Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_301/2026
Sentenza del 22 aprile 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Laura Rigato,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni,
opponente,
C.________e D.________,
rappresentati dalla curatrice avv. Sara Gasparoli.
Oggetto
modifica di una decisione di ritorno di minori,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2026
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.46).
Fatti
A.
A.________ (cittadina svizzera) e B.________ (cittadino italiano) si sono sposati nel 2011 a Hong Kong. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2012 e D.________ nel 2015 (con doppia cittadinanza, svizzera e italiana). La famiglia ha vissuto prima a Hong Kong, poi negli Stati Uniti e infine, durante gli ultimi cinque anni, in Messico. I genitori si sono separati nel 2022, interrompendo la coabitazione. Durante gli ultimi sei mesi prima del trasferimento di madre e figli in Svizzera, la famiglia ha nuovamente convissuto sotto lo stesso tetto, a X.________ (Messico, Stato di Y.________).
Il 6 maggio 2025 A.________ è partita con i figli dal Messico verso la Svizzera. Il 25 agosto 2025 B.________ ha chiesto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il ritorno immediato dei minori in Messico con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).
Con sentenza 8 gennaio 2026 la Corte cantonale ha accolto l'istanza, ordinando a A.________ di collaborare al ritorno dei figli in Messico entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e disponendo misure di esecuzione.
Un ricorso in materia civile presentato il 20 gennaio 2026 da A.________ contro tale decisione è stato respinto, nella misura della sua ammissibilità, dal Tribunale federale con sentenza 5A_75/2026 del 5 marzo 2026. Il Tribunale federale ha ordinato alla madre di assicurare il ritorno dei figli in Messico entro il 10 aprile 2026 e ha confermato le misure di esecuzione fissate nell'impugnata sentenza, invitando però l'autorità cantonale di esecuzione a osservare gli sviluppi della situazione venutasi a creare nello Stato di Y.________ a seguito di un'operazione militare del 22 febbraio 2026 delle forze di sicurezza messicane contro la criminalità organizzata.
B.
In data 19 marzo 2026 A.________ ha adito la Camera di protezione del Tribunale d'appello con un'istanza di modifica della sentenza emanata l'8 gennaio 2026, chiedendo di annullare l'ordine di ritorno dei minori e le relative misure di esecuzione.
Con sentenza 30 marzo 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha dichiarato l'istanza irricevibile.
C.
Mediante ricorso in materia civile 2 aprile 2026 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di riformare la sentenza 30 marzo 2026 nel senso che la domanda di modifica sia accolta e l'ordine di ritorno dei minori e le relative misure di esecuzione siano annullate.
Con decreto 7 aprile 2026 l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del ricorso.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto
1.
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap, comprese le decisioni su domande di modifica ai sensi dell'art. 13 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32), soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; sentenze 5A_355/2023 del 13 luglio 2023 consid. 1; 5A_80/2010 del 22 marzo 2010 consid. 1). Il gravame all'esame è stato inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF), la quale è finale (art. 90 LTF) ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica ( art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF ; art. 7 cpv. 1 LF-RMA).
1.2. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità (DTF 150 I 183 consid. 3.3), e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Le conclusioni riformatorie proposte dalla ricorrente non possono pertanto essere prese in considerazione.
1.3. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Nel suo ricorso in materia civile, la ricorrente produce per la prima volta diversi documenti (in parte pure posteriori alla sentenza qui impugnata; v. DTF 143 V 19 consid. 1.2 con rinvii) senza spiegare perché la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF sarebbe in concreto soddisfatta; essi non possono essere presi in considerazione.
2.
Se il ritorno dei minori, fissato per il 10 aprile 2026, fosse nel frattempo già stato eseguito, il ricorso qui all'esame potrebbe essere divenuto privo di oggetto. Dato l'esito del ricorso, la questione può tuttavia essere lasciata aperta.
3.
3.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 LF-RMA, se dopo la decisione di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione. Secondo l'art. 13 cpv. 2 LF-RMA, il tribunale decide anche sulla revoca delle misure d'esecuzione.
La nuova valutazione di cui all'art. 13 cpv. 1 LF-RMA non deve andare oltre i limiti fissati dalla CArap. Come in ogni altro procedimento in materia di rapimento di minori, anche in questa fase valgono gli stessi motivi contrari al ritorno. Le nuove circostanze possono riguardare un mutamento essenziale della situazione familiare del minore per quel che concerne uno dei due genitori o addirittura entrambi, della situazione della persona o dell'istituzione chiamata ad occuparsene o ad accoglierla, o concernere un importante peggioramento delle condizioni nello Stato estero in cui il minore dovrebbe far ritorno. La nuova procedura soggiace alle disposizioni della CArap e della LF-RMA. Se il tribunale ritiene che i nuovi fatti addotti non siano sufficienti per rifiutare un ritorno, la decisione originaria è confermata e le misure di esecuzione vengono conseguentemente adeguate. Se si decide in via definitiva di rifiutare il ritorno, l'esecuzione viene annullata e la decisione di ritorno in quanto tale viene revocata (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2405 seg. n. 6.12: v. anche sentenze 5A_355/2023 citata consid. 3.1; 5A_847/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 2).
Quale motivo contrario al ritorno di un minore, l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap prevede l'accertamento, da parte della persona, istituzione o ente che vi si oppone, di un grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. L'art. 5 LF-RMA precisa l'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap enumerando una serie di casi in cui il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile, ossia in particolare se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b), e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). I tre presupposti sono da intendere in senso cumulativo (sentenza 5A_75/2026 citata consid. 2.2.2 con rinvio).
3.2. In relazione al primo motivo di modifica fatto valere dalla madre, ossia che l'ondata di violenza legata al narcotraffico venutasi a creare nello Stato di Y.________ dopo l'emanazione della sentenza 8 gennaio 2026 avrebbe reso inattuabile un rientro dei figli in Messico, l'autorità cantonale ha osservato che la sentenza di ritorno non disponeva il rientro dei figli al loro precedente domicilio a X.________ (bensì sul suolo messicano), che il conflitto armato non concerneva l'intero territorio messicano e che con la sua istanza di modifica la madre non si era espressa sui motivi che avrebbero impedito il rientro in una qualsiasi altra località messicana ritenuta più sicura. L'autorità cantonale ha inoltre fatto presente che, malgrado già prima di questi recenti scontri lo Stato di Y.________ figurasse nell'elenco degli stati messicani con pericoli specifici e delle zone sconsigliate emesso dal Dipartimento federale degli affari esteri, nell'ambito della procedura di ritorno la madre non aveva invocato la pericolosità del luogo in cui la famiglia aveva risieduto per anni quale motivo contrario al ritorno ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap. Per l'autorità cantonale, insomma, su questo punto l'istanza era troppo generica e priva di un confronto con il giudizio di cui chiedeva la modifica.
L'autorità cantonale ha poi esaminato anche il secondo motivo di modifica fatto valere dalla madre, ossia il fatto che il padre avrebbe abbandonato la casa familiare a X.________ e non vi sarebbe più stata una sistemazione abitativa idonea per il rientro, ciò che rendeva il ritorno dei figli in Messico impraticabile. Per l'autorità cantonale, anche questo motivo era insufficientemente sostanziato e privo di un confronto con il giudizio 8 gennaio 2026: tale asserita nuova circostanza sarebbe infatti stata rilevante soltanto se la madre avesse deciso di non fare ritorno in Messico insieme ai figli (ed essi dovessero quindi essere accuditi dal padre), ma la madre non lo aveva ipotizzato, né nella procedura di ritorno né nell'istanza qui all'esame.
3.3. Nel rimedio all'esame, la ricorrente lamenta un accertamento dei fatti " inesatto " e la violazione dell'art. 13 LF-RMA, rimproverando all'autorità cantonale di aver ignorato fatti nuovi " oggettivi e notori " ed omesso di verificare i motivi di cui alla sua istanza di modifica. Secondo la ricorrente, il giudice cantonale avrebbe infatti trascurato " un dato che emerge inequivocabilmente dagli allegati di causa ", ossia che ella aveva già dichiarato, nel suo ricorso in materia civile 20 gennaio 2026 al Tribunale federale, di non voler più ritrasferirsi in Messico con i figli per " possibili ritorsioni legali/giudiziarie attuate da controparte ". I minori dovrebbero quindi rientrare presso il padre, ciò che rappresenterebbe una duplice situazione di potenziale pericolo: da un lato, né la sua situazione abitativa e lavorativa né la sua disponibilità a prendersene cura sarebbero stati accertati, dall'altro, egli risiederebbe (per quanto noto) a "città teatro di sanguinosi scontri tra narcotrafficanti e forze di polizia" dopo l'emanazione della sentenza di ritorno. Per la ricorrente, in altre parole, anche se la decisione di ritorno non obbliga i figli a rientrare nello Stato di Y.________, "l'unica possibilità che si intravede rispetto alla loro custodia è presso il padre a X.________".
3.4. Attraverso il suo ragionamento, la ricorrente tenta di rimediare all'insufficienza della motivazione della propria istanza di modifica.
Per farlo, la ricorrente rimprovera al giudice cantonale di non aver tenuto conto del fatto che nel suo ricorso in materia civile 20 gennaio 2026 ella aveva indicato di non voler più ritrasferirsi in Messico con i figli. Ora, che tale risultanza fattuale dovesse essere nota all'autorità cantonale ancora non significa che fosse sempre di attualità al momento dell'introduzione dell'istanza di modifica il 19 marzo 2026, per cui la ricorrente avrebbe dovuto ribadire il suo rifiuto. Ciò comunque non sarebbe bastato a rendere ricevibile l'istanza di modifica: la mera dichiarazione di rifiutarsi di far ritorno non è infatti sufficiente ai sensi dell'art. 5 lett. b LF-RMA (v. FF 2007 2399 seg. n. 6.4), ma la ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché non si potesse ragionevolmente pretendere da lei che si prendesse cura dei figli in Messico (ricordato anche che l'onere della prova delle circostanze che impediscono il ritorno di un minore è a carico del genitore che vi si oppone; v. sentenza 5A_75/2026 citata consid. 2.2.1 e 2.2.2). Con riferimento poi agli altri due presupposti dell'art. 5 LF-RMA (cumulativi; v. supra consid. 3.1 in fine), nella sua istanza di modifica la ricorrente non poteva limitarsi ad esporre che il collocamento presso il padre non corrispondesse manifestamente all'interesse dei minori (v. art. 5 lett. a LF-RMA) in ragione del fatto che le condizioni di accudimento presso di lui erano divenute insufficienti o del fatto che egli non poteva che accoglierli a X.________ (quest'ultima circostanza è peraltro stata allegata per la prima volta in questa sede ed è quindi irricevibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF), ma avrebbe anche dovuto spiegare perché un collocamento presso terzi, quale ultima ratio, risultasse manifestamente contrario al bene dei figli (v. art. 5 lett. c LF-RMA).
Insomma, nemmeno tenendo conto delle (inammissibili) migliorie contenute nel rimedio qui all'esame la ricorrente riesce a suffragare la ricevibilità della propria istanza di modifica. Il ricorso in materia civile risulta perciò inidoneo all'annullamento della sentenza cantonale impugnata ed al rinvio dell'incarto all'autorità precedente, e va quindi a sua volta dichiarato inammissibile per l'insufficiente motivazione delle censure in fatto e in diritto (v. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF).
4.
La ricorrente afferma inoltre che l'invito del Tribunale federale indirizzato all'autorità cantonale di esecuzione ad osservare gli sviluppi della situazione venutasi a creare in Messico, in particolare nello Stato di Y.________, sarebbe rimasto "lettera morta". Tale questione non può tuttavia essere esaminata in questa sede: essa concerne infatti l'esecuzione della decisione di ritorno e non rientra nella presente procedura di modifica ai sensi dell'art. 13 LF-RMA.
5.
5.1. Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto, va dichiarato inammissibile.
5.2. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale (compresa la procedura di modifica di una decisione di ritorno). L'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura (a meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap). La gratuità si estende anche alle "spese dovute alla partecipazione di un avvocato", e non soltanto laddove i legali delle parti siano stati designati dall'autorità, ma anche quando siano stati scelti dalle parti quali avvocati di fiducia (v. sentenza 5A_75/2026 citata consid. 4.2).
Né la Svizzera né il Messico hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap. Non vengono pertanto prelevate spese giudiziarie e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità alla patrocinatrice della ricorrente. Non si assegnano invece indennità ai patrocinatori degli altri partecipanti al procedimento, dato che non sono stati invitati a determinarsi sul ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Laura Rigato, patrocinatrice della ricorrente, un'indennità di fr. 2'500.--.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice dei minori, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
Losanna, 22 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini