Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_571/2026
Sentenza del 18 agosto 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente,
B.________,
C.________,
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa.
Oggetto
gratuito patrocinio (divorzio, ricusazione del perito giudiziario),
ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2026.54 [I]).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro di una procedura di divorzio promossa da C.________ nei confronti del marito A.________, il 1° settembre 2025 e il 24 ottobre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i reclami introdotti da A.________ avverso le decisioni con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord aveva a sua volta respinto due istanze di ricusazione della perita B.________, incaricata di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei figli D.________ e E.________.
Ripristinata la litispendenza di primo grado, con istanza 21 aprile 2026 A.________ ha nuovamente postulato la ricusazione della perita. Il 24 aprile 2026 il Pretore ha respinto anche tale istanza.
2.
A.________ ha impugnato quest'ultima decisione pretorile con reclamo 28 aprile 2026, chiedendo di accogliere la sua domanda di ricusazione e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza.
Con decisione non motivata 12 maggio 2026, la I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto sia il reclamo che la richiesta di gratuito patrocinio e non ha prelevato spese, avvertendo però le parti che qualora avessero chiesto la motivazione scritta della decisione esse sarebbero ammontate a fr. 1'000.--. A.________ ha domandato tale motivazione scritta. Per ragioni procedurali, la Corte cantonale ha " innanzitutto " evaso la motivazione del diniego del gratuito patrocinio (la quale è stata notificata al ricorrente l'11 giugno 2026) : l'autorità cantonale ha spiegato che i presupposti dell'art. 117 lett. b CPC non erano soddisfatti, siccome il reclamo denotava scarse probabilità di successo, e ha indicato che avrebbe pertanto invitato A.________ a prestare un anticipo in garanzia delle spese processuali.
3.
Mediante ricorso in materia civile 17 giugno 2026 (spedito il giorno dopo) A.________ ha impugnato la decisione " dell'11 giugno 2026" dinanzi al Tribunale federale, postulando di annullarla e di accogliere la domanda di ricusazione della perita (in subordine di rinviare la causa all'autorità cantonale affinché si pronunci nuovamente sulla ricusazione). Egli ha anche chiesto di concedere effetto sospensivo al proprio rimedio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. Con scritto 18 giugno 2026 (spedito il giorno dopo) A.________ ha inoltrato una " rettifica per mero refuso materiale " del proprio ricorso.
Non sono state chieste determinazioni.
4.
Il rimedio all'esame - diretto contro una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF emanata in una procedura di ricusazione di una perita giudiziaria in una causa di divorzio di natura complessivamente non pecuniaria (essendo contestata anche la custodia dei figli) - può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; v. DTF 147 III 451 consid. 1.3).
4.1. La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto nel caso concreto). Essa respinge la richiesta di gratuito patrocinio per il procedimento di reclamo ormai già svolto e prevede che a A.________ sarà chiesto di versare un anticipo in garanzia delle spese processuali " correlate all'introduzione del suo reclamo ". Il ricorrente non si è pronunciato sulla possibilità che tale decisione possa causargli un danno irreparabile (v. DTF 150 III 248 consid. 1.2; v. anche sentenza 5A_431/2020 del 28 luglio 2020 consid. 5.1); la questione può però essere lasciata aperta.
4.2. L'impugnativa all'esame è infatti in ogni caso manifestamente inammissibile. Il ricorrente non si avvede che la sentenza qui impugnata riguarda unicamente la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, e non il reclamo stesso. Il ricorso in materia civile - che invece, come espressamente indicato dal ricorrente, " concerne la conferma del rigetto della ricusazione della perita giudiziaria B.________ " - è pertanto del tutto privo di una proposta di giudizio e di una motivazione relative all'oggetto del litigio. Il capitolo intitolato " Assistenza giudiziaria " posto alla fine del ricorso riguarda unicamente l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al Tribunale federale (il ricorrente indica infatti che "la situazione finanziaria del ricorrente è già nota alle autorità cantonali" e che "la presente impugnativa non è manifestamente priva di possibilità di successo"). In assenza di una conclusione e di una motivazione specifiche (v. art. 42 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile risulta manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, e può quindi essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF.
5.
Con la pronuncia della presente sentenza, la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini