in questione ha comportato per la società oneri rilevanti per un periodo prolungato. Il ricorrente non spiega per quali ragioni, alla luce dell'insieme dei fatti accertati dalla CARP, la conclusione secondo cui egli ha commesso il reato di amministrazione infedele per dolo eventuale sarebbe lesiva del diritto.
6.
6.1. Il ricorrente contesta la condanna per inosservanza delle norme legali sulla contabilità. Sostiene che le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 957 segg. CO) non fisserebbero un termine specifico per l'esecuzione delle singole registrazioni contabili, sicché si giustificherebbe di applicare il termine di 6 mesi dalla fine dell'esercizio per la presentazione dei conti giusta l'art. 958 cpv. 3 CO. Ritiene quindi che, in concreto, l'obbligo di tenere la contabilità della B.________ SA per l'esercizio 2020 avrebbe ancora potuto essere adempiuto entro il 30 giugno 2021.
6.2. L'art. 325 cpv. 1 CP prevede che chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio è punito con la multa. La portata dell'obbligo di tenere la contabilità è determinata dal diritto privato, segnatamente dagli art. 957 segg. CO (sentenza 6S.132/2000 del 24 agosto 2000 consid. 2a). Queste disposizioni distinguono chiaramente l'obbligo di tenere la contabilità (art. 957 seg. CO) dall'obbligo di presentare i conti (art. 958 segg. CO; HENRI TORRIONE/AURÉLIEN BARAKAT, in: Commentaire romand, Code des obligations II, 3aed. 2024, n. 6 seg. all'art. 957 CO). La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti (art. 957a CO). La persona soggetta all'obbligo di tenere la contabilità deve effettuare in modo continuo registrazioni contabili sistematiche, complete e chiare sull'esercizio dell'impresa, in modo che sia possibile determinare in qualsiasi momento la situazione patrimoniale della stessa attraverso la semplice estrazione del bilancio (DTF 77 IV 164 consid. 1 pag. 166).
6.3. In questa sede il ricorrente si limita a ribadire la tesi secondo cui l'obbligo di tenere la contabilità per l'anno 2020 avrebbe ancora potuto essere adempiuto entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile. Richiama al riguardo l'art. 958 cpv. 3 CO. Questa disposizione concerne tuttavia la presentazione dei conti, segnatamente la relazione sulla gestione. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, al ricorrente è però addebitata la mancata tenuta della contabilità per l'anno 2020, non la mancata presentazione della relazione sulla gestione alla fine dell'esercizio, sicché l'invocato termine di 6 mesi non entra di principio in considerazione nel caso concreto. La contabilità deve infatti essere tenuta in modo sistematico ed aggiornata regolarmente (art. 957a cpv. 2 CO; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/NADINE HAGENSTEIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4aed. 2019, n. 37 all'art. 325 CP; JULIEN DÉLÈZE, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2aed. 2025, n. 8b all'art. 325 CP). Nella fattispecie, è incontestato che il ricorrente, dal 1° gennaio 2020 alla data delle sue dimissioni dalla società (il 12 gennaio 2021), non ha tenuto la contabilità della B.________ SA per l'anno 2020. Né è seriamente contestato ch'egli, fiduciario commercialista di professione, era consapevole degli obblighi contabili che gli spettavano in qualità di amministratore della stessa. In tali circostanze, il giudizio di colpevolezza per il reato di inosservanza delle norme legali sulla contabilità non presta il fianco a critiche. Infondata, la censura ricorsuale deve pertanto essere respinta.
7.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 18 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni