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Ticino Tribunale della pianificazione 19.08.2002 90.2002.11

August 19, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·688 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2002.00011

Lugano 19 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser  

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2002 di

__________ __________ -__________, __________,   

contro  

la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

- 27 marzo 2002 del municipio di __________;

- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp. n. __________è stato assegnato alla zona non edificabile.

                                  B.   __________ __________ -__________, proprietaria del mapp. n. __________, è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione del suo fondo nella zona edificabile.

                                  C.   Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle relative decisioni di non approvazione onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Il ricorso di __________ -_________ è stato respinto, in quanto motivi inerenti essenzialmente alla contenibilità del piano, alla salvaguardia del territorio agricolo e al mantenimento dell'equilibrio paesaggistico escludevano l'azzonamento postulato.

                                  D.   Con ricorso 9 gennaio 2002 __________ __________ -__________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riconfermando la richiesta d'attribuzione integrale del suo fondo alla zona edificabile. A sostegno della sua domanda l'insorgente afferma che il fondo in parola è urbanizzato, inserito in un contesto ampiamente edificato e inidoneo all'utilizzo agricolo.

                                  E.   Il municipio eccepisce la tardività del gravame, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne postula la reiezione.

considerato,                   in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Circa la tempestività del ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.

                                   2.   2.1. Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale, dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre 2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 20 ottobre (cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla posta il 9 gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

                                         2.2. Va precisato che il municipio di __________, pubblicando le relative decisioni del Consiglio di Stato il 16 novembre 2001 (cfr. foglio ufficiale di identica data n. 92/2001, pag. 7048), ha fissato un termine con scadenza il 16 gennaio 2002 onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Tuttavia, quest'ultimo termine di ricorso ritornava applicabile solo per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni di non approvazione del piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato attraverso la loro pubblicazione. In concreto, invece, il Governo ha approvato la decisione del Consiglio comunale di assegnare il mapp. 5163 alla zona non edificabile. L'insorgente, che aveva ricevuto personalmente la decisione governativa (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva pertanto appellarsi a tale termine, ma doveva insinuare il ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della stessa.

                                   3.   La tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________ -__________, Via __________ __________, __________

                                                                               - Municipio di __________, __________ __________, ____________________

                                                                               - Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________

                                                                               - Divisione della pianificazione

                                                                               territoriale, __________ __________. __________ __________,

                                                                               ____ _________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario