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Ticino Tribunale della pianificazione 07.01.2004 90.2002.51

January 7, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·3,798 words·~19 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2002.51

Lugano 7 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2002 di

__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ -__________, __________ __________ patr. da: avv. __________ __________, __________ __________  

contro  

la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

viste le risposte:

-   21 maggio 2002 del municipio di __________ ;

-   22 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del

territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il mapp. __________RFD di __________ appartiene in comproprietà a __________ __________i, __________ __________, __________ e __________ __________, in ragione di 1/12 ciascuno, e a __________ __________, in ragione degli altri 8/12. Questo fondo, di 259 mq di superficie, ubicato in località __________. __________, nella stretta fascia a contatto con la riva del lago delimitata a monte dalla strada cantonale, risulta edificato con un piccolo fabbricato con annesso un porticato. Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di _________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il mapp. __________è stato parzialmente attribuito, per circa 1/5 della sua superficie, alla zona AP-EP 1a "giardino e parco pubblico" per la formazione delle cosiddette "finestre a lago". Una striscia a confine con la strada è stata invece vincolata in previsione dell'allargamento del campo stradale e del marciapiede. La porzione restante è stata infine attribuita alla zona RP/SP riva protetta (riservata a svago privato).

                                  B.   I proprietari sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale del mappale alla zona RP/SP e il conseguente stralcio del vincolo di attrezzature pubbliche 1a e di quello per l'allargamento della soprastante strada cantonale.

                                  C.   Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e ha respinto integralmente l'impugnativa dei ricorrenti con motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 65 segg.).

                                  D.   Con ricorso 5 marzo 2002, i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo le medesime domande di prima istanza. A sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti lamentano una violazione della garanzia della proprietà, in quanto vincoli in contestazione, oltre che sproporzionati, non sono supportati da un interesse pubblico concreto. In particolare, essi sostengono che per raggiungere l'obiettivo di assicurare alla collettività un accesso pubblico sino e lungo la riva lacustre sarebbe già disponibile sia il mapp. __________, contiguo al loro fondo e di proprietà del comune, come pure, più in generale, i numerosi spazi pubblici a lago ubicati in prossimità del nucleo principale di __________, che si prestano per giunta meglio alle esigenze di una frequentazione di tipo turistica. Inoltre, rilevano che tali vincoli, riducendo la superficie di un fondo di dimensioni così modeste, pregiudicherebbero quell'unità strutturale ed economica formata dalle part. __________e __________, quest'ultima pure di proprietà dei ricorrenti. Difatti, sul mapp. __________, situato dirimpetto e a monte della strada cantonale, insiste una casa d'abitazione, di cui la part. __________costituisce il naturale e funzionale sfogo a lago. Per quanto concerne specificatamente la strada, essi contestano la legittimità dell'allargamento, laddove, a loro parere, il previsto marciapiede, ampliandosi progressivamente in corrispondenza del mapp. __________, determinerebbe un andamento pianificatoriamente ingiustificato e incomprensibile. Da ultimo, i ricorrenti, lamentando un accertamento incompleto dei fatti rilevanti inficiante la decisione di approvazione, censurano la carenza del programma di realizzazione, silente in merito alla sostenibilità finanziaria relativa all'attuazione dei vincoli all'esame.

                                  E.   Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano il rigetto integrale dell'impugnativa.

                                  F.   Il 9 aprile 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. I vincoli pianificatori a carico del mapp. __________comportano indubitabilmente una restrizione di diritto pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è compatibile con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

                                         3.2. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27 e II-1997 n. 22). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d), le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi (lett. g) e la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento (lett. p).

                                         3.3. A norma dell'art. 26 LALPT il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme d'attuazione e di un programma di realizzazione. Tutti questi documenti concorrono nel loro insieme a formare il piano regolatore; essi devono essere pertanto adottati dal legislativo comunale e anche approvati dall'autorità cantonale (cfr. il Messaggio del Consiglio di Stato 31 marzo 1987, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1990, vol. 2, pag. 794 segg., pag. 804 ad art. 20). Il programma di realizzazione indica i costi delle opere e il modo in cui sono coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione (art. 30 LALPT). Esso è, in sostanza, un preventivo di massima degli interventi a carico dell'ente pubblico che, riferito alle potenzialità finanziarie del comune, dimostra la fattibilità del piano regolatore e la realizzabilità dei vincoli da esso previsti. Il documento deve fornire la prova che alle scelte di piano regolatore rispondano adeguati mezzi finanziari. Il documento serve, anche, ad informare il cittadino sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti dall'attuazione del piano regolatore e permette, non da ultimo, anche al Cantone di fare una valutazione circa i suoi futuri impegni nei confronti dei comuni (cfr. il Messaggio cit., ibidem, pag. 806 ad art. 24; inoltre il rapporto della Commissione speciale, pag. 912 ad art. 30). Da queste disposizioni traspare la preoccupazione del legislatore che i piani regolatori non siano fondati su propositi velleitari, ma su una seria ponderazione dei bisogni e dei mezzi per soddisfarli. La pianificazione del territorio non può essere fatta senza una corrispondente, congrua pianificazione economica. Poco importa se il programma di realizzazione delle opere contemplate dal piano regolatore ha carattere puramente indicativo (art. 26 cpv. 1 LALPT).

                                   4.   4.1. Il comune di __________ disponeva di un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991. La revisione generale di cui trattasi, oltre a conformare tale strumento alla legislazione ambientale, agli indirizzi del piano direttore, all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, alle zone di pericolo e ad altri aspetti puntuali nel frattempo maturati, è incentrata principalmente sul nuovo concetto di viabilità, elaborato in seguito all'abbandono del progetto di circonvallazione che prevedeva l'aggiramento del nucleo storico mediante la costruzione di due gallerie raccordate da un nuovo tratto stradale. Il piano prevede ora all'estremità est e ovest del nucleo la formazione di due rotonde, una in località Indipendenza, l'altra in località __________, rispettivamente la costruzione nelle loro adiacenze di due autosili, di cui uno interrato in località __________ e l'altro sommerso nel lago in località __________. Il tratto di strada cantonale così circoscritto, per il quale il piano riserva l'allestimento di un piano particolareggiato comprendente anche la riva del lago, è di conseguenza declassato a strada urbana con prevalenza d'uso pedonale, in modo da scoraggiare il traffico di transito e da eliminare i posteggi pubblici lungo il suo tracciato (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 15 segg.). Inoltre, lungo questa strada, in conformità con la scheda 9.20 del piano direttore, il piano regolatore prevede una passeggiata, riservando a tale scopo alcune aree per consentire al pubblico l'accesso alla riva del lago, denominate finestre a lago, come nel caso che qui ci occupa.

                                         4.2. Nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha rilevato che il programma di realizzazione fornisce indicazioni unicamente sui costi inerenti alle opere principali previste con la riorganizzazione del concetto viario comunale, omettendo tuttavia di segnalare, oltre ai costi relativi alle altre infrastrutture pubbliche, il modo in cui sono coperti, l'ordine progressivo degli interventi ed il coordinamento delle fasi di attuazione. __________ ciò, il __________ ha approvato il piano regolatore, ordinando al comune di completare il programma di realizzazione (cfr. risoluzione impugnata, pag. 49). In merito alla contestuale censura sollevata dai ricorrenti, il Consiglio di Stato, pur confermando la carenza del programma di realizzazione in merito alla programmazione finanziaria concernente l'attuazione dei vincoli che interessano il loro fondo, ha rigettato l'impugnativa, giacché il comune, in ragione della sua buona situazione finanziaria, essendo fra i primi dieci comuni ticinesi finanziariamente forti secondo la graduatoria degli indici di capacità finanziaria per il biennio 2001/2002, sarebbe sicuramente in grado di far fronte alle spese di realizzazione (cfr. risoluzione impugnata, pag. 67).

                                         4.3. Il Tribunale non può condividere le conclusioni dell'Esecutivo cantonale. Come rettamente rilevato dallo stesso, il programma di realizzazione, inserito a pagina 21 del rapporto di pianificazione ottobre 1999, consiste nella quantificazione di un costo d'investimento complessivo di fr. 27'600'000.relativo alla somma degli importi previsti soltanto per la realizzazione di alcune opere pubbliche, vale a dire: sistemazione strada __________. __________ -__________ fr. 1'000'000.-; terreno per autosilo __________ (accesso, ecc.) fr. 500'000.-; costruzione autosilo nel lago in località __________ (282 posteggi) fr. 16'500'000.-; terreno autosilo __________ fr. 700'000.-; costruzione autosilo __________ (120 posteggi) fr. 5'400'000.-, piazza e porto autosilo __________ fr. 1'500'000.-; formazione rotonde e sistemazione urbana (1.a tappa) fr. 2'000'000.-. Per ciò che concerne la copertura di questi costi, oltre a rinviare ad altra sede la questione della previsione dei costi di gestione e dei contributi di miglioria, il programma menziona semplicemente che sono previste partecipazioni cantonali ed eventualmente federali, senza peraltro specificarne la misura. Infine, in merito all'ordine progressivo degli interventi e alla loro coordinazione, è genericamente accennato che "la priorità verrà data alla realizzazione dei due autosili e agli interventi collaterali, in particolare all'allargamento verso lago della strada cantonale nella tratta __________. __________ -__________ " (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 21). Nulla è, invece, previsto per le altre opere. Il programma di realizzazione, così come allestito dal comune, disattende dunque ampiamente, come si vedrà in seguito, i precetti posti dall'art. 30 LALPT: sia dal profilo dell'indicazione dei costi delle opere, sia per ciò che concerne la loro copertura.

                                         4.3.1. Il programma è carente innanzitutto nell'indicare le opere da realizzare. Il Consiglio di Stato non ha specificato in che cosa consistano tali dimenticanze (cfr. risoluzione impugnata, pag. 49). Il rapporto di pianificazione, difettando di una lista organica e completa delle attrezzature e degli edifici pubblici, nonché delle opere viarie, con l'indicazione delle superfici che necessitano di essere acquisite, non consente a questo Tribunale di determinare quali sono le opere già esistenti, quindi oggetto di semplice conferma da parte del nuovo strumento pianificatorio, e quali ancora da realizzare o da estendere. Comunque sia, dalla lettura degli atti del piano regolatore, degli allegati di ricorso presentati dai privati e della risoluzione d'approvazione del Consiglio di Stato, si è potuto accertare ad esempio che il programma di realizzazione non contempla sicuramente l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle finestre a lago (AP-EP 1a), circostanza peraltro ammessa dallo stesso municipio (cfr. risposta del municipio 21 maggio 2002, pag. 4, punto 8d), né di quelle per la realizzazione dei posteggi pubblici (AP-EP 10a), nemmeno delle aree per la raccolta dei rifiuti (AP-EP 14a), come pure di quelle necessarie per gli ampliamenti di alcune strade (cfr. risoluzione impugnata, pag. 35). Stabilire quanto queste poste incidano sulla quantificazione complessiva dei costi di investimento sopraindicata risulta, a questo stadio di procedura, impossibile, oltre che non essere di competenza di questo Tribunale. Ad ogni buon conto l'importo di fr. 27'600'000.- deve essere considerato, già soltanto per questo motivo, inattendibile.

                                         4.3.2. Il problema della copertura dei costi è inoltre completamente ignorato. Pur con tutte le lacune evidenziate in precedenza, un importo di fr. 27'600'000.quantifica un investimento di grande portata. È possibile, ma non è in concreto dimostrato che il comune di __________ possa affrontare tale spesa, pur figurando tra i comuni finanziariamente forti a livello cantonale. La sostenibilità finanziaria dev'essere accertata all'atto dell'adozione (rispettivamente approvazione) del piano regolatore. È bensì vero che è oltremodo difficile allestire un piano finanziario preciso a lungo termine: costi, contributi e sussidi si conoscono effettivamente solo nella fase realizzativa delle opere. Pur con largo margine di approssimazione, si possono però fare delle previsioni sufficientemente orientative circa i costi d'investimento, nonché della loro copertura, quanto basti per desumere con un accettabile livello di verosimiglianza la fattibilità o meno del complesso delle opere. D'altronde la legge lo richiede espressamente (art. 30 LALPT) e non è ammissibile che ci si rifiuti di applicarla. Il legislativo comunale non può, pertanto, adottare un piano regolatore che prevede una serie di opere implicanti dei vincoli sulle proprietà private senza disporre degli elementi per giudicare se i costi globali rientrano nelle possibilità economiche del comune. Occorre pertanto uno strumento finanziario che consenta al consiglio comunale di valutare la sopportabilità finanziaria del piano regolatore prima che lo adotti. D'altra parte, è solo disponendo di una simile base che il proprietario vincolato potrà accertarsi se il presupposto della sostenibilità è rispettato. Il Consiglio di Stato non poteva approvare il piano regolatore in assenza di un programma di realizzazione che soddisfacesse questi requisiti.

                                         4.4. In questo contesto si colloca l'impugnativa dei ricorrenti, che contestano i vincoli gravanti il mapp. __________anche dal profilo dell'attuabilità finanziaria. A tale proposito occorre premettere che, a prescindere da quest'ultima censura, sia il vincolo per l'attuazione della finestra a lago, sia quello per l'allargamento della strada sono sorretti da un interesse pubblico manifesto e sono proporzionati. Entrambi i vincoli sono perfettamente congruenti con il concetto del nuovo piano viario, tema dominante della revisione del piano regolatore, che proprio nella fascia territoriale prospiciente il lago comprendente il nucleo storico di __________, laddove è situato il fondo in parola, istituisce una strada pedonale attrezzata per eliminare il traffico di transito. Alle sue estremità sono previsti quindi gli autosili e le rotonde, di modo che è consentito di stazionare il veicolo alle porte del nucleo e di accedervi attraverso una passeggiata che si sviluppa principalmente lungo il marciapiede, appositamente allargato, costeggiante la strada cantonale e resa attrattiva da una serie scadenzata di accessi alla riva del lago di adeguate dimensioni, le cosiddette finestre, fra le quali quella gravante il fondo dei ricorrenti. Non v'è dubbio che la creazione della passeggiata e il recupero dell'accessibilità della riva del lago, attuando la scheda 9.20 del piano direttore, sono consoni ad un comune a piena vocazione turistica come __________ e sono pure d'interesse generale per la collettività che vi risiede. I vincoli all'esame, incidendo il mapp. __________per poco più di 1/5 della sua superficie, consentono ai proprietari di poter disporre ancora di un congruo spazio privato in riva al lago, salvaguardando parimenti quel nesso strutturale ed economico con la part. __________a monte della strada. Essi risultano, pertanto, proporzionati.

                                         Per i motivi esposti nei considerandi che precedono, non è tuttavia possibile, in concreto, verificare la sostenibilità finanziaria del complesso delle opere previste dal piano regolatore e, di conseguenza, di quelle, singole, che stanno alla base dei controversi vincoli della proprietà dei ricorrenti (cfr. risoluzione impugnata, pag. 67). A tale riguardo, poco importa quindi se nella laconica quantificazione comunale, alla posta "sistemazione strada __________. __________ -__________ " per fr. 1'000'000.-, potrebbe essere compreso quantomeno il costo per l'allargamento del marciapiede a scapito del mapp. __________, come parrebbe risultare dal piano del traffico, senza tuttavia che una specifica in allegato ne confermi la superficie soggetta a futura espropriazione e ne formuli una previsione di indennizzo. Va peraltro considerato come il sufferito importo appaia verosimilmente incompleto, ritenuto che questa tratta stradale è compresa nel perimetro del piano particolareggiato ancora in fase di allestimento, che si prefigge di definire per l'appunto gli interventi per la sua trasformazione in strada pedonale attrezzata (cfr. art. 50 NAPR e risoluzione impugnata, pag. 21). Sovrapposizione di due pianificazioni sul medesimo oggetto, quindi, ma la cui realizzazione, per la stretta connessione e interdipendenza, non potrà che essere attuata organicamente a piano particolareggiato approvato, con relativo influsso sulla stima dei costi. Ne risulta non solo una lesione degli art. 26 e 30 LALPT ma anche, alla fin fine, l'assenza della dimostrazione di un interesse pubblico preponderante a vincolare la proprietà privata. È pertanto legittimo permettere ad un comune di bloccare quei terreni in cui vorrebbe edificare, se risulterà di volta in volta finanziariamente sostenibile, opere che già ora appaiono d'interesse pubblico e formano un programma coerente; se però non vi sono seri elementi da cui evincere già oggi con sufficiente verosimiglianza che l'acquisizione e l'edificazione avverrà effettivamente - e per questo occorre che sia resa verosimile la sostenibilità economica dell'insieme delle opere - i vincoli in esame non possono essere considerati sorretti da un interesse pubblico suscettibile di contrapporsi con successo all'interesse dei proprietari a poter sfruttare a scopi privati i loro fondi.

                                   5.   In conclusione, l'assenza negli atti di piano regolatore dei dati sull'investimento stesso e di una verifica della sua sostenibilità finanziaria impedisce al piano di fornire gli elementi di giudizio necessari ad accertare la presenza di un interesse pubblico a dotare il comune dell'attrezzatura prevista. Ciò comporta l'annullamento della decisione governativa approvante, malgrado queste carenze, il vincolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede sulla part. __________. Non spetta al Tribunale, che non è autorità di pianificazione, assegnare una nuova funzione al territorio interessato, come chiedono i ricorrenti, che postulano l'assegnazione integrale del mapp. __________alla zona RP/SP. Questo compito è di competenza del consiglio comunale di __________, dietro proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente conseguire l'avallo del Governo. Rimane beninteso riservato il diritto, per il comune, di riproporre la pianificazione annullata, alla condizione di compiutamente giustificarla conformemente a quanto sopra esposto e dar modo ai proprietari, se del caso, di contestarla con piena cognizione di causa.

                                   6.   Il ricorso deve dunque essere accolto, quantomeno parzialmente. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di __________, soccombente, deve inoltre essere tenuto a versare ai ricorrenti, assistiti da un legale, delle ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza, la risoluzione 5 marzo 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui approva il vicolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede sul mapp. __________.

2.Non si prelevano tasse di giudizio e spese. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 700.- (settecento) per ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

__________ - __________, ____________________, __________ __________ -__________, ____________________, __________ __________ -__________, ____________________, __________ __________, ____________________, __________ __________ -__________, ____________________, tutti patr. da: avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________;  

Comune di __________, ____________________, rappr. da: Municipio di __________, __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. della pianificazione territoriale, ______ _. ________ __, ____ __________.

Il presidente

Tribunale della pianificazione del territorio                                                 Il segretario

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