Incarto n. 90.2002.67 90.2002.70
Lugano 21 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi di
__________ __________ e __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ del 15 aprile 2002 __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ dell’__________, __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ del 18 aprile 2002
contro
la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 4 giugno 2002 del municipio di __________;
- 19 agosto 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella seduta del 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del piano regolatore.
B. Con risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato tali varianti.
In quella sede il Governo non ha condiviso l'assegnazione al territorio fuori zona edificabile di alcuni fondi - o parte di essi - edificati, assegnando d'ufficio gli stessi alla zona agricola. Il provvedimento ha interessato anche le seguenti particelle:
- mapp. __________, intestato al fu __________ __________, ubicato in località Deca, di complessivi mq 380;
- mapp. __________, di proprietà di __________, __________ -__________ e __________ __________, ubicato un località __________ -__________, di complessivi mq 1'011;
- mapp. __________, intestato a __________ __________ _________ ed al fu __________ __________ __________, pure ubicato in località __________ -__________, di complessivi mq 982;
- mapp. __________, intestato a svariati proprietari, tra cui i furono __________ e __________ __________ e __________ __________ __________, ubicato in località __________ -__________, di complessivi mq 10'952, limitatamente ad una superficie di circa 1'000 mq, attigua alle costruzioni che insistono sulla stessa.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato come il piano regolatore non avesse ancora ripreso e precisato, all'interno della zona agricola, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC). Esso ha pertanto disposto l'inserimento d'ufficio neI piano di tali superfici (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4c, pag. 9), delimitandole su alcuni estratti planimetrici annessi alla decisione di approvazione (allegati da 1 a 6). Tra gli svariati fondi interessati, parzialmente, dal provvedimento figurava anche una superficie di poco superiore a circa 5'000 mq del già menzionato mapp. __________.
C. a) Con ricorso 15 aprile 2002 __________ __________, vedova del fu __________ __________, insieme ad altri litisconsorti, insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulando il suo annullamento e l'assegnazione dei mapp. __________e __________alla zona residenziale R2. I ricorrenti ritengono invocano in particolare i requisiti di applicazione dell'art. 15 lett a LPT.
b) Con ricorso 18 aprile 2002 si aggravano dinanzi al Tribunale anche __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ __________ e __________ __________, postulando l'annullamento della risoluzione governativa nella misura in cui non debba essere considerata nulla. Questi insorgenti eccepiscono, in primo luogo, l'irregolarità della notificazione della decisione impugnata. Contestano, in seguito, la facoltà, per il Consiglio di Stato, di procedere, in concreto, ad una modifica d'ufficio del piano regolatore. Lamentano una lesione del loro diritto di essere sentiti. Chiedono che le particelle __________, __________e __________vengano assegnate al territorio fuori zona edificabile in attesa di essere inserite nella zona di mantenimento degli insediamenti.
D. Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione integrale del gravame.
E. In data 27 febbraio 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
F. Con lettera 7 aprile 2003 il patrocinatore di __________ __________ e __________ ha comunicato al Tribunale di ritirare il gravame per quanto concerneva il mapp. __________.
considerato, in diritto:
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'esame di ricevibilità dei gravami implica tuttavia le seguenti considerazioni.
1.2. A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
1.3. In concreto il Consiglio di Stato non ha approvato la pianificazione dei fondi in oggetto così come adottata dal consiglio comunale di __________ modificando l'attribuzione dei mapp. __________, __________ (per la parte edificata), __________e __________da zona fuori zona edificabile a zona agricola e assegnando alle SAC un'ulteriore porzione del mapp. __________, già attribuita dal piano regolatore approvato il 13 gennaio 1993 alla zona agricola.
__________ __________ e llcc chiedono, in questa sede, l'assegnazione del mapp. __________alla zona residenziale. Ora, tuttavia, questi ricorrenti non avevano in precedenza inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, formulando simile domanda, contro l'azzonamento del menzionato fondo disposto dal consiglio comunale. Il loro gravame va di conseguenza dichiarato irricevibile. La circostanza secondo cui il Governo abbia modificato d'ufficio la scelte del legislativo comunale non giova a questi ricorrenti: essa li legittima unicamente a chiedere il ripristino di tali scelte. Tuttavia, com'è noto, nella deliberazione 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ non aveva assegnato alla zona residenziale il mapp. __________.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono anche la domanda formulata da __________ __________ e llcc in relazione al mapp. __________dev'essere subito precisata. Per quanto concerne difatti la porzione di tale fondo già assegnata dal piano regolatore alla zona agricola ed attribuita d'ufficio alle SAC dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, la richiesta di assegnazione al territorio fuori zona edificabile, formulata per la prima volta in questa sede, dev'essere dichiarata irricevibile.
1.4. A partire da questo punto con il termine di ricorrenti si intende pertanto, tranne che per quanto concerne la tassa di giudizio, _________ e __________.
2. In campo pianificatorio il comune tinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Con risoluzione 13 gennaio 1993 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________. Questa ha assegnato alla zona agricola il vasto comprensorio che include le proprietà in esame, tra di esse confinanti e frutto della lottizzazione di un unico grande fondo, situato tra il bosco e la strada cantonale collegante __________ a __________. Da tale azzonamento sono stati esclusi solo i mapp. __________, __________ e __________, oltre che la porzione edificata del mapp __________, attribuiti alla zona senza destinazione specifica. Un ricorso dei proprietari chiedente l'inserimento dei mapp. __________e __________nella zona edificabile è stato respinto dal Governo (cfr. risoluzione citata, cifra 4.2.7, pag. 35).
Il piano regolatore approvato il 13 gennaio 1993 prevedeva l'assegnazione di alcuni agglomerati residenziali raggruppati, posti in località __________ e __________, alla zona di mantenimento degli insediamenti (ZMI); il Consiglio di Stato ha pertanto invitato le autorità comunali ad esaminare anche la situazione di altre aree edificate, assai prossime alla zona edificabile, in vista di una possibile loro attribuzione alla ZMI (cfr. risoluzione citata, cifra 3.9.4, pag. 18 seg.). Raccogliendo quest'invito, le autorità di __________ hanno sottoposto al Governo, per approvazione, l'assegnazione di un certo numero di mappali alla ZMI; tra questi figuravano anche i fondi appena menzionati (il mapp. __________limitatamente alla parte edificata), di proprietà dei ricorrenti. Con risoluzione 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha tuttavia negato la ratifica di tali scelte, fondandosi - in buona sostanza sulle considerazioni svolte dal Tribunale amministrativo nella sentenza 22 febbraio 1995 in re comune di __________ e __________, che metteva in dubbio la legittimità di tali zone. Esso ha pertanto rinviato gli atti al comune affinché elaborasse delle soluzioni alternative, assegnando i fondi interessati vuoi alla zona edificabile, vuoi a quella agricola, vuoi al territorio fuori zona edificabile (cfr. risoluzione 17 marzo 1997, n. __________, cifra 3.1.1, pag. 5 segg.).
Attraverso la risoluzione qui impugnata il Consiglio di Stato ha approvato l'attribuzione in parte alla zona edificabile, in parte alla zona agricola e in parte al territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile) dei terreni precedentemente inclusi rispettivamente che le autorità comunali intendevano includere nella zona ZMI. Scostandosi tuttavia parzialmente dalla risoluzione 17 marzo 1997, per alcuni fondi - o parti di essi - edificati con abitazioni il consiglio comunale ha ritenuto di non proporre un'assegnazione alla zona agricola, come preconizzato dal Governo, ritenendo che questa avrebbe penalizzato oltremodo i proprietari. Esso ha pertanto attribuito tali aree al territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile), cui erano predestinate, con l'accordo il Consiglio di Stato, già altre proprietà. Dissentendo da tale scelta il Governo ha modificato d'ufficio tale attribuzione, inserendo d'ufficio queste superfici nella zona agricola: tra di esse i mapp. __________, __________, __________e parte del mapp. __________.
In quella sede il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, com'era stato segnalato con preavviso 9 luglio 1999 dalla sezione dell'agricoltura, la zona agricola di piano regolatore non precisasse ancora le SAC indicate a livello di piano direttore, malgrado il termine per adeguare lo strumento comunale a quest'ultimo, di tre anni (art. 4 cpv. 2 LTAgr), fosse ampiamente scaduto. Sulla scorta delle verifiche (sopralluoghi) esperite dai funzionari della menzionata sezione, il Governo ha di conseguenza inserito d'ufficio la perimetrazione delle SAC all'interno delle zone agricole di piano regolatore. Quest'operazione ha interessato anche una superficie di poco superiore a circa 5'000 mq del già menzionato mapp. __________ (cfr. allegato 3 della risoluzione impugnata).
4. Gli insorgenti mettono in primo luogo in dubbio la validità della risoluzione impugnata, adducendo che sul primo foglio della stessa figurava come autore il dipartimento del territorio. La censura non merita ascolto giacché con invio 15 gennaio 2002 la segreteria del Governo ha notificato ai destinatari della decisione un nuovo foglio, debitamente corretto, dal quale risultava che estensore della risoluzione era il Consiglio di Stato.
5. I ricorrenti contestano, in seguito, la facoltà, per il Consiglio di Stato di procedere, in concreto, ad una modifica d'ufficio del piano regolatore per inserire le SAC all'interno della zona agricola e si dolgono di una lesione del loro diritto di essere sentiti.
5.1. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). In quest'ultima ipotesi il Governo deve premurarsi di salvaguardare il diritto di essere sentito del comune e delle persone interessate dalla modifica (ibidem; inoltre Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT).
5.2. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato ad esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito è di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del gravame (RDAT cit., consid. 3a, con rinvii). La giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di ricorso, di sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà sgorganti dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza inferiore. Questo è possibile tuttavia solo se l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente sottolinea inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere ammessa nel caso di violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito (DTF 126 I 68 consid. 2 con rinvii; inoltre Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2002, n. 1709-1711).
5.3. E' incontroverso che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo dell'autorità comunale competente, ovvero del consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), la perimetrazione delle SAC all'interno della zona agricola, abbia operato una modifica d'ufficio del piano regolatore. Tale modifica appariva tuttavia, ad ogni buon conto, ineludibile: la prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4 cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita difatti ad esigere che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona - vengano ulteriormente specificate le SAC. Ora, la delimitazione di queste ultime aree in sede di piano direttore ha avuto luogo da oramai una decina di anni: la relativa scheda di coordinamento, n. 3.1, era difatti stata approvata da parte del Gran Consiglio con decreto legislativo 7 dicembre 1993, entrato in vigore il 1 febbraio 1994 (BU 1994, 48). L'autorità comunale avrebbe pertanto dovuto adattare il piano regolatore di conseguenza in occasione della prima variante successiva a tale data, senza che le spettasse potere d'apprezzamento circa la delimitazione delle aree interessate: la decisione si sarebbe risolta in un esercizio di forma, sulla scorta delle scelte operate dalle competenti istanze cantonali (cfr. inoltre, su questo aspetto, il consid. 6.4. che segue). I requisiti per permettere al Governo di effettuare una modifica d'ufficio sono pertanto dati. D'altro canto, come obiettano gli insorgenti, non risulta che l'autorità cantonale abbia preventivamente sollecitato quella comunale a procedere all'adattamento del piano regolatore in tale senso. E' inoltre quantomeno dubbio, come sostengono i ricorrenti, che alla fattispecie possa ritornare applicabile l'art. 4 cpv. 2 LTAgr, giusta cui "in caso di conflitto" con le indicazioni del piano direttore, i comuni provvedono all'adeguamento dei piani regolatori entro tre anni dall'adozione del primo, come implicitamente assume il Governo nella risoluzione impugnata. Le SAC designate a livello di piano direttore appartenevano già alla zona agricola del piano regolatore di __________; bastava precisarle. Pretendere che l'assenza di tale specificazione sia costitutiva di un conflitto tra piano direttore e piano regolatore appare eccessivo. Ad ogni buon conto, diversamente da quanto sembrano ritenere i ricorrenti, l'urgenza, insussistente in concreto, non ha alcun rilievo: una modifica d'ufficio del piano regolatore può essere effettuata da parte del Governo anche in difetto di questo requisito. Maggior rilevanza assume, piuttosto, il fatto che il Governo ha modificato la situazione giuridica del fondo dei ricorrenti senza preventivamente prospettare loro tale soluzione rispettivamente senza offrire ai medesimi la possibilità di partecipare al sopralluogo esperito dai funzionari della sezione dell'agricoltura: poco importa che questi abbiano confermato, a seguito degli stessi, la scelta effettuata in sede di piano direttore. Agendo in tal modo il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti. Tale lesione può venire sanata solo grazie al ricorso al Tribunale, che dispone in simile evenienza di pieno potere cognitivo (cfr. consid. 2), il quale ha ripetuto il sopralluogo alla presenza dei ricorrenti e dei funzionari della sezione dell'agricoltura. Il Tribunale ha anche notificato all'udienza il preavviso 7 luglio 1999 di codesta sezione, più volte menzionato nel giudizio impugnato: atto rivelatosi tuttavia affatto ininfluente, per cui agli insorgenti nemmeno è stato assegnato un termine per presentare delle osservazioni in merito. L'appena descritta lesione avrebbe potuto essere evitata se l'autorità cantonale avesse semplicemente preteso che l'autorità comunale procedesse ad una variante di piano regolatore. La sanatoria ha pertanto luogo a titolo eccezionale, con l'esplicita avvertenza che in futuro simile modo di procedere sarà sanzionato con l'annullamento del provvedimento. Le soventi modifiche d'ufficio dei piani, sommate alle sempre più frequenti decisioni governative di non approvazione (parziale) dei piani regolatori ed alle sospensioni delle approvazioni, stanno vieppiù trasformando questa Corte in un'autorità di ricorso di prima (ed unica) istanza. Laddove è possibile, come nel caso delle modifiche d'ufficio, questo risultato dev'essere dunque evitato.
6. I ricorrenti mettono in seguito in dubbio l'idoneità della superficie del mapp. 270 inclusa nell'area SAC ad uno sfruttamento agricolo.
6.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
6.2. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
6.3. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
6.4. Nella risposta allestita dalla divisione della pianificazione, i cui contenuti sono stati verbalmente riconfermati dai competenti funzionari della sezione dell'agricoltura, presenti all'udienza e al sopralluogo, viene spiegato che la qualifica di SAC assegnata a parte del mapp. __________è il frutto di sondaggi di natura pedologica e vegetativo-agronomica effettuati dai testé menzionati funzionari, che hanno stabilito come l'area interessata sia idonea rispettivamente molto idonea alla campicoltura. Tali dettagliati accertamenti sono inoltre serviti per aggiornare il catasto delle idoneità agricole gestito dalla citata sezione (cfr. in particolare l'estratto aggiornato del menzionato catasto versato agli atti, all'udienza, dai funzionari della sezione dell'agricoltura). Le SAC designate in sede di piano direttore si fondavano infatti sugli studi di base di tale piano, risalenti agli anni 1984/86. E' pertanto possibile che nell'ambito dell'aggiornamento e dell'approfondimento di tali dati in vista di un adeguamento a tale strumento dei piani regolatori comunali delle porzioni di territorio abbiano dovuto essere escluse dalle SAC, come si è avverato anche per il comune di Origlio (e per lo stesso mapp. 270). L'attribuzione dell'area in oggetto alle SAC appare pertanto legittima e dev'essere confermata.
7. I ricorrenti contestano indi l'assegnazione alla zona agricola dei mappali edificati: mapp. __________ (parte), __________e __________. Essi postulano la retrocessione dei fondi al territorio fuori zona edificabile, in vista della loro attribuzione alla zona di mantenimento degli insediamenti, com'era stato prospettato. Rimproverano in particolare all'autorità cantonale di non aver approntato nel piano direttore le necessarie basi per poter legittimare l'istituzione di tali zone.
7.1. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT; cfr. inoltre art. 18 cpv. 1 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT), come ad esempio le zone speciali per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili a tenore dell'art. 33 OPT. L'istituzione di una zona senza destinazione specifica giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua prevista dell'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che non possono ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica un differimento della pianificazione (DTF 112 Ia 315 consid. 3b; RDAT I-1996 n. 24; Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n 241a ad art 28 LALPT; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18).
7.2. Nella risposta al ricorso, la divisione della pianificazione spiega che la località __________, ove sono posti i fondi in oggetto, costituisce un vasto territorio agricolo, in cui sono ubicate, ai margini, le abitazioni ai mapp. __________, __________, da un lato, e __________, dall'altro, edificate prima dell'avvento del piano regolatore. L'inclusione di queste ultime e del terreno immediatamente adiacente alle stesse nella circostante zona agricola deriva dal fatto che quelle superfici sono inserite in un chiaro contesto agricolo; né, peraltro, a mente della divisione, stante l'obbligo di pianificare, per le aree in oggetto può entrare in linea di conto una qualche altra destinazione prevista dal piano regolatore. Ora, tanto l'esame delle rappresentazioni grafiche quanto il sopralluogo dimostrano la fondatezza della decisione impugnata; questa dev'essere confermata. Poco importa quindi se le aree interessate sono inidonee in quanto tali alla coltivazione agricola. Come risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole versato agli atti dal funzionari della sezione dell'agricoltura e come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, le superfici in oggetto, costituite dal sedime delle abitazioni e dai viali di accesso, piazzali, aiuole ecc., non si presta effettivamente per lo sfruttamento agricolo. Questo elemento di valutazione era però ben noto al Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione delle aree in questione il Governo ha invece fatto astrazione della loro specifica situazione. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o una parte di essa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L'inclusione delle aree in oggetto nella zona agricola rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione di tali principi. La soluzione impugnata è avvalorata dal fatto che non può entrare in esame l'assegnazione delle superfici interessate ad un'altra zona di utilizzazione (cfr. inoltre, a questo riguardo il consid. 7.3. che segue) e che non sussistono motivi per differire la pianificazione delle stesse.
7.3. Non sono, da ultimo, manifestamente soddisfatti i presupposti per attribuire le particelle in oggetto alla zona di mantenimento degli insediamenti. Questo tipo di zona potrebbe legittimamente costituire una zona speciale contemplata dall'art. 33 OPT, che ha ripreso il testo dell'art. 23 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, in quanto volta alla conservazione di piccoli insediamenti fuori dalle zone edificabili, qualora - come prescrive la disposizione federale testé citata - il piano direttore lo preveda nella rappresentazione grafica o nel testo. Con piccoli insediamenti ai sensi dell'art. 33 OPT si intende inoltre un gruppo di almeno 5/10 edifici abitativi raccolti, formanti un'unita insediativa di riferimento, chiaramente distinta dal profilo spaziale dalla zona edificabile principale (DTF 119 Ia 300 consid. 3a con rinvii; inoltre STA inedita 22 febbraio 1995 in re comune di __________ consid. 2.3. citata dagli stessi ricorrenti; inoltre STPT inedita 6 febbraio 1997 in re P. B. e llcc, consid. 6; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 28 segg., in particolare n. 33 ad art. 18). In concreto né il piano direttore contempla la possibilità, per i comuni ticinesi, di istituire delle zone di mantenimento né le quattro/cinque costruzioni (una falegnameria dismessa dalla quale è stato parzialmente ricavato un negozio di coiffure, tre abitazioni, una stalla-fienile-deposito) che compongono la località, peraltro non molto discosta dalla zona edificabile del comune di __________, adempiono ai requisiti di applicazione dell'art. 33 OPT. Trattasi difatti di alcuni edifici, con disparate funzioni, disseminati lungo i lati del comparto senza un preciso ordine, costruiti in epoche assai diverse, privi di particolari pregi, che non formano un complesso insediativo coerente e distinto. Le due residenze più recenti, erette all'inizio degli anni '60 ai mapp. __________e __________, piuttosto distanti sia dalla preesistente abitazione al mapp. __________, di molto più antica fattura ma non per questo di maggior pregio, sia tra di esse (60 m circa), sono poi il frutto della disordinata espansione edilizia che ha immediatamente preceduto l'avvento della pianificazione e che, in linea di massima, difficilmente si presta ad un'applicazione dell'art. 33 OPT (cfr. STPT cit., ibidem, in particolare consid. 6.1.).
8. Il ricorso di __________ __________ e llcc va, dunque, dichiarato irricevibile; quello di __________ _________ e llcc respinto, per quanto ricevibile.
9. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Giacché il patrocinatore di __________ __________ e llcc non è stato in grado di specificare con esattezza chi fossero i ricorrenti accanto ad __________ __________, tranne la di lei figlia __________ __________, la tassa di giudizio relativa alla reiezione del ricorso 15 aprile 2002 dev'essere messa a carico delle due sole menzionate signore.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 15 aprile di __________ _________ e llcc è dichiarato irricevibile.
§ La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico di __________
__________ e __________ __________ in solido.
2. Il ricorso 18 aprile 2002 di __________ __________ e llcc è respinto, per quanto ricevibile.
§ La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico di __________ __________ __________ _________ in solido.
3. Intimazione a:
- __________ __________ e __________, ____________________ rappr. da avv. __________ __________, Via __________ __________, ____________________ - __________ __________, ____________________
- __________ __________, __________ dell’__________, ____________________ - __________ __________ __________, ____________________ - __________ __________, __________ __________ - __________ __________ __________, ____________________ __________
- Municipio di __________, ____________________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Dipartimento delle finanze e dell’economia, sezione dell’agricoltura, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario