Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_548/2026
Sentenza del 18 giugno 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
opponente.
Oggetto
garanzia per contributi di mantenimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2024.155).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
In accoglimento di un'istanza di B.________ (sulla quale l'ex marito non aveva preso posizione entro il termine impartitogli), con decisione 15 novembre 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a A.________ di versare fr. 51'000.-- a titolo di garanzia per contributi alimentari dopo il divorzio (in applicazione dell'art. 132 cpv. 2 CC) su un conto bancario a lui intestato e ha ingiunto all'istituto bancario di prelevare da quel conto fr. 425.-- ogni mese e di versarli su un conto postale di B.________.
2.
Mediante sentenza 6 maggio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato il 26 novembre 2024 da A.________ contro la decisione pretorile.
La Corte cantonale ha spiegato che la sua richiesta di sopprimere il contributo alimentare in applicazione dell'art. 129 cpv. 1 CC era, da un lato, irricevibile siccome formulata solo in appello senza che ne fossero dati i presupposti (v. art. 317 cpv. 2 CPC) e siccome estranea alla procedura in oggetto e, dall'altro, comunque infondata dato che, contrariamente a quanto affermato da A.________, il contributo era stato fissato tenendo conto anche della sua sostanza (e non soltanto del suo reddito).
Con riferimento invece all'art. 132 cpv. 2 CC, i Giudici cantonali hanno indicato che l'argomento di A.________ - secondo cui l'obbligo di costringerlo ad attingere nuovamente alla sostanza costituirebbe "una doppia imposizione non permessa dalla legge" - era anch'esso privo di fondamento: l'importo di fr. 245'000.-- da lui già versato all'ex moglie era infatti dovuto in liquidazione del regime matrimoniale, mentre la garanzia di fr. 51'000.-- in discussione tutelava quanto da lui dovutole a titolo di contributo alimentare per i prossimi dieci anni.
Secondo la Corte cantonale, infine, la richiesta formulata da A.________ a titolo abbondanziale di rinunciare a ogni reciproca pretesa (tenuto conto che egli avrebbe diritto alla restituzione di contributi alimentari versati in eccesso) era anch'essa irricevibile siccome nuova e comunque infondata, dato che egli non considerava che, per il periodo antecedente al passaggio in giudicato del contributo di mantenimento dopo il divorzio, rimaneva valido il contributo fissato in via cautelare.
3.
A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso datato 9 giugno 2026 (spedito l'11 giugno 2026), chiedendo (come si desume dalla motivazione del rimedio; DTF 137 II 313 consid. 1.3) di sopprimere il contributo alimentare, di rigettare l'istanza dell'ex moglie e di rinunciare a ulteriori reciproche pretese. Il ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al proprio ricorso e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
4.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b e 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 145 III 255 consid. 1.1).
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
4.2. Attraverso la sua superficiale e confusa argomentazione, il ricorrente si limita ad affermare che l'autorità precedente si sarebbe rifiutata di entrare in materia circa l'applicazione dell'art. 129 cpv. 1 CC, ciò che sarebbe " la dimostrazione di come non si affrontano direttamente i problemi rimandando a altra causa ", e non avrebbe neanche preso posizione " sulla doppia imposizione della sostanza, che è illegale ". Così facendo, tuttavia, egli non si confronta minimamente con le dettagliate spiegazioni di irricevibilità e/o di infondatezza di tali argomenti sviluppate dai Giudici cantonali (v. supra consid. 2) e non indica in che modo esse sarebbero contrarie al diritto. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, peraltro nemmeno motivata.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini