Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_49/2026
Sentenza del 21 maggio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Repubblica e Stato del Cantone Ticino, sezione delle finanze, piazza Governo 7, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2026 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2026.29).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 24 febbraio 2026 il Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ a un precetto esecutivo fattole notificare dalla Repubblica e Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 60.-- e ha posto le spese di fr. 50.-- a carico dell'escussa.
2.
Con sentenza 25 marzo 2026 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo inoltrato da A.________, senza prelevare spese processuali. Ha ritenuto che il Giudice di pace supplente ha rettamente deciso la domanda di rigetto dell'opposizione, ma ha osservato che questo dovrà chinarsi sulla domanda di gratuito patrocinio nella forma dell'esenzione dalle spese presentata dall'escussa nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2026. Ha concluso rilevando che, in caso di accoglimento della domanda, l'escussa dovrà essere esonerata dal pagamento delle spese della procedura di rigetto dell'opposizione.
3.
Con ricorso del 31 marzo 2026 A.________ postula l'annullamento della decisione impugnata.
Con istanza del 1° aprile 2026 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha prodotto la decisione che le concede prestazioni assistenziali.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
La decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, poiché il valore di lite di fr. 30'000.-- per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è raggiunto.
4.1. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può - solo - essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Innanzi tutto la ricorrente pare non avvedersi che nei motivi della sentenza impugnata la Corte cantonale ha sollecitato il Giudice di pace supplente a decidere la domanda di esenzione dalle spese rimasta inevasa e omette di spiegare in che modo sarebbe gravata da tale modo di procedere. Per il resto il gravame si esaurisce in una inconferente critica di varie procedure pregresse fra cui quella che ha portato all'emanazione del titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 135 III 315 consid. 2.3) e in una singolare interpretazione delle norme del CPC, nonché in un travisamento del contenuto della sentenza impugnata.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente. Viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti