Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_375/2025
Decreto del 27 febbraio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.439).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione del 5 dicembre 2023 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha dichiarato decaduto il permesso di dimora UE/AELS di cui A.________ (1961), cittadino italiano, era titolare, ha conseguentemente rifiutato di rinnovarlo e ha inoltre giudicato senza oggetto l'istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS presentata dall'interessato il 14 agosto 2020.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 6 novembre 2024, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 4 giugno 2025.
2.
Il 10 luglio 2025 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la sentenza cantonale e la decisione della Sezione della popolazione siano annullate. In via subordinata domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuova decisione.
Con decreto presidenziale del 14 luglio 2025 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta: non essendo l'interessato costretto a lasciare la Svizzera, dato che viveva e risiedeva da anni in Brasile, rifiutargli il provvedimento chiesto non gli causava alcun pregiudizio.
Invitati ad esprimersi il Consiglio di Stato si è rimesso a giudizio di questa Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata. La Sezione della popolazione ha proposto la reiezione del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi. Con osservazioni del 29 settembre 2025 il ricorrente ha ribadito i propri argomenti.
3.
Con lettera del 5 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo gravame.
4.
4.1. Il ricorrente ha ritirato il suo gravame senza riserve. Si prende atto della desistenza e la causa viene stralciata dai ruoli (art. 73 cpv. 1 PC in relazione con l'art. 71 LTF).
Conformemente all'art. 32 cpv. 2 LTF, quando il ricorso è ritirato la Presidente della Corte adita, quale giudice unico, dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (artt. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF).
4.2. Il ritiro del ricorso pone un termine al procedimento, ragione per cui le spese giudiziarie vanno poste, in linea di principio, a carico del ricorrente, ritenuto parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 e 3 LTF ; decreto 2C_560/2022 del 17 novembre 2023 consid. 5 e richiami; vedasi anche GREGORY BOVEY in: Commentaire de la LTF; 3a ed. 2022, n. 38 all'art. 66 LTF). Dette spese possono però essere ridotte o si può rinunciare ad addossarle se, prima della desistenza, il gravame non ha causato un lavoro considerevole al tribunale ( art. 66 cpv. 1 e 2 LTF ).
4.3. Nella fattispecie, il ricorso è stato ritirato allorché questa Corte si era già pronunciata sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo e che aveva già ordinato un scambio di allegati scritti. In queste circostanze le spese (ridotte) vanno poste a carico del ricorrente (cfr.
supra consid. 4.2). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa 2C_375/2025 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 27 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud