Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_387/2025
Sentenza del 4 maggio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Kiss, May Canellas,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
componenti la Comunione ereditaria fu F.________e patrocinati dall'avv. Franco Ramelli,
opponenti.
Oggetto
mandato; risarcimento danni,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.23).
Fatti
A.
A.a. Il 6 dicembre 2016 la A.________ SA e l'architetto G.________ hanno sottoscritto con l'ausilio dell'avv. F.________ un "contratto di società semplice" per un'operazione immobiliare volta alla realizzazione di un complesso di tre unità commerciali e sedici unità abitative in proprietà per piani. La A.________ SA doveva segnatamente collaborare alla promozione immobiliare nei settori della direzione dei lavori, della contabilità finanziaria e relativi pagamenti. Il contratto prevedeva pure che alla società anonima "pertoccheranno mediante cessione in proprietà da parte dell'arch. G.________" due specificate unità abitative, per un prezzo di costo di fr. 540'000.-- e di fr. 480'000.--, che non sarebbe però stato pagato ma compensato quale "partecipazione attiva". La A.________ SA avrebbe emesso fatture "in corrispondenza agli importi sopra menzionati che figureranno a rogito".
Il 6 marzo 2018 la A.________ SA ha domandato all'arch. G.________ di formalizzare la cessione mediante un atto di compravendita da rogare dall'avv. F.________, quale notaio. L'architetto, che aveva già venduto a terzi le predette unità di PPP ed era in attesa del pagamento, si è opposto alla richiesta. La A.________ SA ha quindi incoato una procedura giudiziaria per impedirgli di notificare il trapasso di proprietà. L'istanza, accolta in via supercautelare, è poi stata respinta in via cautelare segnatamente a causa della verosimile nullità del negozio giuridico del 6 dicembre 2016 per vizio di forma. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile con sentenza 8 novembre 2019.
A.b. La A.________ SA ha ritenuto l'avv. F.________ responsabile del pasticcio e lo ha escusso con precetti esecutivi del 20 e 23 novembre 2020 per l'incasso di fr. 1'758'708.--, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla nullità dell'accordo, e di fr. 54'226.83 di interessi legali.
A.c. Con petizione 15 giugno 2021 la A.________ SA ha poi convenuto in giudizio, con un'azione parziale, l'avv. F.________ innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna al versamento di fr. 30'000.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni. Il convenuto è deceduto nel seguente mese di agosto e nella causa sono subentrati i suoi eredi (B.________, C.________, D.________ e E.________). Dopo aver respinto il 21 settembre 2023 l'eccezione di prescrizione, il Pretore ha pure respinto la petizione con giudizio del 23 gennaio 2025.
B.
Con sentenza del 30 giugno 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello presentato dalla A.________ SA. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che era pacifico che l'operazione immobiliare non aveva generato alcun utile a cui l'attrice avrebbe potuto partecipare. Ha poi rimproverato all'appellante una carente motivazione del suo rimedio di diritto, perché non aveva indicato se e dove avesse allegato e provato le argomentazioni che il Pretore aveva ritenuto omesse. Quest'ultimo aveva rilevato che la petizione non poteva nemmeno essere accolta nell'ipotesi in cui il compenso dell'attrice fosse stato qualificato - invece di una partecipazione all'utile - come una mercede, poiché la società anonima non aveva allegato e dimostrato di avere eseguito le prestazioni del contratto né l'impossibilità di incassare in altro modo dall'architetto la sua retribuzione. La Corte cantonale ha infine indicato, a titolo abbondanziale, che la determinazione del danno e del relativo potenziale onere risarcitorio è prematura, siccome la quantificazione del compenso che l'attrice può pretendere dall'architetto e la quota da questi non recuperabile non sono ancora note.
C.
Con ricorso in materia civile del 19 agosto 2025 la A.________ SA chiede l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione nel merito. La ricorrente riproduce una lunga serie di citazioni dai suoi allegati di prima e seconda istanza, pretendendo che siano fatti procedurali e chiedendo che la fattispecie sia completata di conseguenza. Taccia di arbitrarie le considerazioni della sentenza impugnata concernenti un suo agire contraddittorio. Lamenta una violazione dell'art. 311 CPC, perché la Corte cantonale avrebbe posto esigenze troppo elevate alla motivazione dell'appello. Sostiene pure che l'autorità inferiore sarebbe incorsa nell'arbitrio e in un formalismo eccessivo per non avere "integralmente e approfonditamente"esaminato gli atti di causa e avrebbe commesso una violazione dell'art. 29 Cost. per non avere valutato le sue allegazioni e quelle dell'architetto sulle prestazioni eseguite e sulla possibilità di incasso, "fondandosi esclusivamente sull'asserita assenza di indicazioni formali". Contesta infine anche la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata, affermando in particolare che la nullità del contratto redatto con l'ausilio dell'avv. F.________ lo rende inazionabile, causando così immediatamente la perdita.
Con risposta 16 settembre 2025 B.________, C.________, D.________ e E.________ propongono, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica del 6 ottobre 2025 e duplica del 14 ottobre 2025.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina liberamente e con piena cognizione la sua competenza e le altre condizioni di ammissibilità (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 149 III 81 consid. 1.1; 145 II 168 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti al Tribunale federale devono contenere le conclusioni. Poiché il ricorso in materia civile è un rimedio di carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), il ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata: deve, al contrario, formulare conclusioni nel merito, pena l'inammissibilità del suo gravame. Quando l'azione tende al pagamento di una somma di denaro, le conclusioni della parte ricorrente devono essere quantificate, altrimenti il ricorso è inammissibile (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Una semplice richiesta di rinvio è sufficiente nel caso in cui il Tribunale federale, se accogliesse il ricorso, non sarebbe in grado di pronunciarsi sul merito della causa (DTF 133 III 489 consid. 3.1, con rinvii; cfr. anche DTF 137 II 313 consid. 1.3). Qualora ciò non risulti chiaramente dalla decisione impugnata, spetta al ricorrente dimostrarlo (sentenze 4A_179/2023 del 22 novembre 2023 consid. 1.2: 5A_100/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 2.2.1; DTF 133 III 489 consid. 3.2).
1.2. In concreto la ricorrente non formula alcuna richiesta riformatoria della sentenza impugnata, ma si limita a domandarne l'annullamento con il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Un tale modo di procedere potrebbe giustificarsi se la Corte cantonale si fosse limitata a dichiarare l'appello irricevibile in seguito alla sua insufficiente motivazione. L'autorità inferiore ha invece, dopo aver rilevato la carente motivazione del rimedio di diritto, comunque esaminato nei consid. 9-11 le tesi dell'appellante e ha respinto l'appello nei limiti della sua ricevibilità. In queste circostanze non sussiste alcun interesse degno di protezione nel senso dell'art. 76 cpv. 1 LTF all'esame delle esigenze di ricevibilità previste dal CPC da parte del Tribunale federale (sentenza 5A_100/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 2.2.2, con rinvii). Nemmeno si vede, né viene spiegato, perché nella fattispecie il Tribunale federale, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, non potrebbe pronunciare una decisione nel merito, ma dovrebbe a tal fine rimandare la causa alla Corte cantonale. Ciò appare ancora più oscuro se si considera che, quando censura la motivazione abbondanziale, la ricorrente afferma che il danno asseritamente subito "è stato direttamente, causato dalla nullità contrattuale imputabile all'avv. F.________, il nesso causale tra errore professionale e perdita patrimoniale è certo e immediato".
1.3. Non è nemmeno possibile dedurre dalla motivazione del ricorso quale sarebbe la somma che la ricorrente desidera vedersi riconosciuta. Può sembrare probabile che essa voglia ottenere quanto già chiesto con la petizione, ma tale conclusione non si impone. Per costante giurisprudenza non sussiste infatti alcuna presunzione secondo cui la parte ricorrente, che non ha precisato le sue conclusioni nel ricorso, voglia semplicemente mantenere quelle formulate innanzi all'ultima istanza cantonale (sentenza 4A_124/2026 del 1° aprile 2026 consid. 2.1, con rinvii). Nella fattispecie era poi stata introdotta un'azione parziale, e non una domanda volta ad ottenere il risarcimento dell'intero danno che la ricorrente ritiene avere subito in ragione del preteso errore professionale dell'avvocato. Questa circostanza rende ancora maggiormente imprescindibile una precisa indicazione (quantificata) della parte del risarcimento che la ricorrente avrebbe desiderato ricevere nella presente causa, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso. Ciò per evitare che il Tribunale federale accordi a una parte più di quanto abbia domandato.
2.
Da quanto precede discende che il ricorso, privo di una conclusione quantificata, si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti