Incarto n. 90.2003.38 90.2003.39 90.2003.40 90.2003.42 90.2003.43 90.2003.44 90.2003.45
Lugano 16 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi di
RI0 __________ __________; __________ __________, __________ __________; __________ e __________ __________, __________ __________; __________ e __________ __________, __________ __________; __________ e __________ __________, __________ __________; del 24 marzo 2003 __________ e __________ __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; __________ __________, __________ __________; del 25 marzo 2003
contro
la risoluzione __________ febbraio 2003 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi degli insorgenti contro la decisione 25 marzo 2002 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano regolatore di comune di __________ (modifica dell'art. 58 NAPR);
viste le risposte:
- 8 aprile 2003 sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 14 aprile 2003 del Dipartimento del territorio;
- 11 aprile 2003 sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 18 aprile 2003 del Comune di __________;
- 20 maggio 2003 sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 30 maggio 2003 della __________ SA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il piano regolatore di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio 1987. L'art. 58 NAPR regolamenta come segue la possibilità di ampliare i fabbricati al servizio di industrie ubicate nelle zone residenziali:
"Per le aziende esistenti all'interno delle zone residenziali valgono le seguenti disposizioni:
a) qualora si procedesse ad un cambiamento del tipo di produzione o in caso di miglioramenti sostanziali di natura tecnologica con forti investimenti di capitali le aziende dovranno essere spostate nella zona artigianale / industriale. I fabbricati esistenti possono essere utilizzati per attività compatibili con la residenza;
b) nel caso di potenziamento dell'attività produttiva esistente che non rientra nei casi soprammenzionati, può essere autorizzato un ampliamento dei fabbricati esistenti secondo le seguenti disposizioni:
b1) ampliamento in orizzontale:
· per l'industria sul mappale __________ (__________-__________) l'espansione è solo possibile sul mappale __________
· per l'industria sul mappale __________ (__________SA) l'espansione è solo possibile sul mappale __________
· per l'industria sul mappale __________ (__________SA) l'espansione è solo possibile su parte del mappale __________
· per l'industria sul mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello stesso mappale
· per l'industria sul mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello stesso mappale
· per l'industria sul mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello stesso mappale
b2) ampliamento in verticale:
· l'altezza massima del fabbricato è di 7.00 ml
b3) parametri urbanistici:
· indice di edificabilità massima 3.5 mc/mq
· indice di occupazione massimo 50%
· distanza minima da confine 5.00 ml
b4) compatibilità ambientale:
secondo le disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente
Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (volumetrica, orientamento degli edifici, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) alfine di garantire un opportuno inserimento paesaggistico e per la salvaguardia degli obiettivi del piano."
B. Con istanza 19 febbraio 2002 il municipio di __________ ha sollecitato il dipartimento del territorio ad approvare, secondo la procedura della variante di poco conto, una modifica dell'art. 58 NAPR volta a permettere l'ampliamento dell'attività della __________ SA. La proposta di modifica della lett. b1 di tale norma avrebbe permesso l'espansione di tale società, oltre che sul mapp. __________, anche "sul nuovo mappale ricavato dalla riunione delle particelle __________ (quota-parte), __________, __________, __________, __________ e __________". La modifica interessava anche l'altezza massima delle costruzioni (lett. b2 dell'art. 58 NAPR) che, per quanto concerneva la proprietà __________ SA, sarebbe stata di 8 m.
Con decisione 25 marzo 2002 il dipartimento ha approvato la variante. Questa è successivamente stata pubblicata dall'8 aprile al 7 maggio 2002.
C. Gli insorgenti indicati in ingresso si sono aggravati contro la menzionata variante al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi hanno sostenuto che la modifica non poteva essere approvata seguendo la procedura della variante di poco conto, che questa non fosse inoltre giustificata da un cambiamento delle circostanze e che fosse infine contraria all'art. 70 LALPT.
Con risoluzione 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami.
D. Con ricorsi separati i già insorgenti hanno impugnato la risoluzione governativa dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'istanza inferiore. Hanno inoltre domandato che alle impugnative fosse conferito l'effetto sospensivo.
La divisione della pianificazione territoriale, il municipio di __________ e __________ SA hanno postulato la reiezione del gravame.
E. L'8 ottobre 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo.
F. Il 27 ottobre 2003 il Tribunale ha fissato alle parti un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni. Nessuna parte ha fatto capo a questa possibilità.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio fabbricabile dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista - soprattutto di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Flückiger, ibidem; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 510, Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 159). In quest'ottica occorre, in particolare, ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e preservare, per quanto possibile, i primi da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT).
3.2. Il piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio 1987, suddivide il territorio edificabile comunale in varie zone: nucleo del villaggio, centro di nuova formazione, residenziale (intensiva, semi-intensiva, estensiva, speciale), mista, artigianale/industriale, grotti, per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (art. 48 NAPR). L'art. 58 NAPR stabilisce, per ciascuna industria che è venuta a trovarsi nella zona residenziale attraverso l'emanazione del piano regolatore, la possibilità di ampliare i fabbricati esistenti a quella data entro precisi limiti orizzontali (indicazione delle particelle sulle quali può essere autorizzato un ampliamento), verticali (altezza massima di 7 m) e parametri edificatori (indice di edificabilità di 3,5mc/mq, indice di occupazione del 50%, distanza da confine di 5 m), riservando altresì il rispetto della disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente. E questo allo scopo di permettere il potenziamento in loco dell'attività produttiva. Sono tuttavia esclusi da questo beneficio i cambiamenti del tipo di produzione o i miglioramenti sostanziali di natura tecnologica che implicano forti investimenti di capitali; avverandosi questa ipotesi la produzione dev'essere necessariamente spostata nella zona artigianale/industriale appositamente predisposta. L'art. 58 NAPR prevede, per la __________ SA, la cui fabbrica insisteva - al momento dell'emanazione del piano regolatore - sul mapp. __________, la possibilità di espansione sul confinante mapp. __________.
3.3. La __________ SA, fondata nel __________, è un'azienda specializzata nella fabbricazione di contatti destinati alla costruzione e alla manutenzione di apparecchiature elettriche. La sua attività si sviluppa principalmente in quattro settori: fabbricazione di contatti elettrici di qualsiasi marca, fabbricazione di contatti e componenti per la trazione elettrica, fabbricazione di __________ di __________, commercializzazione di materiale __________ -__________. Lo stabilimento d'impresa era originariamente posto al mapp. __________ di __________: a seguito di riunione con il mapp. __________, iscritta a registro fondiario il __________ __________ 1989, l'edificio di produzione, frattanto rinnovato, risulta ora posto su quest'ultima particella, di complessivi 3'027 mq.
3.4. La controversa variante interessa un ampio settore destinato all'abitazione, all'interno del quale è ubicata un'area, isolata, parzialmente destinata all'artigianato ed all'industria e parzialmente ad attrezzature ed edifici di interesse pubblico, delimitata a nord da via __________ ed a sud da via __________ __________. La particella __________ e quelle alla stessa adiacenti, che qui interessano particolarmente e che verranno precisate appena sotto, sono ubicate nelle località di __________ e __________, lungo il lato nord di via __________, proprio di fronte alla menzionata zona artigianale/industriale, e sono assegnate alla zona residenziale estensiva R2. Nella stessa sono vietate anche le attività poco moleste; l'indice di sfruttamento è di 0,4, quello di occupazione del 25%, l'altezza massima delle costruzioni di 7 m e la distanza da confine di 3 m (art. 54 NAPR).
Il 3 luglio 2001 la __________ SA ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di licenza edilizia allo scopo di poter estendere la propria attività ai mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________, di complessivi 1'914 mq, di proprietà della __________ __________ SA: fondi dirimpettai al mapp. __________, dal quale sono separati dalla strada comunale via __________. L'intenzione dell'istante era di ampliare il fabbricato ubicato ai succitati fondi, inutilizzato, nel quale avrebbe inserito i magazzini, un ufficio, gli spogliatoi e la mensa dell'azienda. Lo stabile al mapp. __________ avrebbe, di conseguenza, potuto essere riservato interamente all'attività produttiva. I due fabbricati sarebbero stati collegati con una passerella posta sopra via __________ __________. Il progetto indicava indebitamente, tra i fondi coinvolti nell'ampliamento, anche il mapp. __________, di mq 113, una coattiva solo parzialmente di proprietà della summenzionata società e per di più prevista dal piano viario quale superficie stradale per la sistemazione di via __________, già realizzata. La domanda, pubblicata nel periodo 30 luglio/13 agosto 2001, ha suscitato svariate opposizioni, tra cui quella di alcuni dei qui ricorrenti, che hanno eccepito la non conformità del progetto con la destinazione residenziale della zona in cui veniva proposto e l'impossibilità di far capo all'art. 58 NAPR. L'autorità cantonale ha a sua volta chiesto una completazione della documentazione, volta a definire, tra l'altro, l'inquinamento fonico dovuto all'esercizio della costruzione. La domanda di costruzione non ha tuttavia avuto un seguito, ancorché non risulti al Tribunale che sia stata formalmente ritirata.
Frattanto il municipio di __________, intenzionato a permettere il controverso insediamento, ha ritenuto di dover promuovere la variante in esame, allo scopo di creare le necessarie premesse pianificatorie che lo legittimassero. Attraverso la modifica dell'art. 58 NAPR, proposta attraverso la procedura di variante di poco conto, il municipio ha pertanto previsto la possibilità, per la __________ SA, di estendere l'attività produttiva non solo sul mapp. __________, ma anche ai mapp. __________ (erroneamente, com'è appena stato spiegato), __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Allo scopo di permettere la realizzazione della passerella di collegamento tra lo stabile esistente al mapp. __________ e quello, ampliato, ai suddetti fondi, esso ha inoltre stabilito la possibilità di elevare gli edifici a 8 m di altezza.
La proposta municipale, condivisa dal dipartimento del territorio, che l'ha approvata, e dal Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorso inoltrati contro di essa, è osteggiata dai ricorrenti indicati in ingresso - tutti proprietari di abitazioni poste nelle vicinanze, tranne __________ __________, che agisce in quanto cittadino attivo - che contestano l'applicabilità della procedura della variante di poco conto, sostengono inoltre che la modifica del piano regolatore non appare giustificata da un cambiamento delle circostanze e, infine, che essa sia contraria all'art. 70 LALPT.
4. L'art. 70 LALPT, che a seguito della modifica della LALPT 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003, è diventato - senza modifica alcuna - l'art. 73 LALPT, regolamenta, in particolare, la possibilità di intervenire su edifici ed impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui si trovano (RDAT I-1998 n. 35 consid. 3, II-1995 n. 36 consid. 2.1, 37 consid. 2.2; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 513). Tali edifici od impianti possono difatti, di principio, essere semplicemente conservati; sono autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili (cpv. 1). Ampliamenti e migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente autorizzati a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2). Il piano regolatore può, per motivi di interesse pubblico, prevedere misure più restrittive (cpv. 3). Qualora il contrasto con la destinazione della zona di utilizzazione sia grave e non diversamente sanabile, può anche essere ordinata la cessazione dell'attività (cpv. 4).
L'art. 73 LALPT trova applicazione diretta nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Esso costituisce difatti, nel nostro Cantone, la base legale, espressamente riservata dall'art. 23 LPT, per il rilascio di autorizzazioni edilizie eccezionali volte a permettere l'ampliamento di edifici od impianti ubicati all'interno della zona fabbricabile che non sono conformi, per funzione, a quella della zona in cui sorgono. Questa norma spiega tuttavia, nello stesso tempo, dei manifesti effetti in materia di pianificazione del territorio, limitando in maniera sostanziale le possibilità, per i comuni, di regolamentare autonomamente tali situazioni attraverso i piani regolatori, come conferma lo stesso testo del capoverso 3 della norma. Dal 13 novembre 1990, data di entrata in vigore della LALPT, bisogna pertanto ritenere che questa materia è, di principio, regolamentata in maniera esaustiva dal (solo) diritto cantonale, attraverso l'art. 73 LALPT; da tale data i comuni possono unicamente prevedere, attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori restrizioni rispetto alla possibilità, definita dalla predetta disposizione legale cantonale (e segnatamente dal suo capoverso 2), di ampliare gli edifici con siffatte caratteristiche: restrizioni che possono, al limite, sfociare nel divieto di ogni ampliamento. Ai fini del presente giudizio poco importa, invece, determinare quale fosse la situazione legale determinante preesistente all'entrata in vigore della LALPT: la legittimità dell'art. 58 NAPR, così come approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio 1987, in vigenza dell'or abrogata LE 1973, non è infatti in messa in discussione - né peraltro potrebbe esserlo in questa sede.
In concreto la controversa variante dell'art. 58 NAPR è volta, come si può chiaramente dedurre dal testo della modifica della norma, a permettere l'insediamento di un'attività industriale, tale quella della __________ SA, su di un complesso di fondi ubicati nella zona residenziale: insediamento che avrebbe luogo attraverso l'ampliamento dell'edificio già insistente sulle predette particelle. Tale modifica del piano regolatore non si limita pertanto a porre delle restrizioni rispetto a quanto potrebbe essere autorizzato secondo l'ordinamento cantonale pertinente, ovvero l'art. 73 LALPT, ma - per contro vuol assurgere a pieno titolo a base legale dell'autorizzazione eccezionale stessa. Essa viola, di conseguenza, il diritto cantonale, di rango superiore. La variante dev'essere dunque annullata già per questo semplice motivo. Non devono, di conseguenza, essere esaminati gli ulteriori argomenti addotti dai ricorrenti.
5. l ricorsi devono essere accolti e le risoluzioni impugnate annullate. Il presente giudizio rende superfluo quello sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo ai gravami.
6. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico della resistente __________ SA (art. 28 PAmm), la quale viene inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti assistiti da un avvocato delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza sono annullate la risoluzione __________ febbraio 2003 (n. __________) del Consiglio di Stato e la decisione 25 marzo 2002 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano regolatore di comune di __________ (modifica dell'art. 58 NAPR)
2.La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico della __________ SA, la quale è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti __________ e __________ __________ -__________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione a:
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ e __________ __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, ____________________;
__________ __________, ____________________;
__________ __________SA, __________ __________; patr. da: avv. __________ __________, ____________________;
__________ __________ SA, ____________________, patr. da: avv. __________ __________, ____________________;
Comune di __________, rappr. da: municipio, ____________________;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio Div. pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria