Incarto n. 90.2002.00031
Lugano 19 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002 di
__________ __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 27 marzo 2002 del municipio di __________;
- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede i mapp. __________ e __________RFD, di proprietà di __________ __________ __________, sono stati inseriti in un comparto con volumetria vincolata e gravati da una linea di costruzione con obbligo di contiguità. La proprietaria non ha interposto ricorso contro tale decisione.
B. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR e degli azzonamenti dove tale norma esplicava i suoi effetti. Ha indi disposto il rinvio degli atti al comune affinché allestisse una variante. Il Governo ha inoltre ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle relative decisioni onde permettere il ricorso a questo Tribunale.
C. Con ricorso 16 gennaio 2002 __________ __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale, chiedendo lo stralcio dell'art. 5 cpv. 4 lett. d NAPR, dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR, nonché lo stralcio del comparto con volumetria vincolata e della linea di costruzione con obbligo di contiguità dai mapp. __________e __________. A mente della ricorrente il Consiglio di Stato, pur non avendo approvato il cpv. 2 dell'art. 39 NAPR, che regola i comparti con volumetria vincolata, ha tuttavia tralasciato di stralciare tale vincolo dai suoi fondi, che appare ancora sulla cartografia poi pubblicata dal municipio, così come la linea di costruzione e le NAPR ad esso correlati.
D. Nella risposta la divisione della pianificazione territoriale osserva preliminarmente che, contrariamente agli atti pubblicati dal municipio in ossequio all'ingiunzione del Consiglio di Stato e a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Consiglio di Stato si è limitato a non approvare il solo capoverso 1 dell'art. 39 NAPR, che fissa i contenuti delle zone lungo gli assi a forte traffico veicolare (cfr. risoluzione di approvazione del PR, pag. 32 segg. e 47); il capoverso 2 della stessa disposizione, che regolamenta l'edificazione nei comparti con volumetria vincolata, ove sono ricompresi i fondi della ricorrente, è invece stato approvato. Ammette invece che il Governo è incorso in una svista quando, in conseguenza della non approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, ha disposto anche la non approvazione dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR (cfr. ibidem), relativo alle distanze dalle strade: questa disposizione rinvia, in realtà, all'art. 39 cpv. 2 NAPR, approvato. Dal momento quindi che la volumetria vincolata, proposta dal comune, è stata tutelata dal Governo, i relativi vincoli avrebbero dovuto essere impugnati al momento dell'adozione del piano regolatore da parte del consiglio comunale dinanzi al Consiglio di Stato. In difetto di tale contestazione, il gravame si rivela irricevibile.
E. Anche il municipio postula le reiezione dell'impugnativa.
considerato,
in diritto:
1. La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso, insinuato entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata dal municipio, tempestivo. Circa la legittimazione dell'insorgente il Tribunale considera invece quanto segue.
2. A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
3. In concreto i fondi della ricorrente, ubicati all'angolo fra via __________ __________ e via __________ __________, non sono toccati dalla non approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, il cui perimetro di applicazione è circoscritto graficamente negli allegati 29, 30, 31 e 32 della risoluzione di approvazione del PR e nel piano delle zone 1:2000 pubblicato in seguito dal municipio. Quest'ultimo piano indica, per contro, i vincoli gravanti i fondi della ricorrente, regolamentati segnatamente dall'art. 39 cpv. 2 NAPR (cfr. inoltre dall'art. 5 cpv. 4 lett. d NAPR), così come apparivano nel piano sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione e da quest'ultimo effettivamente approvati. Né, peraltro, la svista in cui è incorso il Governo, consistente nella non approvazione dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR, implica di tutta evidenza la non approvazione dell'art. 39 cpv. 2 NAPR: la prima norma rinvia difatti semplicemente alla seconda. Pertanto, poiché l'insorgente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato conto i vincoli succitati disposti dal consiglio comunale di __________, essa non è legittimata a contestarli in questa sede. Il suo gravame va dichiarato di conseguenza irricevibile.
4. La tassa di giustizia, ridotta a seguito dell'erronea pubblicazione degli atti da parte del municipio, dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 250.--, è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione: - __________ __________ __________, __________ __________
rappr. da avv. __________ __________, Via __________,
_________ - Municipio di Bellinzona, __________
__________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza
Governativa, __________ - Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________. __________ __________,
____ __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario