Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_31/2026
Sentenza del 20 febbraio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale von Felten, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Restituzione del termine per presentare appello; esigenze di motivazione del ricorso,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2025.139).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 1° dicembre 2025 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'istanza presentata da A.________ volta alla restituzione del termine per inoltrare la dichiarazione d'appello contro la sua condanna per i titoli di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti pronunciata il 13 settembre 2022 dalla Corte delle assise criminali.
2.
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale redatto in lingua tedesca. Protestati spese e indennizzi, postula la restituzione del termine per inoltrare la dichiarazione di appello, subordinatamente la constatazione dell'assenza di una valida notifica della decisione motivata di primo grado, premessa per l'inizio del decorso del termine, più subordinatamente la constatazione delle inadempienze legali del suo difensore d'ufficio di allora.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
3.
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Questa esigenza di motivazione vale anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2 e rinvii).
In concreto l'impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione poste dalla LTF e sfugge pertanto a un esame di merito. La CARP ha accertato che l'insorgente era reo confesso dei fatti imputatigli, che gli era stata inflitta la pena che egli stesso difendeva come adeguata e che aveva comunicato al suo difensore d'ufficio di allora di rinunciare all'appello. Ha inoltre accertato che detto difensore gli ha trasmesso la motivazione scritta della sentenza di primo grado, che il ricorrente era ben consapevole della portata della condanna e che aveva ben compreso i rimedi giuridici esperibili, ciò che è dimostrato dal suo comportamento. La CARP non ha peraltro ravvisato inadempienze nell'operato della difesa d'ufficio. Oltre a ciò, ha ritenuto che quanto asserito dall'insorgente, a sostegno della sua istanza di restituzione del termine, risultava contraddetto dal comportamento da lui assunto in concreto dopo la comunicazione del giudizio di primo grado. La CARP ha quindi rifiutato una restituzione del termine, essendo la sua inosservanza imputabile a colpa del solo ricorrente. L'insorgente si duole di una serie di violazioni del diritto, argomentando liberamente e senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare sulla ritenuta contraddizione tra il comportamento da lui concretamente assunto dopo la comunicazione del giudizio di primo grado e quanto addotto nella sua istanza di restituzione del termine. Le sue critiche inoltre si dipartono dai fatti accertati che, in mancanza di censure a norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. in proposito DTF 149 II 337 consid. 2.3; 148 IV 409 consid. 2.2), vincolano questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF; v. DTF 151 I 354 consid. 2.3; 149 II 337 consid. 2.3).
5.
Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 20 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Felten
La Cancelliera: Ortolano Ribordy