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Ticino Tribunale della pianificazione 23.07.2003 90.2003.63

July 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,007 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2003.63

Lugano 23 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2003 di

__________ __________, __________ __________  

contro  

la decisione __________ marzo 2003 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di __________ -__________;

vista la risposta 2 luglio 2003 del municipio di __________ -__________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con risoluzione 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di __________ -__________;

che con ricorso 8 maggio 2003 l'associazione __________ __________, già ricorrente in prima istanza, è insorta contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo di annullare l'approvazione delle varianti concernenti i sedimi __________ e il comparto __________;

che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi alla base del gravame;

che il municipio di __________ -__________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa, mentre la divisione della pianificazione territoriale non ha formulato osservazioni nel termine fissato dal Tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che, quanto alla tempestività del gravame, il Tribunale considera quanto segue;

                                         che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che, in concreto, la decisione di approvazione del piano regolatore di __________ -__________, dell'11 marzo 2003, è stata spedita il 13 marzo successivo dall'ufficio postale di __________ 1 mediante invio con accertamento del recapito (lettre signature, LSI) ed è stata ricevuta l'indomani, 14 marzo 2003, dall'ufficio postale di __________, il quale ha immediatamente proceduto a depositare l'avviso di ritiro nella casella postale della ricorrente; l'atto è indi stato notificato al responsabile della casella postale il giorno 25 marzo 2003;

che, pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni dovrebbe essere considerato rispettato se il giorno 25 marzo 2003 dovesse effettivamente valere quale data di notificazione: non è tuttavia il caso nella fattispecie;

che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, applicabile anche ai procedimenti retti dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm), una decisione spedita per invio raccomandato è considerata come notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, all'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso il menzionato ufficio: questo termine, stabilito in precedenza dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'or abrogata ordinanza 1 relativa alla legge federale sul servizio delle poste del 1 settembre 1967, è stato ripreso nelle condizioni generali dei servizi postali (attualmente alla cifra 2.3.7 lett. b dell'edizione gennaio 2002; cfr. riassuntive della prassi RDAT II-2001 n. 12 consid. 3 con rinvii; DTF 127 I 31; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 369 seg.);

che l'applicazione di tale finzione in merito alla data di notifica di un atto nel caso di un tentativo infruttuoso di distribuzione non equivale ad un eccesso di formalismo (ibidem);

che, in concreto, l'avviso di ritiro della decisione impugnata è stato depositato nella casella postale n. __________, di pertinenza della ricorrente, il giorno 14 marzo 2003: il responsabile di quest'ultima avrebbe pertanto avuto tempo sino a giovedì 20 marzo successivo per ritirarla;

che, malgrado ciò non sia avvenuto, si deve pertanto ritenere che la risoluzione governativa sia stata notificata alla ricorrente a quest'ultima data;

che non occorre ricercare i motivi che hanno indotto l'ufficio postale di __________ -__________ a non rinviare la decisione al mittente dopo la scadenza del termine per ritirarla, come prescrivono le condizioni generali dei servizi postali (cifra 2.4.1 dell'edizione gennaio 2002), attendendo la settimana successiva per consegnarla al responsabile della casella postale della ricorrente: in effetti, comunque sia - ed addirittura anche in assenza di trasmissione fisica della risoluzione al suo destinatario - la data di notifica di quest'ultima non sarebbe mutata (cfr. in particolare DTF 127 I 31 consid. 2b);

che giova comunque rilevare, a titolo puramente abbondanziale, che secondo quanto comunicato al Tribunale dalla responsabile del locale ufficio postale, il ritardo nella consegna dell'atto rispetto ai sette giorni concessi a tale scopo era dovuto al fatto che "Il signor __________ responsabile della __________ __________ ha telefonato al nostro ufficio di trattenere la LSI per qualche giorno per motivi a noi sconosciuti" (cfr. lettera dell'ufficio postale di __________ -__________ al Tribunale, datata 19 giugno 2003 e trasmessa via

telefax lo stesso giorno);

che è pertanto lecito presumere che l'atto interessato sia stato trattenuto dall'ufficio postale semplicemente per soddisfare delle esigenze della destinataria, tuttavia insuscettibili di prorogare la data della notifica dell'atto stesso al giorno della sua consegna effettiva al responsabile della casella postale;

che, pertanto, valendo quale data di notificazione della risoluzione governativa in oggetto il giorno 20 marzo 2003, il termine per ricorrere contro di essa dinanzi a questo Tribunale è iniziato a decorrere l'indomani 21 marzo 2003 (art. 10 cpv. 1 PAmm) e, dopo essere stato sospeso dalle ferie, ovvero nel periodo 13/27 aprile 2003 (art. 13 lett. b PAmm), è venuto a scadere il giorno di domenica 3 maggio 2003: tale scadenza è stata di conseguenza protratta al giorno successivo, lunedì 4 maggio 2003 (art. 10 cpv. 3 PAmm);

che il ricorso in esame, dell'8 maggio 2003, è stato consegnato alla posta il giorno medesimo: esso si appalesa, di conseguenza, tardivo;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile senza nemmeno dover verificare la legittimazione dell'insorgente;

che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________;  

-         Municipio di __________, __________ __________ ; -         Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona; -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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