Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_589/2025
Sentenza del 29 luglio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Müller,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
ricorrente,
contro
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente,
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Ripartizione delle spese relative al risanamento
di un sito contaminato,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(incarto n. 52.2020.220).
Fatti
A.
A.a. La A.________ SA era proprietaria del fondo part. xxx di Stabio su cui, autorizzata dall'allora Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino, ha realizzato una discarica utilizzata dal 1960 al 1972 per il deposito di residui di lavorazione di una raffineria per il recupero di oli lubrificanti e sottoprodotti del petrolio.
Il 7 gennaio 1988 la A.________ SA ha venduto il fondo part. xxx a B.________ e a C.C.________ in ragione di ½ ciascuno. Il 17 luglio 2002 C.C.________ è divenuto proprietario unico del fondo. Dopo il suo decesso, avvenuto il 20 febbraio 2007, gli è subentrata quale proprietaria la moglie D.C.________. Quest'ultima è deceduta il 27 giugno 2011 e, poiché i suoi eredi hanno rinunciato alla successione, la stessa è stata liquidata tramite l'Ufficio di esecuzione e fallimenti. Nell'ambito dell'incasso del credito relativo alla quota di partecipazione della proprietaria ai costi di risanamento (5 %), il 16 marzo 2015 lo Stato del Cantone Ticino è divenuto proprietario del fondo.
Frattanto, rilevata una possibile fonte di inquinamento segnatamente per le acque che alimentano il pozzo del Comune di Stabio, nel 2002 è stato eseguito un rapporto di indagine tecnica, dal quale è in particolare emerso che il terreno e le acque sotto la discarica erano fortemente inquinati da rifiuti infiltratisi nelle fosse di deposito. Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di metalli pesanti, idrocarburi, benzene e cloruro di metilene in concentrazioni molto elevate.
A.b. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 29 gennaio 2007 il Dipartimento del territorio ha approvato il progetto di risanamento della discarica e ne ha disposto l'esecuzione da parte dello Stato del Cantone Ticino. Ha contestualmente stabilito la ripartizione delle spese di indagine, progettazione e risanamento, che sono state poste a carico della A.________ SA, quale perturbatrice per comportamento, nella misura del 95 % e di C.C.________ nella misura del 5 %, con l'obbligo di rifusione allo Stato. Ha inoltre addebitato alla A.________ SA l'importo di fr. 1'000'000.--, quale anticipo per l'esecuzione dei lavori di risanamento, e di fr. 228'403.-- a titolo di rifusione delle spese di progettazione. Su ricorso della A.________ SA contro la ripartizione delle spese e il prelievo dei predetti importi (dispositivo n. 3), l'8 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale.
B.
Adito dalla A.________ SA, con giudizio del 23 aprile 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando al senso dei considerandi la decisione governativa e il dispositivo n. 3 di quella dipartimentale relativo al riparto sulle spese. Ha pertanto rinviato gli atti al Dipartimento del territorio, affinché stabilisse le quote di partecipazione ai costi d'indagine, di progettazione e dell'intervento del risanamento da addebitare alla A.________ SA e allo Stato del Cantone Ticino, ritenuti perturbatori per comportamento, rispettivamente a chi era subentrato a D.C.________ quale proprietaria del fondo, in quanto perturbatore per situazione. La Corte cantonale ha segnatamente ritenuto che la quota di responsabilità (del 95 %) addebitata alla A.________ SA dovesse essere ridotta del 15 % per tenere conto della parziale responsabilità dello Stato, siccome intervenuto come perturbatore per comportamento ad aggravare l'inquinamento. Ha per contro confermato la quota di responsabilità del 5 % a carico della proprietaria. Con sentenza 1C_289/2012 del 20 giugno 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società contro questa decisione incidentale.
C.
Con risoluzione del 29 aprile 2014 il Dipartimento del territorio ha quindi posto le spese di fr. 9'924'776.--, anticipate dal Cantone, a carico di A.________ SA in ragione dell'80 %. La risoluzione dipartimentale è stata confermata dal Governo cantonale l'11 novembre 2014, adito su ricorso dell'interessata. Con giudizio del 25 agosto 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso della A.________ SA contro la decisione governativa, annullandola con quella dipartimentale e retrocedendo gli atti al Dipartimento del territorio affinché, concesso alla società la facoltà di esprimersi sui conti consuntivi, emettesse una nuova decisione. Con sentenza 1C_506/2015 del 7 ottobre 2015 il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato inammissibile un ricorso presentato dalla A.________ SA contro questa ulteriore decisione incidentale.
D.
Concesso alla A.________ SA il diritto di esprimersi, con risoluzione del 23 giugno 2017 il Dipartimento del territorio ha posto le spese di indagine, di progettazione, di risanamento e di monitoraggio del sito contaminato sul fondo part. xxx di Stabio, di complessivi fr. 10'010'845.40, nella misura dell'80 % (ossia per fr. 8'008'676.40) a carico della A.________ SA. Ha inoltre sospeso e differito l'autorizzazione alla vendita del fondo part. yyy di Mendrisio, su cui sorgeva a suo tempo la raffineria, di proprietà della A.________ SA. Adito dalla società con un ricorso contro il provvedimento relativo alla sospensione della vendita del fondo part. yyy e con un ricorso contro la decisione di merito, con decisione del 13 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il primo ricorso ed ha respinto il secondo.
E.
Con sentenza del 9 settembre 2025 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato dalla A.________ SA contro la decisione governativa del 13 marzo 2020.
F.
La A.________ SA impugna questa sentenza e le decisioni incidentali del 23 aprile 2012 e del 25 agosto 2015 con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede in via principale di annullarle e di accertare che nessun onere potrebbe essere posto a suo carico. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata e le citate decisioni incidentali siano annullate e gli atti rinviati alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, segnatamente della LPAmb (RS 814.01), e degli art. 5, 9, 26, 27 e 29 Cost.
G.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. La Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, per sé e in rappresentanza del Consiglio di Stato, chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. La ricorrente si è espressa sulla risposta dell'autorità cantonale, confermandosi nelle sue conclusioni. È stato invitato ad esprimersi sul gravame anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che, con osservazioni del 24 aprile 2026, ha ritenuto la sentenza impugnata conforme al diritto federale in materia di protezione dell'ambiente. La Corte cantonale e la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni sulla presa di posizione dell'UFAM, mentre la ricorrente si è espressa al riguardo con osservazioni del 15 giugno 2026, confermandosi nelle sue conclusioni.
Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
Diritto
1.
La sentenza impugnata concerne una causa in materia di diritto di protezione dell'ambiente, contro la quale è di principio aperto il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. La decisione contestata conferma la ripartizione definitiva della quota di responsabilità della ricorrente e la fissazione dell'importo dei costi del risanamento posti a suo carico. Si tratta al riguardo di una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenze 1C_465/2023 del 26 novembre 2025 consid. 2.1 e rinvii; 1C_267/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 1.1). Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale è quindi di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. Nella misura in cui rispetta le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2), il gravame è altresì ammissibile laddove sono parimenti impugnate le decisioni incidentali del 23 aprile 2012 e del 25 agosto 2015, per quanto hanno influito sul contenuto della decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla precedente istanza ed è destinataria della sentenza impugnata, che conferma la sua qualità di perturbatrice per comportamento e la messa a suo carico di una quota delle spese per il risanamento del sito inquinato. Essa è quindi particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse alla modifica o all'annullamento della stessa. È conseguentemente legittimata a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF (sentenze 1C_465/2023, citata, consid. 2.1; 1C_267/2021, citata, consid. 1.3). Essendo data la via del rimedio ordinario, con il quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201 consid. 1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non è proponibile.
2.
2.1. Nella risposta al ricorso, l'autorità cantonale sostiene ch'esso non rispetterebbe le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sarebbe pertanto inammissibile.
2.2. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 104 consid. 1.5). Anche l'applicazione del diritto cantonale è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Le censure sollevate al riguardo, così come quelle di violazione dei diritti costituzionali, devono quindi adempiere le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 329 consid. 2.3).
2.3. Nella misura in cui la ricorrente critica in modo generale la sentenza impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. In particolare il ricorso è inammissibile laddove la ricorrente ribadisce, ripresentandole in parte testualmente, le argomentazioni già sollevate dinanzi alla Corte cantonale, senza tuttavia sostanziare una violazione del diritto con riferimento al contenuto della sentenza oggetto dell'impugnativa (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3). Il ricorso è parimenti inammissibile laddove la ricorrente invoca una serie di diritti fondamentali, quali il diritto di essere sentito, il divieto dell'arbitrio e la tutela della buona fede, la garanzia della proprietà e quella della libertà economica, senza tuttavia motivare le relative censure in modo conforme alle esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Di natura appellatoria, il gravame è in gran parte inammissibile. Per contro, determinate censure ricorsuali, segnatamente quelle concernenti la violazione del diritto in materia di protezione dell'ambiente, rispettano le citate esigenze di motivazione e possono essere vagliate in questa sede. Dalla lettura del ricorso si possono infatti chiaramente comprendere quali sono le regole giuridiche che la ricorrente reputa disattese da parte della precedente istanza.
3.
3.1. La ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale abbia respinto la sua richiesta di fare allestire una perizia tecnica volta ad accertare che la discarica avrebbe dovuto essere risanata anche nel caso in cui fosse stata aggiunta la calce secondo le modalità stabilite dall'autorità cantonale. Lamenta inoltre la reiezione di una sua richiesta di fare allestire pure una perizia tecnico-contabile, atta a verificare la congruità e l'economicità dei provvedimenti di risanamento adottati, nonché a quantificare la parte dei costi a lei ascrivibile, siccome riconducibile alla sua attività, rispetto a quella per la quale sarebbe responsabile lo Stato del Cantone Ticino, che aveva imposto il deposito di ulteriori rifiuti quale "misura di risanamento". Secondo la ricorrente, i considerandi della sentenza impugnata non consentirebbero di comprendere i motivi per cui la quota di responsabilità dell'ente pubblico sarebbe limitata al 15 %. A suo dire, la verifica dei costi da parte del Controllo cantonale delle finanze non sarebbe sufficiente, trattandosi di un organo amministrativo del Cantone Ticino. La ricorrente sostiene altresì che una perizia specialistica avrebbe pure permesso di accertare che sarebbero state modificate delle voci concernenti la tipologia delle sostanze inquinanti e che mancherebbe un quadro preciso riguardante la suddivisione dei materiali smaltiti; essa avrebbe pure contribuito a chiarire le ragioni dei sorpassi dei costi preventivati.
3.2. Il diritto di essere sentito comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1). Questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere, come in concreto, a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di tale valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2).
3.3. Come riconosciuto dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha attribuito un peso rilevante sotto il profilo della sua responsabilità dell'inquinamento al mancato o insufficiente spargimento di calce nella discarica. Confermando sostanzialmente l'irrilevanza della prova, la ricorrente non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentita per la mancata assunzione della stessa.
Relativamente alla richiesta di una perizia tecnico-contabile, la ricorrente si limita a ribadire genericamente la domanda probatoria. Non si confronta puntualmente con il considerando n. 1.2.2 del giudizio impugnato, in cui i giudici cantonali hanno esposto le ragioni per cui non si giustificava di assumere la prova sulla base di un apprezzamento anticipato della sua irrilevanza. Disattende che la Corte cantonale ha ampiamente esposto i motivi per cui la quota di responsabilità dell'80 % a carico della ricorrente doveva essere confermata, in particolare ha indicato i criteri per cui la riduzione del 15 % a seguito della responsabilità dello Stato del Cantone Ticino era giustificata (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.2.1). D'altra parte, la Corte cantonale ha indicato che la tipologia delle sostanze inquinanti non era stata modificata, ma erano state unicamente contemplate tre nuove classi di rifiuti. Quanto alla verifica da parte del Controllo cantonale delle finanze, la Corte cantonale ha escluso dubbi sulla fondatezza della certificazione dei costi delle operazioni di risanamento contabilizzati. Essa si è pure confrontata puntualmente con i sorpassi di spesa, spiegandone e valutandone i motivi (cfr. sentenza impugnata, consid. 8.3.2). La generica censura ricorsuale non considera le concrete valutazioni della Corte cantonale e non sostanzia quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del diritto di essere sentita in relazione con il rifiuto di assumere una perizia specialistica.
Peraltro, la precedente istanza ha pure rilevato che le modalità di risanamento della discarica secondo il progetto approvato dall'autorità cantonale con la decisione del 29 gennaio 2007 (dispositivo n. 1 della stessa) e la sua esecuzione da parte dello Stato del Cantone Ticino (dispositivo n. 2) non erano stati impugnati dalla ricorrente, sicché tale decisione era passata in giudicato incontestata su detti aspetti. La ricorrente non mette seriamente in discussione questa considerazione. Del resto, considerato l'oggetto limitato dell'impugnativa, con la sentenza incidentale del 23 aprile 2012, la Corte cantonale aveva annullato unicamente il dispositivo n. 3 della decisione del 29 gennaio 2007 del Dipartimento del territorio, relativo al riparto delle spese (allora nella misura del 95 % a carico della ricorrente) e al pagamento dell'importo dell'anticipo posto a suo carico per l'esecuzione dei lavori di risanamento. Alla luce di ciò, ritenuto che l'oggetto del litigio non si estende alla necessità del risanamento in quanto tale né al progetto concretamente approvato in sede cantonale, la Corte cantonale poteva sostenibilmente ritenere superflua l'assunzione di una perizia specialistica riguardo all'adeguatezza dei provvedimenti di risanamento adottati nella fattispecie.
4.
4.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita anche per non avere motivato in modo sufficiente la sentenza, in particolare omettendo di esprimersi sulla contestazione della sua responsabilità nell'inquinamento siccome aveva smaltito i rifiuti in questione conformemente alle prescrizioni dell'autorità cantonale.
4.2. Sotto il profilo del diritto a una decisione motivata dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., l'invocata garanzia non pone esigenze troppo severe e l'autorità giudicante deve esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro lato, di consentire all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5).
4.3. In concreto, la Corte cantonale ha puntualmente esposto i motivi per cui ha qualificato la ricorrente come perturbatrice per comportamento. Ha inoltre indicato per quali ragioni ha ritenuto fondate, confermandole, le quote di ripartizione delle spese di risanamento (80 % a suo carico quale perturbatrice per comportamento, 15 % a carico dello Stato pure quale perturbatore per comportamento e 5 % a carico dei proprietari C.________ quali perturbatori per situazione). Peraltro, sollevando la censura, la ricorrente si scosta dagli accertamenti della Corte cantonale, non sostanziati d'arbitrio, secondo cui essa non si è attenuta al permesso di depositare i rifiuti concessole dallo Stato del Cantone Ticino, ma ha realizzato due fosse invece di un'unica discarica, di cui una con una profondità doppia rispetto al limite imposto (6-7 m al posto di 3 m). Alla luce di questa considerazione, la precedente istanza ha quindi implicitamente respinto l'argomentazione ricorsuale secondo cui la ricorrente si sarebbe attenuta alle prescrizioni dell'autorità cantonale. Ad ogni modo, la motivazione della sentenza impugnata è stata compresa dalla ricorrente, che l'ha contestata in questa sede in modo esteso e con cognizione di causa. Tutto ciò considerato, la Corte cantonale non ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente nell'ambito della motivazione del giudizio.
5.
5.1. La ricorrente fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio adducendo che la Corte cantonale avrebbe omesso di accertare dei fatti determinanti per il giudizio. In particolare, le sarebbe spettato accertare che l'acquisto del fondo part. xxx di Stabio da adibire a discarica sarebbe avvenuto su indicazione dell'autorità cantonale stessa quale condizione per il rilascio di una licenza edilizia per la realizzazione di una raffineria di oli minerali esausti sul fondo part. yyy di Mendrisio. La ricorrente adduce che il terreno per la formazione della discarica sarebbe stato ritenuto idoneo a tale scopo dall'autorità cantonale, la quale l'avrebbe rassicurata sulla sua sicurezza e sull'assenza di un rischio d'inquinamento delle acque. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale non avrebbe nemmeno accertato che, in seguito, l'autorità cantonale avrebbe già imposto un primo "risanamento definitivo" mediante il colmataggio della discarica con innumerevoli fusti contenenti rifiuti di terzi.
5.2. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Occorre al proposito rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).
5.3. L'oggetto del presente litigio concerne la determinazione definitiva della quota di responsabilità della ricorrente nell'ambito del risanamento del sito inquinato sul fondo part. xxx e la fissazione dell'importo dei costi del risanamento a suo carico. I motivi per cui la ricorrente ha a suo tempo acquistato il fondo e realizzato la discarica non sono decisivi sotto il profilo del risanamento, la cui necessità è incontestata alla luce della contaminazione del sito rilevata. L'accertamento da lei prospettato riguardo alle ragioni dell'acquisto non è pertanto determinante per l'esito del giudizio e non è conseguentemente suscettibile d'arbitrarietà. Per il resto, la ricorrente si limita ad esporre l'esistenza di generiche rassicurazioni da parte dell'autorità, ma non si confronta puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Peraltro, la Corte cantonale ha accertato che nel 1972, in vista della chiusura della discarica, l'autorità cantonale aveva propiziato, se non addirittura promosso, il deposito in discarica di rifiuti di ditte terze per un volume complessivo di un migliaio di metri cubi di sostanze conosciute soltanto parzialmente (carburo, oli vegetali, catafos e melme acide). Insistendo al riguardo sulla nozione impropria di un "risanamento definitivo" o di un "primo risanamento", che sarebbe a suo dire già stato eseguito, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno, disattendendo che la Corte cantonale ha valutato l'operazione come un aggravamento dell'inquinamento, rispettivamente un danno supplementare, che chiamava in causa (anche) la responsabilità dello Stato.
Laddove espone poi una propria ricostruzione dei fatti relativi al periodo dal 1960 al 1988 (cfr. ricorso, pag. 6-8), la ricorrente disattende che tale modo di procedere non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenze 1C_359/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.2; 1C_30/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 2.2 e rinvio).
5.4. Il ricorso è parimenti inammissibile nella misura in cui, accennando al principio della buona fede, la ricorrente invoca generiche assicurazioni da parte dell'autorità cantonale, senza tuttavia motivare una violazione dell'art. 9 Cost. in modo conforme alle esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In particolare, la ricorrente non sostiene che sarebbero adempiute le condizioni, cumulative, richieste dalla giurisprudenza per ammettere un caso di tutela nella fiducia riposta in una determinata informazione ricevuta dall'autorità o in un determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima (DTF 151 II 364 consid. 5.1.1; 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). Non adduce, né rende seriamente verosimile, che l'autorità competente le avrebbe assicurato in modo vincolante che, alla luce dell'inquinamento riscontrato sulla base delle indagini eseguite, un risanamento del sito ai sensi del diritto di protezione ambientale non sarebbe stato necessario e non sarebbe quindi stato ordinato. Insufficientemente motivate, le censure relative alla violazione del principio della buona fede non devono essere vagliate oltre. In tali circostanze, anche l'eccezione di compensazione ribadita in questa sede dalla ricorrente, che alla pretesa risarcitoria dello Stato opporrebbe una sua contropretesa di pari importo a titolo di risarcimento di un asserito danno causatole dalla violazione del predetto principio, è inconferente.
6.
6.1. La ricorrente lamenta una violazione del divieto di retroattività. Sostiene che gli art. 32c e 32d LPAmb (RS 814.01), concernenti il risanamento di siti inquinati, non sarebbero in concreto applicabili, siccome sono entrati in vigore dopo che l'attività di deposito dei rifiuti era cessata (nel 1972) e dopo che la discarica era già stata risanata definitivamente. Secondo la ricorrente, il caso in esame riguarderebbe una situazione verificatasi e completamente terminata prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, di modo che la loro applicazione alla fattispecie costituirebbe un caso di retroattività (propria), di principio vietato.
6.2. Secondo la giurisprudenza, vi è retroattività in senso stretto quando un nuovo regime legale viene applicato a fatti accaduti nel passato e completamente conclusi al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Una tale retroattività (propria) è di principio vietata, a meno che ricorrano presupposti del tutto particolari (DTF 150 I 144 consid. 6.1; 144 I 81 consid. 4.1 e rinvii). Da essa va distinta la retroattività in senso improprio, ovvero l'applicazione del nuovo diritto a situazioni che hanno avuto origine sotto la pregressa normativa, ma perdurano ancora dopo la modifica legislativa. Dal profilo costituzionale, questo secondo tipo di retroattività è di massima ammissibile, se non va ad intaccare dei diritti acquisiti (DTF 152 II 312 consid. 6.1; 150 I 144 consid. 6.1; 144 I 81 consid. 4.1 e rinvii).
6.3. Gli art. 32c e 32d LPAmb , che disciplinano l'obbligo di risanamento e la relativa assunzione delle spese da parte dei responsabili, sono entrati in vigore il 1° luglio 1997 (RU 1997 1155, pag. 1176). Essi sono stati oggetto di modifiche redazionali, entrate in vigore il 1° novembre 2006 (RU 2006 2677, pag. 2680), rispettivamente il 1° aprile 2025 (RU 2025 178, pag. 11). Nel tenore attuale, l'art. 32c cpv. 1 LPAmb prevede che i Cantoni provvedono, in particolare, affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano (lett. a). Conformemente all'art. 32d LPAmb, chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese (cpv. 1). Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento (cpv. 2, prima e seconda frase).
6.4. In concreto, le cause dell'inquinamento del fondo in questione sono certo riconducibili alla passata attività della discarica e al deposito dei rifiuti, precedenti l'entrata in vigore delle citate disposizioni, segnatamente dell'art. 32d LPAmb. Tuttavia, gli effetti dannosi e la situazione di pericolo derivanti da tale attività sono continuati anche dopo l'entrata in vigore della predetta normativa sul risanamento dei siti inquinati. Non si tratta quindi di una fattispecie realizzata nel passato e completamente conclusa, bensì di una situazione di potenziale pericolo che è durata negli anni e che è terminata soltanto con l'avvenuto risanamento, eseguito nel periodo 2008-2009 e definitivamente ultimato nel 2010. In tali circostanze, è tutt'al più dato un caso di retroattività in senso improprio, che è di principio ammissibile. Con l'adozione dell'art. 32d LPAmb, entrato in vigore il 1° luglio 1997, il legislatore ha infatti inteso creare la base legale per potere addossare al responsabile dell'inquinamento le spese per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti che già a quella data erano contaminati (sentenze 1C_18/2016 del 6 giugno 2016 consid. 6.3; 1C_524/2014 del 24 febbraio 2016 consid. 4.1, citate in: CORINA CALUORI, Altlastenrecht - eine Rechtsprechungsübersicht, in: URP 2020, pag. 523). In tali circostanze, poiché le spese poste a carico della ricorrente dall'autorità cantonale nella decisione del 23 giugno 2017, confermate dalla Corte cantonale, sono intervenute dopo l'entrata in vigore dell'art. 32d LPAmb, l'applicazione della norma al caso in esame non viola il divieto di retroattività. La censura ricorsuale, che si fonda a torto su una retroattività propria, è pertanto infondata e deve essere respinta.
Per il resto, la ricorrente non si confronta con il considerando n. 4.1 della sentenza impugnata e non contesta le distinzioni eseguite dalla Corte cantonale riguardo alle singole poste delle spese e alle rispettive versioni dell'art. 32d LPAmb a cui le ha assoggettate. Inoltre, come già si è detto, la ricorrente si appoggia a torto su un preteso "primo risanamento" avvenuto nel contesto della chiusura della discarica, nel 1972, allorquando l'autorità cantonale ha autorizzato il deposito di ulteriori rifiuti in loco. Tale operazione ha semmai aggravato gli effetti dannosi o il pericolo ch'essi si producessero e non costituisce un provvedimento di risanamento ai sensi della LPAmb, entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 1985. Obiettivo del risanamento è infatti il ripristino di una situazione conforme al diritto ambientale, ossia l'eliminazione di tali effetti e dei rischi concreti ch'essi possono comportare (PIERRE TSCHANNEN, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 16 all'art. 32c LPAmb; cfr. art. 1, 2 cpv. 2, 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati, del 26 agosto 1998 [OSiti; RS 814.680]).
Nella fattispecie, ciò si è verificato unicamente con l'intervento volto alla decontaminazione del sito inquinato, eseguito nel periodo 2008-2010.
7.
7.1. La ricorrente contesta la sua qualità di perturbatrice per comportamento. Sostiene di avere smaltito correttamente i propri rifiuti industriali, seguendo le prescrizioni imposte dall'autorità cantonale, che avrebbe autorizzato la discarica e garantito l'assenza di rischi d'inquinamento. Ribadisce di non avere agito in modo contrario al diritto e nega l'esistenza di un nesso causale adeguato tra il suo comportamento e l'inquinamento riscontrato, essendosi limitata a smaltire i suoi rifiuti conformemente alle disposizioni dell'autorità competente, senza disporre di un proprio margine d'azione al riguardo.
7.2. L'art. 32d LPAmb concretizza la nozione del principio di causalità (DTF 131 II 743 consid. 3.1). Per la descrizione di questo principio, la giurisprudenza si riferisce alla nozione di perturbatore ai sensi del diritto di polizia e distingue tra i perturbatori per comportamento e i perturbatori per situazione. È considerato perturbatore per comportamento la persona che crea un danno o un pericolo a causa del proprio comportamento o di quello di un terzo che si trova sotto la sua responsabilità. Quale perturbatore per situazione si intende invece la persona che dispone effettivamente o giuridicamente della cosa che ha provocato la situazione contraria all'ordine pubblico (DTF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3; 131 II 743 consid. 3; sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 5.1). Affinché il perturbatore sia chiamato a rimborsare le spese occasionate per delle misure di sicurezza o di risanamento, non è tuttavia sufficiente che la sua situazione o il suo comportamento siano in un rapporto di causalità naturale con la minaccia o la lesione che ha reso necessarie tali misure, occorrendo altresì che il nesso di causalità sia immediato. Il perturbatore per comportamento è quindi colui che ha causato direttamente il pericolo o la lesione. La designazione dei perturbatori è indipendente da un eventuale comportamento illegale, da una colpa o da un'omissione; questi elementi entrano semmai in considerazione unicamente nell'ambito della ripartizione delle spese di risanamento tra i diversi responsabili (sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 5.1 e rinvii).
7.3. Richiamando e ribadendo espressamente le considerazioni già esposte nella sentenza del 23 aprile 2012, la Corte cantonale ha rilevato che la ricorrente ha depositato nella sua discarica, nel periodo dal 1960 al 1972, gli scarti della lavorazione della raffineria di prodotti petroliferi che, a quell'epoca, gestiva a Mendrisio. Ha accertato ch'essa aveva acquistato appositamente il fondo part. xxx a tale scopo e vi aveva depositato in due fosse diverse migliaia di metri cubi di melme acide derivanti da tale attività, le quali avevano contaminato il sito, rilasciando sostanze nocive che sono penetrate nel terreno e che hanno pure raggiunto la falda acquifera. I giudici cantonali hanno perciò ritenuto che la responsabilità era ascrivibile in primo luogo alla ricorrente quale perturbatrice per comportamento. Ad essa doveva inoltre essere addebitato in parte anche il deposito di 500 fusti di melme acide lasciati sul piazzale della sua raffineria da un'altra società (E.________ SA) prima che fallisse: questa operazione chiamava però in causa anche una corresponsabilità dello Stato, che l'aveva autorizzata. Parimenti, doveva pure esserle imputato, in misura parziale, il deposito di rifiuti provenienti da altre ditte, effettuato nel 1972 per un volume complessivo di un migliaio di metri cubi di sostanze non interamente conosciute (carburo, oli vegetali, catafos e melme acide). Quest'ultimo comportamento doveva tuttavia essere imputato in primo luogo e in misura preponderante allo Stato, che l'aveva promosso.
7.4. La ricorrente contesta la sua veste di perturbatrice per comportamento, adducendo l'asserita liceità del suo comportamento per il fatto che la discarica era stata autorizzata dall'autorità cantonale e che il deposito era stato effettuato secondo le prescrizioni che le erano state imposte. Nondimeno, come si è detto, la qualità di perturbatrice per comportamento non dipende da un'eventuale agire illegale o colpevole della ricorrente. Per designarla in tale qualità è infatti determinante, e sufficiente, rilevare ch'essa gestiva direttamente la discarica sul suo fondo e vi ha depositato sull'arco di oltre un decennio la maggior parte dei rifiuti inquinanti, derivanti dalla sua attività di raffinazione di prodotti petroliferi. Le sostanze inquinanti rilevate sul sito contaminato (metalli pesanti, idrocarburi, benzene e cloruro di metilene in concentrazioni elevate) sono riconducibili in prevalenza alla sua attività ed ai quantitativi preponderanti di rifiuti da lei depositati nella discarica. In tali circostanze, il deposito di migliaia di metri cubi di rifiuti inquinanti provenienti direttamente dalla sua attività di raffinazione nella discarica da lei stessa gestita sul suo fondo, costituisce una causa immediata dell'inquinamento. È quindi a ragione che la Corte cantonale ha qualificato la ricorrente quale perturbatrice per comportamento. A questo stadio, il fatto che la discarica sarebbe stata autorizzata dall'autorità cantonale e che la ricorrente si sarebbe conformata alle disposizioni impartitele, ciò che non corrisponde però ai fatti accertati, non influisce sulla qualifica di perturbatrice per comportamento. Di ciò occorrerà tutt'al più tenere conto nell'ambito della determinazione delle quote di responsabilità dei diversi perturbatori. Ne consegue che la censura è infondata.
7.5. Laddove critica il fatto che la Corte cantonale ha ritenuto riconducibile parzialmente al suo comportamento anche il deposito di 500 fusti di melme acide che la società E.________ SA aveva lasciato sul piazzale della raffineria della ricorrente prima del fallimento, essa si limita essenzialmente ad addurre che i rifiuti sarebbero di pertinenza di una "società terza" (quale sarebbe stata la E.________ SA) e sarebbero comunque stati smaltiti conformemente alle indicazioni dell'autorità cantonale. Omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato che la E.________ SA costituiva un'emanazione della A.________ SA stessa o era perlomeno strettamente connessa ad essa. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non è peraltro contestato che sia stata la ricorrente a scegliere di smaltirli nella sua discarica. Parimenti, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno laddove contesta il fatto che le sia stato addebitato, invero in misura ridotta, anche il deposito in discarica di prodotti di scarto provenienti da ditte esterne, favorito dall'intervento dell'autorità cantonale. Premesso che, riguardo a quest'ultimo deposito, la Corte cantonale ha comunque ritenuto secondaria la sua responsabilità, ritenendo prevalente quella dello Stato in qualità di perturbatore per comportamento, la ricorrente disattende che l'esercizio della discarica rientrava nelle sue prerogative e ch'essa ha accettato i rifiuti in tale qualità, conseguendo un vantaggio economico da tale operazione. Perché, alla luce di tali accertamenti, la decisione della Corte cantonale di ritenerla parzialmente responsabile anche di questo deposito sarebbe manifestamente insostenibile e lesiva del diritto, la ricorrente non spiega con una motivazione conforme alle citate esigenze. Di carattere appellatorio e pertanto inammissibili, le contestazioni ricorsuali su questi aspetti non devono essere vagliate oltre.
8.
8.1. La ricorrente sostiene che la discarica sarebbe stata realizzata in un luogo inidoneo dal profilo della protezione ambientale, siccome situato sopra la falda freatica che alimenta il pozzo dell'acqua potabile del Comune di Stabio; non sarebbe inoltre stata eseguita un'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell'impianto. Adduce quindi che la discarica non avrebbe dovuto essere autorizzata in quella specifica situazione, sicché la responsabilità dello Stato sarebbe in tale circostanza "enorme", a maggior ragione ove si consideri ch'esso sarebbe stato a conoscenza del pericolo d'inquinamento delle acque, del quale era stato avvertito dal Municipio di Stabio. La ricorrente ribadisce inoltre che l'autorità cantonale le avrebbe pure imposto le modalità di smaltimento dei rifiuti, da lei concretamente rispettate e in merito alle quali non avrebbe beneficiato di alcun potere decisionale. Ritiene in ogni caso eccessiva la quota di responsabilità dell'80 % stabilita dalle istanze cantonali, adducendo che l'unico responsabile della situazione da risanare sarebbe lo Stato, che avrebbe autorizzato la discarica, priva di un'impermeabilizzazione della fossa e in un'ubicazione inidonea, ed avrebbe imposto di depositare ulteriori rifiuti inquinanti di terzi quale misura di "risanamento definitivo". La ricorrente reputa inoltre "del tutto insostenibile" la ripartizione delle spese tra lei e il nuovo proprietario del fondo, quale perturbatore per situazione, che avrebbe tratto un vantaggio economico dal risanamento, giacché il terreno sarebbe diventato edificabile ed avrebbe ora un valore di almeno fr. 3'000'000.--.
8.2. Nell'ambito della ripartizione delle spese, le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento, che devono esercitare nei limiti della legge (DTF 142 II 232 consid. 5.3). In tale contesto, soltanto un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento può costituire una violazione del diritto (DTF 142 II 232 consid. 5.3; sentenza 1C_339/2023 dell'11 settembre 2024 consid. 4.2). Prima dell'entrata in vigore dell'art. 32d LPAmb, la ripartizione della spese era ordinata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, applicando per analogia i principi generali enunciati dall'art. 51 CO. L'art. 32d cpv. 2 LPAmb ha concretizzato questa giurisprudenza con riferimento alle spese concernenti i provvedimenti relativi al risanamento dei siti inquinati (DTF 131 II 743 consid. 3.1; sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 6.1 e rinvii). L'art. 32d cpv. 2 LPAmb prevede che, se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità; in primo luogo esse sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria (sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 6.1 e rinvii).
8.3.
8.3.1. La Corte cantonale ha confermato la quota di responsabilità dell'80 % della ricorrente quale perturbatrice per comportamento, giacché essa ha avuto un ruolo preponderante nella gestione e nell'esercizio della sua propria discarica. Ciò, considerato il fatto che il deposito ha riguardato in modo chiaramente prevalente le sostanze inquinanti provenienti dalla sua attività di raffinazione; inoltre, la ricorrente non si è attenuta al permesso rilasciato dallo Stato, realizzando due fosse invece di una sola, di cui una di profondità doppia rispetto al limite prescritto. La Corte cantonale ha parimenti confermato il grado di responsabilità del 15 % attribuito allo Stato quale perturbatore per comportamento in relazione con l'autorizzato deposito nella discarica di 500 fusti di sostanze nocive della società E.________ SA e con l'ulteriore deposito di rifiuti inquinanti provenienti da ditte terze, promosso dall'autorità cantonale. Ha segnatamente tenuto conto del fatto che il volume totale di sostanze pericolose per l'ambiente asportate con il risanamento era di complessivi 11'900 m3, di cui un volume di 1'500-2'000 m3era riconducibile ai rifiuti depositati con la corresponsabilità dello Stato. Ha quindi determinato una proporzione variante tra il 13 % e il 17 % di questi rifiuti rispetto al volume totale delle sostanze pericolose rimosse dalla discarica. La Corte cantonale ha altresì rilevato che, fondandosi sul calcolo più preciso prospettato dall'autorità cantonale, il volume dei rifiuti la cui immissione nella discarica era stata favorita dallo Stato ammonterebbe invero a 925 m3, ciò che ridurrebbe la suddetta proporzione all'8 % del totale dei rifiuti rimossi. La precedente istanza ha quindi ritenuto giustificata la quota di responsabilità attribuita allo Stato (15 %), considerato altresì che il quantitativo ad esso riconducibile non ha influito in modo determinante sull'esito del risanamento, né ha aumentato le difficoltà dello stesso. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la ricorrente ha comunque avuto una certa responsabilità anche in questi depositi e che essi hanno in particolare avuto per oggetto un volume di circa 500 m3 di oli vegetali, meno pericolosi sotto il profilo ambientale rispetto alle sostanze provenienti dall'attività di raffinazione di prodotti petroliferi della ricorrente.
8.3.2. Riguardo alla proprietà del fondo part. xxx, sul quale sorge la discarica, la Corte cantonale ha accertato che la ricorrente lo ha venduto il 7 gennaio 1988 a B.________ e a C.C.________ in ragione di ½ ciascuno. Quest'ultimo comproprietario, ne è diventato proprietario unico il 17 luglio 2002. Con la decisione del 29 gennaio 2007 il Dipartimento del territorio lo ha considerato perturbatore per situazione nella misura del 5 % ed ha posto a suo carico una parte corrispondente delle spese per le indagini, la progettazione e il risanamento della discarica. In seguito al decesso di C.C.________ nel 2007, la moglie D.C.________ ne ha acquisito la proprietà per via ereditaria ed è divenuta a sua volta perturbatrice per situazione. La Corte cantonale ha accertato che D.C.________ è deceduta il 27 giugno 2011 e che gli eredi legittimi di quest'ultima hanno rinunciato alla successione, la quale, su decisione del competente giudice civile, è stata posta in liquidazione tramite l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio. In tale contesto, lo Stato ha fatto valere un credito di fr. 496'239.-- corrispondente alla quota del 5 % di partecipazione alle spese del risanamento ed ha fatto iscrivere un'ipoteca legale sul fondo. Nell'ambito dell'incasso di tale credito, lo Stato del Cantone Ticino si è aggiudicato il fondo il 16 marzo 2015 e ne è divenuto proprietario. La Corte cantonale ha rilevato che al momento del risanamento D.C.________ era proprietaria del fondo part. xxx e quindi perturbatrice per situazione. Non lo era per contro lo Stato, che ne è divenuto proprietario soltanto successivamente, diversi anni dopo che la turbativa era già cessata a seguito dell'avvenuto risanamento. Nemmeno al momento delle prime decisioni di ripartizione delle spese, del 2007 e del 2014, lo Stato era proprietario, sicché non gli incombeva una responsabilità in tale veste. La Corte cantonale ha rilevato che occorreva perciò riferirsi unicamente alla situazione di D.C.________ per valutare la relativa quota di ripartizione, il cui ammontare del 5 % appariva congruo alla sua condizione di semplice proprietaria della particella ereditata dal marito, che lo aveva acquistato a suo tempo dalla ricorrente con l'aggravio del potenziale risanamento. Ha ritenuto la quota del 5 % di responsabilità proporzionata tenendo conto del fatto ch'ella era chiamata a contribuire al risanamento unicamente per il fatto di detenere il potere di disposizione del fondo, senza avere contribuito alla sua contaminazione. Né la proprietaria aveva tratto particolari vantaggi dal risanamento del sito inquinato, la porzione di terreno in questione non essendo interessata dal perimetro che definisce la discarica per materiali inerti prevista dal vigente piano regolatore e rimanendo il fondo iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati quale sito inquinato che deve essere sorvegliato.
8.3.3. La Corte cantonale ha concluso che, alla luce dell'esposta valutazione complessiva, la decisione di attribuire alla ricorrente una quota dell'80 % di responsabilità non procedeva da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento lasciato dall'art. 32d LPAmb nella ripartizione delle spese.
8.4. Con le sue argomentazioni ricorsuali, la ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, sopra riassunti, e non sostanzia un eccesso o un abuso della Corte cantonale nell'ambito della ripartizione delle spese del risanamento. Essa prospetta genericamente una quota di responsabilità dello Stato maggiore rispetto a quella confermata dalla Corte cantonale a titolo di perturbatore per comportamento (15 %). Parrebbe inoltre invocare una responsabilità dello Stato anche come perturbatore per situazione, quale attuale proprietario del fondo. La ricorrente si scosta tuttavia dagli accertamenti di fatto esposti nella sentenza impugnata, senza censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Presenta quindi un'argomentazione di natura appellatoria e come tale inammissibile in questa sede. Sostiene che lo Stato avrebbe rilasciato l'autorizzazione a realizzare la discarica in un luogo che avrebbe potuto presentare un rischio d'inquinamento delle acque, essendo oltretutto a conoscenza di un simile pericolo. Disattende tuttavia, che la Corte cantonale ha escluso, spiegandone le ragioni, una responsabilità dello Stato per avere rilasciato il permesso di realizzare la discarica, rispettivamente di depositare gli scarti provenienti dalla raffineria della ricorrente. Ha segnatamente accertato che dagli atti non emergono elementi da cui si possa dedurre che lo Stato avrebbe preso in considerazione ed accettato un rischio d'inquinamento. Né risultava che l'autorizzazione era stata rilasciata in contrasto con determinate disposizioni allora vigenti. La Corte cantonale ha inoltre accertato che, prima di rilasciare il permesso, l'autorità cantonale aveva chiesto alla ricorrente di fornire concrete indicazioni sulla natura e le modalità di smaltimento dei residui solidi. Inoltre, nella prima fase dell'attività (1960-1967), lo Stato era intervenuto almeno in due occasioni nei confronti della ricorrente per imporle il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione della discarica (sentenza della Corte cantonale del 23 aprile 2012, consid. 4.4, ribadita nella sentenza del 9 settembre 2025 consid. 5). La ricorrente non si confronta puntualmente con questi accertamenti e valutazioni della Corte cantonale e non li sostanzia quindi d'arbitrio, né fa valere una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze.
Laddove sostiene che le modalità di smaltimento dei rifiuti nella discarica in questione rientravano nelle competenze dell'autorità cantonale e sono state da lei rispettate, la ricorrente disattende che non si trattava di una discarica gestita dall'ente pubblico. L'impianto era esercitato e gestito direttamente dalla ricorrente e destinato essenzialmente al deposito degli scarti provenienti dalla sua attività di raffinazione di oli lubrificanti e di prodotti petroliferi. L'utilizzazione della discarica era sostanzialmente riservata alla ricorrente e la sua responsabilità nell'inquinamento è stata prioritaria. La ricorrente omette inoltre di considerare il fatto che, come già si è detto, essa non ha in realtà rispettato i limiti del permesso che lo Stato le aveva rilasciato, ma ha realizzato due fosse in luogo di una ed ha eseguito uno scavo maggiore, creando una fossa di profondità doppia (6-7 m) rispetto al limite autorizzato (3 m). Richiamando a questo riguardo uno scritto dell'allora Laboratorio cantonale d'igiene, che aveva fatto riferimento a una profondità di 5 m, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno, omettendo di considerare che anche tale profondità è comunque stata oltrepassata. Né essa si confronta con i quantitativi volumetrici indicati nella sentenza impugnata, censurandone l'eventuale arbitrarietà. Da questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che la quantità di rifiuti di ditte terze depositata nella discarica e riconducibile alla corresponsabilità dello Stato (1'500-2'000 m3) è tutto sommato limitata rispetto al volume complessivo dei rifiuti rimossi (11'900 m3). In tale circostanza, la parte di responsabilità dello Stato nella contaminazione del sito, che ha reso necessario il risanamento, è secondaria rispetto a quella della ricorrente, che ha gestito ed utilizzato prioritariamente per sé la discarica, depositandovi la maggior parte delle sostanze inquinanti provenienti dalla sua attività di raffinazione e quindi a lei direttamente riconducibili.
La ricorrente prospetta genericamente anche una maggiore responsabilità del proprietario del fondo (che è ora lo Stato) quale perturbatore per situazione. Non si confronta tuttavia con i relativi considerandi della sentenza impugnata, riassunti al precedente consid. 8.3.2, e non sostanzia d'arbitrio gli accertamenti ivi esposti, né censura puntualmente una violazione del diritto. La ricorrente si fonda sul presupposto che il terreno in questione sarebbe ora edificabile ed avrebbe un valore di almeno fr. 3'000'000.--. Si tratta tuttavia di una mera allegazione di parte che non poggia su specifici fatti accertati dalla Corte cantonale e vincolanti per il Tribunale federale. La ricorrente disattende inoltre che l'acquisizione del fondo da parte dello Stato è avvenuta soltanto nel 2015, dopo l'avvenuto risanamento, nel contesto dell'incasso del credito posto a carico dei precedenti proprietari (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.2.2.3). Laddove la ricorrente prospetta in generale una quota maggiore del 5 % a carico del proprietario quale perturbatore per situazione, può essere rilevato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una percentuale superiore al 10 % a carico del perturbatore per situazione è ammissibile unicamente se altre circostanze si aggiungono alla sua posizione di proprietario al momento della decisione di ripartizione delle spese (DTF 139 II 106 consid. 5.6; sentenza 1C_339/2023 dell'11 settembre 2024 consid. 5.4). Occorre in particolare considerare se il perturbatore per situazione avrebbe potuto impedire l'inquinamento, se egli risponde della parte di responsabilità a carico del suo predecessore in diritto oppure se ottiene un vantaggio economico significativo dall'inquinamento e/o dal risanamento. In tal caso, potrebbe essere ammissibile addossare al detentore del sito quale perturbatore per situazione una quota delle spese variante dal 10 % al 30 % (DTF 139 II 106 consid. 5.6; sentenza 1C_339/2023, citata, consid. 5.4 rinvii). Simili estremi non sono tuttavia realizzati in concreto. La Corte cantonale ha infatti rilevato che, nella fattispecie, la proprietaria D.C.________ era chiamata a contribuire alle spese del risanamento per il solo fatto di detenere il potere di disposizione del fondo, senza essere responsabile della sua contaminazione e senza avere ottenuto vantaggi particolari dal risanamento. Come già si è detto, non vi sono ragioni per rivenire su questi accertamenti e valutazioni, non seriamente messi in discussione in questa sede. Nel caso in esame, non sono quindi ravvisabili a carico della proprietaria o del suo predecessore in diritto fattori che vanno oltre la loro qualità di semplici proprietari del fondo, tali da rimettere seriamente in discussione la quota del 5 % stabilita dall'autorità cantonale e confermata dalla Corte cantonale.
8.5. In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, la responsabilità primaria della situazione che ha reso necessario il provvedimento di risanamento è prevalentemente riconducibile al comportamento della ricorrente, che ha depositato nella discarica di sua pertinenza e da lei gestita le sostanze pericolose prodotte essenzialmente dalla sua attività di raffinazione. La ripartizione delle spese del risanamento, e in particolare la quota dell'80 % a lei attribuita quale perturbatrice per comportamento, non procede da un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento e non viola l'art. 32d cpv. 2 LPAmb.
9.
9.1. La ricorrente contesta l'ammontare dei costi del risanamento. Sostiene che, a fronte di un intervento costato oltre fr. 10'000'000.--, non esisterebbe né una liquidazione finale da parte della direzione lavori né un consuntivo dei costi. Lamenta il fatto che sarebbe stata modificata la tipologia delle sostanze inquinanti e che mancherebbe un quadro preciso dei materiali smaltiti, ciò che impedirebbe di comprendere quali siano i costi della decontaminazione che possono essere ricondotti alla sua attività e quali siano invece quelli riconducibili al deposito di ditte terze. La ricorrente critica inoltre il sorpasso dei costi rispetto al preventivo, contestando per questo motivo anche l'economicità dei provvedimenti, che ritiene verificabile soltanto mediante una perizia. Sostiene altresì che un dipendente di una società appartenente alla comunità di lavoro che aveva partecipato al progetto di risanamento avrebbe successivamente seguito, quale funzionario del Dipartimento del territorio, la gestione dei lavori di risanamento. Lamenta pure il fatto di non avere potuto partecipare alle procedure per le delibere degli appalti alle ditte che hanno eseguito l'intervento, tra cui figurerebbe un consorzio di cui avrebbe fatto parte un'impresa riconducibile a C.C.________, direttamente incaricata dei lavori. Secondo la ricorrente, alcune sostanze inquinanti rilevate sarebbero attribuibili ad altre fonti, sicché la frequenza delle misure analitiche in relazione con il monitoraggio delle acque non sarebbe giustificata e non potrebbe esserle interamente addossata. Essa critica altresì la messa a suo carico dell'IVA.
9.2. Con le esposte argomentazioni la ricorrente si limita a ribadire genericamente le sue critiche di natura appellatoria sui costi complessivi del risanamento anticipati dallo Stato. Non si confronta tuttavia con i pertinenti considerandi n. 7 e 8 della sentenza impugnata (da pag. 30 a pag. 37) e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, né fa valere la violazione di determinate disposizioni legali. In tali considerandi, la Corte cantonale si è pronunciata sulle analoghe censure sollevate dalla ricorrente nel gravame in sede cantonale ed ha affrontato le suddette tematiche. La precedente istanza si è quindi già espressa in particolare sull'avvenuto controllo finale delle fatture e sull'esistenza di un consuntivo, esplicitamente indicato nel documento n. 92. Limitandosi a negare in questa sede l'esistenza di documenti pertinenti, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. Non si confronta con le singole poste indicate nel consuntivo e non spiega per quali ragioni determinate voci non costituirebbero costi necessari alla luce dei provvedimenti adottati. I giudici cantonali hanno poi stabilito che non vi è stata alcuna modifica delle tipologie degli inquinanti, bensì unicamente la suddivisione in ulteriori tre classi del terreno asportato. La Corte cantonale ha altresì affrontato il tema dei sorpassi di spesa, spiegando le ragioni e le giustificazioni dei maggiori costi finali. Ha parimenti ricordato che le modalità del risanamento erano state stabilite nel dispositivo n. 1 della decisione del 29 gennaio 2007 del Dipartimento del territorio, ch'era passato in giudicato incontestato, sicché esse non potevano essere rimesse in discussione nell'ambito della presente procedura ricorsuale. Laddove lamenta l'assenza di un quadro preciso dei materiali inquinanti smaltiti allo scopo di determinare in che misura i costi della decontaminazione erano riconducibili alla sua attività, rispettivamente al deposito di ditte terze, la ricorrente non considera gli esposti accertamenti relativi ai differenti quantitativi depositati da queste ultime rispetto al volume complessivo del materiale asportato dalla discarica. La Corte cantonale ha poi spiegato perché le censure relative alla mancata partecipazione alle decisioni sulle delibere degli appalti erano inammissibili ed ha negato l'esistenza di aggiudicazioni di ulteriori opere per incarico diretto. La Corte cantonale si è parimenti espressa sul monitoraggio e sui relativi costi analitici, nonché sulla questione dell'IVA. Per quali ragioni, su questi aspetti, il giudizio impugnato sarebbe lesivo del diritto, la ricorrente non spiega con una motivazione rispettosa degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
9.3. Secondo la giurisprudenza resa in applicazione dell'art. 32d LPAmb, il principio della proporzionalità deve essere rispettato nella ripartizione dei costi di risanamento di un sito contaminato, nel senso che soltanto le spese necessarie al risanamento sono suscettibili di essere recuperati (DTF 102 Ib 203 consid. 6; sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 7.1 e rinvio), anche se esse non devono essere stabilite in modo troppo restrittivo (DTF 122 II 26 consid. 4c in fine; sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 7.1 e rinvio). Ora, come si è detto, con le predette censure la ricorrente non si confronta specificatamente con le singole voci di spesa, spiegando le ragioni per cui esse non sarebbero state giustificate e necessarie alla luce delle modalità di risanamento approvate.
9.4. Quanto alla questione del funzionario che sarebbe stato in precedenza alle dipendenze di una società che ha partecipato alla stesura del rapporto preliminare, la Corte cantonale ha rilevato che il tema era già stato sollevato dalla ricorrente con le osservazioni del 14 gennaio 2016 sui costi di risanamento, che la censura non era sufficientemente motivata e che non era comunque stata formulata un'esplicita domanda di ricusazione della persona interessata ai sensi dell'art. 52 della legge ticinese sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013 (LPAmm). Anche su questo punto la ricorrente si limita a ribadire la generica critica sollevata in sede cantonale, adducendo essenzialmente di essere venuta a conoscenza dell'invocata circostanza soltanto dopo la conclusione del risanamento. Non censura d'arbitrio l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui tale circostanza le era nota da tempo (almeno dal 14 gennaio 2016) e disattende quindi che, dandosene il caso, la persona in questione avrebbe potuto essere ricusata tempestivamente (cfr. art. 54 cpv. 1 LPAmm). Inammissibile siccome non si confronta con i citati considerandi della sentenza impugnata, il gravame non deve essere vagliato oltre.
10.
10.1. La ricorrente richiama il principio della proporzionalità e quello di equità, adducendo che l'ammontare delle spese poste a suo carico (superiore a fr. 8'000'000.--) costituirebbe un aggravio eccessivo che la condurrebbe al fallimento. Sostiene che il provvedimento non sarebbe pertanto sopportabile economicamente, ciò che imporrebbe di ridurre i costi che le sono stati addossati in misura tale da garantire la sua esistenza nel medio termine. La ricorrente sostiene di essere intenzionata a sviluppare un progetto di centro di ricerca nel settore della guida autonoma in ambito automobilistico. Invoca l'adozione di una soluzione rispettosa del principio della proporzionalità, che diminuisca la pretesa dello Stato, affinché possa essere evitato il suo fallimento e le sia consentito di sviluppare l'attività prevista dai suoi nuovi azionisti.
10.2. Come si è visto, l'autorità competente dispone di un ampio margine di apprezzamento nella ripartizione delle spese dei provvedimenti di risanamento ai sensi dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb, che devono essere assunte proporzionalmente alle rispettive parti di responsabilità delle persone coinvolte. Delle considerazioni di equità, che tengano segnatamente conto della situazione economica dei perturbatori, possono nondimeno imporre una modifica della ripartizione delle spese risultante dalla quota di responsabilità (DTF 142 II 232 consid. 5.3; 139 II 106 consid. 5.5; 114 Ib 44 consid. 3 pag. 54; sentenze 1C_465/2023, citata, consid. 7.1; 1C_339/2023, citata, consid. 4.1; critici: CHRISTOPH DIMINO/HANS RUDOLF TRÜEB, Zahlungsunfähigkeit bei der altlastenrechtlichen Kostenverteilung, in: URP 2022, pag. 607). Spetta all'autorità adattare se del caso le quote di responsabilità secondo l'equità e il principio della proporzionalità al fine di evitare un rigore eccessivo. Al riguardo, l'autorità deve esaminare se il perturbatore ha potuto risparmiare dei costi grazie all'inquinamento o se il risanamento gli procurerà un vantaggio economico. L'autorità terrà inoltre conto del carattere economicamente sopportabile o meno dell'accollamento dei costi al responsabile (sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 7.1 e riferimenti; ISABELLE ROMY, Questions de droit matériel en relation avec la répartition des résponsabilités selon l'art. 32d LPE, in: URP 2011, pag. 616). L'esame dell'esigibilità economica può giustificare una riduzione della parte nominale delle spese messe a carico del responsabile. Non si tratta tuttavia di un principio assoluto (ISABELLE ROMY, Sûretés financières du droit des sites pollués: conditions d'application et conséquences incisives pour les sociétés perturbatrices et leurs organes, in: BR 2/2020, pag. 78). Lo Stato assume la parte delle spese di un eventuale responsabile insolvente (cfr. art. 32d cpv. 3 LPAmb).
Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che il rischio di un fallimento del perturbatore non è determinante sotto il profilo dell'esigibilità economica quando la sua situazione è il risultato di operazioni di decapitalizzazione, volte a sottrarsi alle sue responsabilità ambientali: in tal caso è conforme al principio della proporzionalità non tenere conto della situazione finanziaria effettiva del responsabile (sentenza 1C_465/2023, citata, consid. 7.2.2). Giusta la direttiva dell'UFAM "aiuto all'esecuzione per la determinazione degli obblighi di prestazione reale, assunzione dei costi e garanzia secondo la legislazione sui siti contaminati, stato 2023", con riferimento alla situazione delle persone giuridiche, il criterio dell'esigibilità economica richiede in linea di principio che l'onere finanziario non superi la capacità economica dell'azienda soggetta al pagamento. Pertanto, un'azienda dovrebbe essere obbligata ad assumere i costi dei provvedimenti necessari secondo le disposizioni sui siti contaminati soltanto nella misura in cui venga mantenuta la sostanza necessaria per proseguire le sue attività ed obbligazioni (direttiva UFAM, pag. 39).
10.3. La Corte cantonale ha rilevato che, in vista delle conseguenze della procedura di risanamento, la ricorrente ha aumentato a bilancio l'accantonamento relativo ai rischi per un totale superiore a fr. 9'000'000.--, ciò che ha comportato l'avviso del giudice civile per l'eccedenza di debiti (art. 725 cpv. 2 vCO). Ha riconosciuto che, in concreto, la ricorrente non è in grado di sostenere la pretesa economica superiore a fr. 8'000'000.--, disponendo di attivi per circa fr. 3'500'000.-- al 31 dicembre 2011. Secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, la riscossione dell'importo posto a suo carico a seguito della procedura di risanamento la condurrebbe al fallimento e ne sancirebbe quindi la fine economica. La Corte cantonale ha nondimeno rilevato che dal conto economico della società per l'anno 2011 risulta che i suoi ricavi erano essenzialmente dati, oltre che dagli interessi sul capitale, dalla locazione dell'immobile commerciale di sua proprietà sul fondo part. yyy, nel frattempo venduto per l'importo di fr. 3'750'000.--, generando un utile di circa fr. 2'000'000.-- al netto dell'ipoteca e delle spese. La Corte cantonale ha accertato che la ricorrente non dispone di personale impiegato e da tempo non svolge più alcuna attività produttiva, limitandosi a percepire il reddito della locazione dell'immobile. Con la vendita dello stesso, ha poi cessato ogni attività residua. Alla luce di ciò, i giudici cantonali hanno negato i presupposti per una riduzione della sua quota delle spese di risanamento. Hanno rilevato che lo scopo di un alleggerimento di una parte delle responsabilità della ricorrente è infatti quello di consentirle la prosecuzione della sua attività, non di farla ripartire ex novo. La Corte cantonale ha ritenuto che a questa conclusione nulla muta il progetto di sviluppo tecnologico presentato in sede di replica in prima istanza, al quale non era peraltro stata data attuazione.
10.4. La ricorrente ribadisce il rischio di un suo fallimento nel caso in cui dovesse essere confermato l'ammontare delle spese di risanamento a suo carico. Adduce genericamente che la sua situazione sarebbe riconducibile esclusivamente al comportamento dello Stato, che avanzando una pretesa ingiustificata ed eccessiva avrebbe paralizzato ogni attività, permettendo unicamente quella legata alla locazione dell'immobile. Rileva di avere modificato il proprio scopo sociale e di avere avuto "concreti progetti" di sviluppo che avrebbero pure comportato la ristrutturazione dello stabile commerciale sul fondo part. yyy, poi venduto a seguito del deposito dei bilanci per l'eccedenza di debiti.
10.5. Ripresentando sostanzialmente l'argomentazione sollevata dinanzi alla precedente istanza, la ricorrente non censura d'arbitrio gli accertamenti della Corte cantonale e non rende seriamente ravvisabili motivi tali da fare ritenere sproporzionato l'apprezzamento alla base della decisione di negarle una riduzione della quota delle spese di risanamento messa a suo carico. La ricorrente non contesta l'accertamento secondo cui essa non dispone di personale impiegato e non sostiene, né rende seriamente verosimile, di avere continuato a svolgere delle attività produttive, artigianali, industriali o commerciali dopo la cessazione della raffineria nel 1972. Conferma in sostanza che la sua attività era da tempo limitata all'amministrazione dei suoi beni, segnatamente alla locazione dell'immobile. Quanto al progetto di avviare, nel contesto di un gruppo attivo a livello internazionale, un'attività legata allo sviluppo della guida autonoma nel settore automobilistico, la ricorrente non censura d'arbitrio l'accertamento secondo cui la circostanza è stata da lei addotta soltanto in sede di replica (del 30 aprile 2019) dinanzi al Consiglio di Stato. Né essa sostiene di avere in seguito intrapreso atti concreti in vista dell'attuazione del progetto prospettato, limitandosi in sostanza a riproporlo in questa sede. L'accertamento della Corte cantonale, secondo cui nulla risulta essere stato attuato al riguardo, è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In tali circostanze, ritenuto che la ricorrente ha da tempo cessato la sua attività e si è limitata essenzialmente a conservare il suo patrimonio, in particolare amministrando il suo immobile prima che fosse venduto, non è in concreto data la necessità di garantire la continuazione di un'attività produttiva o commerciale esistente. Non si giustifica in tali circostanze di privilegiare i meri interessi finanziari della ricorrente a preservare il suo patrimonio a scapito dell'adempimento dei suoi obblighi di responsabilità ambientale. In simili condizioni, il rischio di un fallimento della ricorrente non assume una rilevanza decisiva, tale da dispensarla dal pagamento di una parte dei costi che le incombono quale perturbatrice. La decisione della Corte cantonale di negare una riduzione della parte nominale delle spese messe a suo carico in considerazione della sua situazione economica non viola di conseguenza il diritto federale.
11.
11.1. La ricorrente fa infine valere la prescrizione del credito concernente le spese a suo carico. Essa fonda la censura sul presupposto che la discarica sarebbe già stata oggetto di un "primo risanamento" nel 1972, sicché qualsiasi pretesa sarebbe prescritta al più tardi nel 1982.
11.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prescrittibilità è esclusa nell'ambito di protezione dei beni di polizia fintanto che perduri la situazione contraria all'ordine pubblico e sussista un diritto alla sua cessazione (DTF 114 Ib 44 consid. 4; sentenza 1C_18/2016, citata, consid. 5.2). La pretesa dello Stato all'eliminazione di una tale situazione contraria all'ordine pubblico è pertanto imprescrittibile. Per contro, le pretese finanziarie di risarcimento dell'ente pubblico sono soggette alla prescrizione di cinque anni per i crediti pecuniari, che inizia a decorrere con la crescita in giudicato della decisione definitiva sulla ripartizione delle spese (DTF 122 II 26 consid. 5; sentenze 1C_17/2019 del 29 luglio 2019 consid. 4.2; 1C_18/2016, citata, consid. 5.2). Solo allora sono infatti conosciuti i costi effettivi, rispettivamente è stabilito in modo definitivo il loro ammontare, e solo in quel momento è posto fine mediante il risanamento alla situazione durevole determinante per l'obbligo di eliminazione. Una prescrizione assoluta che inizia a decorrere dalla fine del comportamento dannoso, e che interviene in precedenza, non si giustificherebbe, segnatamente ove si consideri che verrebbe così svuotato di significato l'art. 32d cpv. 2 LPAmb. Di conseguenza, una pretesa risarcitoria non si può prescrivere finché i provvedimenti di risanamento non siano conclusi e i relativi costi non siano conosciuti (sentenza 1C_18/2016, citata, consid. 5.2).
11.3. Nella misura in cui si fonda sul presupposto, errato, secondo cui la discarica sarebbe già stata oggetto di un "risanamento definitivo" effettuato nel 1972, la censura è manifestamente infondata. Come si è detto, in quella circostanza sono state immesse nella discarica ulteriori sostanze inquinanti in vista del colmataggio e della sua chiusura: non si è trattato di un risanamento ai sensi degli art. 32c segg. LPAmb e dell'ordinanza sui siti inquinati (cfr. consid. 6.4). In concreto, la situazione di contaminazione del sito e di pericolo per il suolo e le acque non è cessata nel 1972, ma è continuata fino al risanamento attuato a partire dal 2007. I provvedimenti di risanamento non erano quindi prescritti prima della loro conclusione. Quanto alle spese addossate alla ricorrente, la decisione del 23 giugno 2017 che ne ha stabilito l'ammontare a suo carico è stata da lei impugnata dinanzi a tutte le istanze e non è pertanto cresciuta in giudicato, sicché la prescrizione del credito non è intervenuta.
12.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 29 luglio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Gadoni