Incarto n. 90.2001.96
Lugano 17 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
_________ Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 novembre 2001 di
__________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 27 marzo 2002 del municipio di __________;
- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. _________ _________ è proprietario dei mapp. _________ e _________ di _________. Il mapp. _________, edificato ed ubicato in località _________, si affaccia lungo via _________ _________. Il mapp. _________, pure edificato e posto in località _________, è sito all'intersezione tra viale _________ _________ e via dei _________. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. _________ è stato assegnato alla zona residenziale semi-intensiva (zona C). Inoltre l'area immediatamente adiacente a via _________ _________ è stata gravata da un vincolo di arredo ai sensi dell'art. 10 cifra 2 NAPR per una larghezza di circa 6 m. Il mapp. _________ è invece stato attribuito alla zona residenziale intensiva (zona B). La superficie di quest'ultimo fondo rivolta verso via dei _________ ha pure costituito l'oggetto di una restrizione di arredo giusta l'art. 10 cifra 2 NAPR per una profondità di circa 4 m.
B. Con ricorso 9 novembre 1999 _________ _________ si è aggravato contro la menzionata deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando svariate censure. Per quanto interessa ancora a questo stadio della lite, l'insorgente ha contestato, in primo luogo, il piano viario nella misura in cui prevedeva il declassamento di viale _________ _________ a strada di servizio per il tratto compreso tra l'incrocio con via dei _________ e quello con via _________ e la chiusura dello sbocco di via _________ _________ su viale _________ _________ attraverso la realizzazione di un parco pubblico (parco _________, indicato sul piano delle attrezzature pubbliche con il numero _________). Egli ha inoltre censurato il vincolo di arredo gravante le sue proprietà e del conseguente obbligo di arretramento che questo comportava. Il ricorrente ha indi chiesto di attribuire il mapp. _________ alla zona B ed ha contestato l'imposizione di un'altezza minima delle costruzioni per quest'ultima zona. Da ultimo ha censurato l'art. 5 cifra 11 lett. c NAPR, giusta cui le discoteche sono annoverate tra le aziende moleste.
C. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma. Tra di essi quelli dei mapp. _________ e _________. Il ricorso è pertanto stato dichiarato privo di oggetto in merito alla richiesta del ricorrente di assegnare anche il mapp. _________ alla zona B. La domanda di togliere l'imposizione di un'altezza minima per le costruzioni in quest'ultima zona è invece stata respinta. Le censure mosse contro il piano viario, il vincolo d'arredo e la classificazione delle discoteche tra le aziende moleste sono parimenti state rigettate (cfr. risoluzione impugnata, pag. 132 segg.).
D. Con impugnativa 19 novembre 2001 _________ _________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'autorità inferiore. Censura altresì la limitazione del numero dei posteggi che possono rispettivamente devono essere eseguiti nella zona B in relazione alle funzioni non residenziali (art. 53 cifra 3.3.3 NAPR).
E. Il municipio chiede la reiezione del gravame; si rimette tuttavia al giudizio del Tribunale per quanto concerne la contestazione della limitazione del numero dei posteggi per le funzioni non residenziali nella zona B. La divisione della pianificazione territoriale postula invece il rigetto integrale dell'impugnativa.
F. Il 18 settembre 2002 si è tenuta l'udienza. In quest'occasione i rappresentanti del comune hanno versato agli atti alcune fotografie raffiguranti i fondi del ricorrente. Le parti hanno indi confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. L'insorgente contesta, in primo luogo, il piano viario nella misura in cui prevede il declassamento di viale _________ _________ a strada di servizio per il tratto compreso tra l'incrocio con via dei _________ e quello con via _________ e la chiusura dello sbocco di via _________ _________ su viale _________ _________ attraverso la realizzazione di un parco pubblico (parco _________, indicato sul piano delle attrezzature pubbliche con il numero _________). In corrispondenza di via _________ _________ l'asse stradale _________-_________-_________ raccoglie il traffico proveniente dalla sponda destra del fiume Ticino, al quale si aggiungerà in futuro ancora quello in provenienza dal semisvincolo autostradale. Il ricorrente afferma l'importanza, quale arteria alternativa di sfogo per quest'ultimo traffico la tratta, parallela all'asse principale, che dipartendosi da via _________ raggiunge direttamente la rotonda del Portone, passando attraverso via dei _________ e via _________. Donde la necessità di mantenere il collegamento tra i due assi di traffico attraverso viale _________ _________. La domanda del ricorrente non può tuttavia essere ascoltata.
3.2. L'attuale sistema della mobilità nella regione del _________ mostra l'esistenza di conflitti e lacune nelle varie componenti della gestione dei collegamenti interni ed esterni al sistema urbano _________, come la presenza di alcuni nodi problematici, l'offerta di servizi di trasporto insufficiente, una rete dei percorsi pedonali e ciclabili carente, una scarsa pianificazione della disposizione dei posteggi. Questa situazione pregiudica l'accessibilità di _________ ed ha delle conseguenze negative sulla qualità di vita e sull'attrattività economica dell'intero comprensorio, dove si riscontrano una mancanza di fluidità del traffico, ritardi nel traffico pubblico, traffico parassitario dovuto alla ricerca di posteggi o di percorsi alternativi, mancanza di sicurezza per il traffico lento e un elevato livello di inquinamento atmosferico. L'evoluzione dei flussi di traffico, determinato prevalentemente dai fenomeni di suburbanizzazione della residenza sull'insieme del territorio cantonale e di polarizzazione dell'attività in pochi centri, tende peraltro ad acuire i problemi di capacità nei punti critici e gli effetti negativi che ne conseguono (traffico parassitario, pregiudizio dell'efficienza dei mezzi pubblici, conflitti con il traffico lento), conducendo l'intero sistema viario verso seri problemi di funzionalità. Nella prima metà degli anni '90 l'autorità cantonale ha pertanto promosso la realizzazione del piano regionale dei trasporti del _________ (PTB), coinvolgendo i comuni interessati, con l'obiettivo di riorientare la politica dei trasporti verso un approccio integrato che persegua un maggior equilibrio tra i diversi modi di trasporto. Il PTB persegue l'ottimizzazione del sistema regionale dei trasporti, ed in particolare il miglioramento delle condizioni di mobilità nella regione e verso l'esterno, il potenziamento del trasporto pubblico, la riduzione delle immissioni foniche ed atmosferiche attraverso un miglioramento della ripartizione modale e la concentrazione del traffico su arterie al di fuori dei quartieri residenziali, la concentrazione del traffico proveniente da sud dalle strade locali sull'autostrada tramite la realizzazione di un semisvincolo centrale agganciato a via _________ e connesso ad un posteggio di stazionamento di lunga durata (ampliamento del posteggio presso la scuola __________ e __________), il miglioramento delle infrastrutture per il traffico ciclabile e pedonale in modo da sfruttare la morfologia favorevole del comprensorio, il promovimento di una politica selettiva dei posteggi, riducendo i posti auto di lunga durata nel centro cittadino, trasferendoli nelle immediate vicinanze delle arterie principali.
Gli aspetti di ordine pianificatorio e urbanistico del PTB sono stati integrati nel piano direttore cantonale attraverso la scheda di coordinamento 12.22, adottata dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1999. Questa obbliga i comuni ad adeguare i piani regolatori alle indicazioni del PTB e ad intraprendere tempestivamente i passi necessari per la realizzazione degli interventi, dallo stesso previsti, che ricadono nelle loro competenze. Per quanto concerne le infrastrutture stradali, la scheda settoriale __________.__________.__________prevede la realizzazione del menzionato semisvincolo sud con allacciamento all'altezza di via _________ _________ allo scopo di concentrare in un primo tempo il traffico privato su un numero limitato di arterie, rendendo nel contempo i flussi più omogenei, ridurre in seguito sostanzialmente il traffico lungo gli assi principali e nelle aree sensibili della città, ridurre infine il traffico di transito negli insediamenti principali dell'agglomerato attraversati dagli assi di penetrazione della città. La realizzazione del semisvincolo è affiancata dal prolungamento di via dei _________ fino a via _________ _________, allo scopo di riorganizzare l'accesso all'area strategica compresa tra quest'ultima arteria e via _________ _________ (provvedimento pianificatorio __________.__________.__________ __________di dato acquisito e priorità 2, ovvero misura da adottare a breve termine; inoltre la risposta della divisione della pianificazione territoriale 15 aprile 2002, pag. 3), permettendo nel contempo di assicurare il transito dei trasporti pubblici regionali verso il centro della città attraverso viale _________ _________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 40 seg.). Il prolungamento è accompagnato dall'adozione delle necessarie misure volte ad evitare il traffico parassitario di attraversamento. Tra i provvedimenti che ricadono direttamente nelle competenze dei comuni nel quadro del prolungamento di via dei _________ la scheda __________.__________.__________menziona espressamente la chiusura al traffico di transito di via _________ _________ e viale _________ _________.
La classificazione di viale _________ _________ quale strada di servizio giusta l'art. 6 cpv. 5 Lstr e la prevista chiusura dello sbocco sulla stessa di via _________ _________ disposte dal piano viario di _________ si inseriscono dunque nel quadro dei provvedimenti pianificatori, coordinati a livello di piano direttore, che devono essere adottati in vista della realizzazione del semisvincolo sud agganciato con via _________ _________. Queste misure, preparatorie, pongono le basi per preservare, se necessario attraverso l'adozione di ulteriori misure di costruzione (parco pubblico), di moderazione e di polizia, un quartiere (_________) che, dopo la creazione del semisvincolo e del prolungamento di via dei _________ sino a via _________ _________, sarebbe particolarmente esposto, per la sua posizione, al traffico parassitario di attraversamento. Il ricorrente non dimostra invece in alcun modo per quali motivi gli avversati provvedimenti, senz'altro provvidi, violino il diritto e possano di conseguenza essere censurati da parte del Tribunale (art. 61 PAmm). Egli si limita a fornire una sua ipotesi di viabilità per il centro cittadino, che tuttavia collide con l'obiettivo ancorato nel PTB di concentrare il traffico privato su un numero limitato di arterie al di fuori dei quartieri residenziali, con lo scopo - tra l'altro - di proteggere questi ultimi dagli effetti nocivi del traffico parassitario dovuto alla ricerca di percorsi alternativi.
3.3. Su questo punto il gravame dev'essere respinto.
4. 4.1. Il ricorrente ribadisce in seguito la contestazione dell'imposizione di un'altezza minima delle costruzioni per la zona B sancita all'art. 44 NAPR. Censura altresì la limitazione del numero dei posteggi che possono rispettivamente devono essere eseguiti in questa zona in relazione alle funzioni non residenziali (art. 53 cifra 3.3.3 NAPR). Ritiene i provvedimenti non giustificati e sproporzionati.
4.2. Com'è già stato spiegato, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma. Tra di essi l'assegnazione del mapp. _________ alla zona residenziale intensiva (zona B) e del mapp. _________ alla zona residenziale semi-intensiva (zona C). Per tali fondi le autorità comunali dovranno proporre una nuova pianificazione. Il ricorso di _________ _________ è pertanto stato dichiarato privo di oggetto in merito alla richiesta del ricorrente di assegnare anche il mapp. _________ alla zona B. La domanda di togliere l'imposizione di un'altezza minima per le costruzioni in quest'ultima zona è invece stata respinta da parte del Consiglio di Stato. L'insorgente ripropone, in questa sede, quest'ultima contestazione. Ora, tuttavia, nessuno dei suoi fondi è per il momento assegnato alla zona B, poiché questi non risultano assegnati ad alcuna zona di utilizzazione. Difettando di una nuova situazione pianificatoria, manca quindi, per quanto li concerne, l'oggetto del contendere e il ricorso deve essere giudicato irricevibile su questo punto. L'insorgente può invero, ciò malgrado, pretendere l'esame di questa censura in veste di cittadino attivo di _________ (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT). La verifica dell'impugnata prescrizione può tuttavia essere effettuata solo a livello generale, senza uno specifico riferimento alle proprietà del ricorrente.
4.3. Ogni restrizione di diritto pubblico è, di regola, compatibile con la garanzia della proprietà, ancorata all'art. 26 Cost. (che riprende sostanzialmente l'art. 22ter vCost.), soltanto se si fonda su di una base legale sufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 Cost.).
4.4. La zona B è stata destinata, in prevalenza, alla residenza, cui devono essere obbligatoriamente riservati i 4/5, ovvero l'80%, della SUL. Essa non esclude, tuttavia, la presenza, minoritaria (1/5 della SUL complessivamente), di contenuti - non molesti - commerciali, artigianali, amministrativi e di carattere alberghiero. L'indice di sfruttamento è pari a 1. L'art. 44 NAPR, che regolamenta l'edificazione nella zona in oggetto, prescrive un'altezza minima delle costruzioni di m 13.50 e fissa quella massima a m 16.50.
Il Governo ha ritenuto che il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni è utilizzato, da tempo, soprattutto in ambito cittadino. Il rapporto di pianificazione - ha rilevato il Consiglio di Stato - mette in evidenza i problemi di strutturazione urbanistica in diversi quartieri di recente edificazione, soprattutto per quanto riguarda il disegno urbano e la qualità degli spazi pubblici e privati, ed esprime la volontà di evitare il sottoutilizzo del territorio e di migliorare il tessuto costruito. La norma proposta intende dunque favorire un tessuto insediativo coerente, che prevenga le tipologie più disparate nei quartieri interessati, caratterizzati dall'accostamento tra costruzioni di piccola taglia ed edifici di mole rilevante. Per questi motivi, secondo il Consiglio di Stato l'imposizione di un'altezza minima costituisce una misura pianificatoriamente corretta e sostenibile.
4.5. Il Tribunale non può che far sue, su questo punto, le considerazioni addotte dal Consiglio di Stato. Queste non sono minimamente scalfite dalle contestazioni, generiche, dell'insorgente. La censurata prescrizione, che si fonda su di una base legale, è sorretta - per i testé menzionati motivi - da un interesse pubblico ed appare altresì, di principio, proporzionata. Se il vincolo in oggetto pregiudichi concretamente l'edificabilità dei fondi dell'insorgente - ciò che non è peraltro nemmeno affermato da quest'ultimo - è quesito che non può essere esaminato a questo stadio della pianificazione, dal momento che - com'è stato spiegato - questi non sono assegnati, per il momento, alla zona B.
4.6. A prescindere dalla legittimazione dell'insorgente, la contestazione della limitazione del numero di posteggi che, secondo l'art. 53 cifra 3.3.3 NAPR, possono rispettivamente devono essere eseguiti nella zona B appare d'acchito irricevibile. Non essendo stata sollevata dinanzi all'istanza precedente essa si configura come una domanda nuova e, pertanto, inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm e, implicitamente, art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
4.7. Su questi oggetti il gravame, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.
5. 5.1. L'insorgente censura indi il vincolo di arredo gravante le sue proprietà e il conseguente obbligo di arretramento che questo comporta. Sostiene, in particolare, che questo difetta di un sufficiente interesse pubblico. Questa contestazione può senz'altro essere esaminata, dal momento che si può legittimamente ritenere che essa prescinda dall'attribuzione dei fondi interessati ad una precisa zona di utilizzazione.
5.2. Giusta l'art. 10 cifra 2 NAPR le aree private soggette a vincolo di arredo sono indicate nel piano viario e devono essere sistemate in conformità al piano d'arredo unitario allestito dal municipio per i diversi settori della città (art. 10 cifra 2 NAPR). Le spese di manutenzione possono essere assunte dal comune (art. 10 cifra 4 NAPR). Per i fondi già edificati il municipio valuterà l'applicazione di queste prescrizioni caso per caso e in funzione dell'intervento edilizio proposto (art. 10 cifra 5 NAPR).
In concreto il piano viario assoggetta svariate proprietà private a vincolo di arredo. Tra di esse figurano quelle che si affacciano sul tratto di via _________ compreso tra gli incroci con via _________ _________ e via _________ _________, per una lunghezza di circa 250 m e una profondità, su ciascun lato, di circa 8/9 m. ll mapp. _________ figura tra questi fondi ed è colpito dalla testé menzionata restrizione per una profondità di circa 6 m. Anche l'intera via dei _________ è interessata dal vincolo di arredo. Il mapp. _________ ne è toccato per una profondità di circa 4 m. In entrambi i casi il limite interno del vincolo di arredo coincide con la linea di costruzione imposta sul fondo.
Gli atti pianificatori comunali non giustificano particolarmente il controverso vincolo di arredo. Nella risoluzione impugnata il giudizio governativo accenna al fatto che questo viene imposto sulla parte dei fondi rivolta verso la strada, che è dunque importante per la relazione che svolge con lo spazio pubblico. Trattasi inoltre di una porzione di terreno inedificabile, poiché compresa tra il confine (recte: il ciglio della strada) e la linea di edificazione. La risoluzione rinvia infine al piano d'arredo unitario, che dev'essere allestito dal municipio, il compito di disciplinare le caratteristiche dell'arredo in modo che la parte interessata dal relativo vincolo possa inserirsi in modo unitario nel disegno delle superfici viarie.
Le considerazioni e gli argomenti svolti dal Consiglio di Stato non possono essere seguite, per lo meno sotto l'aspetto giuridico.
5.3. Il controverso vincolo di arredo costituisce indubitabilmente una restrizione del diritto di proprietà. In che cosa consista non è invero dato di sapere per il momento. Di certo si sa solo che esiste, ma non se ne conoscono tuttavia i contenuti e - soprattutto - gli effetti. Il piano regolatore demanda difatti al municipio l'incarico di allestire il relativo piano d'arredo per i diversi settori della città interessati. Nel diritto ticinese, tuttavia, l'adozione degli strumenti della pianificazione del territorio spetta al legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT, 55 cpv. 1 LALPT) che non può delegare questa competenza al municipio (art. 9 cpv. 2 LOC; RDAT I-1995 n. 28 consid. 2a e relativi rinvii; inoltre Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 349). Il piano di arredo riguardante i fondi colpiti dal vincolo in oggetto avrebbe pertanto dovuto essere adottato dal consiglio comunale, di modo che, da un lato, i proprietari colpiti avrebbero potuto impugnarlo seguendo la procedura prevista per la contestazione del piano regolatore, dall'altro, tale piano - se convalidato - avrebbe potuto entrare in vigore insieme al piano regolatore e trovare immediata applicazione verso le proprietà interessate, specialmodo nell'ipotesi di esecuzione di interventi edili. Non è peraltro dato di sapere quale istituto giuridico di ordine pianificatorio avrebbe in concreto potuto essere utilizzato dall'Esecutivo comunale allo scopo di rendere vincolanti tali piani nei confronti dei proprietari e permettere agli stessi di contestarli efficacemente.
5.4. Il vincolo di arredo gravante le proprietà del ricorrente dev'essere, di conseguenza, annullato già per il fatto che non poggia su di una base legale rispettivamente, nella misura in cui questa sussiste effettivamente (art. 10 cifra 2 NAPR e delimitazione delle superfici vincolate sul piano viario), è manifestamente insufficiente per individuare il contenuto e gli effetti del vincolo.
6. 6.1. L'insorgente censura, da ultimo, l'art. 5 cifra 11 lett. c NAPR, che annovera le discoteche tra le aziende moleste. Sostiene che trattasi di una generalizzazione sproporzionata. A suo giudizio bisogna effettuare una valutazione più differenziata, in funzione del numero di avventori o dell'ubicazione all'interno dello stabile. La censura non può tuttavia essere ascoltata.
6.2. L'art. 5 cifra 11 NAPR, definisce il concetto di molestia. Esso suddivide le aziende in non moleste, poco moleste e moleste. Le aziende non moleste sono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Le aziende poco moleste sono quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste (lett. c). Fanno parte di questa categoria - soggiunge la norma - anche i cosiddetti impianti a grande affluenza, cioè suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche della relativa zona tramite una grande affluenza di pubblico, il richiamo di traffico veicolare, gli schiamazzi notturni (in particolare i grandi magazzini, le stazioni di servizio, le sale giochi, le discoteche ecc.).
In sede di approvazione del piano regolatore, il Consiglio di Stato ha proceduto d'ufficio - ad una modifica della terminologia impiegata da "aziende poco moleste" in "aziende mediamente moleste" e da "aziende moleste" in "aziende fortemente moleste", allo scopo di armonizzarla con quella impiegata all'art. 43 OIF, relativo all'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore. Le definizioni sono invece state confermate (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.7, pag. 45). Tale modifica terminologica imposta dal Governo non è stata impugnata. Il Tribunale non può pertanto procedere alla verifica circa la sua legittimità; né peraltro l'esito di quest'ultima potrebbe condurre, in concreto, a mutare quello del giudizio.
6.3. La funzione assegnata dai piani regolatori alle singole zone (residenziale, commerciale, artigianale, industriale, mista ecc.) è, di regola, precisata da ulteriori normative d'attuazione volte a definire più in dettaglio le caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Poiché la destinazione attribuita alle singole zone di utilizzazione dev'essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di assicurare una protezione generale e preventiva contro le immissioni (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 lett. b LPT), spesso queste disposizioni limitano la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento all'entità della molestia derivante per il vicinato dalle attività esercitate. Pur implicando un esame delle ripercussioni provocate sulle adiacenze da un determinato genere di insediamento, la determinazione del grado di molestia effettuata in questo contesto, essendo volta a meglio definire il carattere e la funzione di una certa zona di utilizzazione, rientra negli obiettivi particolari della pianificazione del territorio e non si pone pertanto in contrasto con la legislazione ambientale federale (RDAT II-2000 n. 77 consid. 1b e 3a). In pratica essa ha luogo valutando, in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni ambientali usualmente ingenerate da un certo tipo di insediamento (cfr. RDAT II-1994 n. 56 e relativi rinvii; inoltre Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 250).
6.4. Il concetto di molestia ancorato all'art. 5 cifra 11 NAPR concorre pertanto a definire più in dettaglio la tipologia delle attività ammissibili in una determinata zona di utilizzazione in funzione delle immissioni prodotte. In questo ambito, rettamente, le discoteche sono annoverate - a titolo esemplificativo - tra le attività moleste (fortemente moleste secondo la nuova terminologia imposta dal Governo). Da un lato, le ripercussioni ingenerate da questo genere di attività sono sostanzialmente differenti da quelle derivanti dalla residenza. D'altro canto si tratta di attività che non vengono svolte di giorno; anzi è una loro peculiarità di operare di notte (cfr. art. 39 LEP). Poco importa, infine, nel contesto della determinazione del grado di molestia in ambito pianificatorio, quali siano le loro dimensioni od ubicazione: una discoteca dev'essere considerata un'azienda molesta - e pertanto inammissibile in una zona che non ammette simili attività - per piccola o poco rumorosa che possa essere (cfr. consid. 6.3 e RDAT cit., ibidem).
6.5. Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
7. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di _________ è annullata nella misura in cui approva il vincolo di arredo a carico dei mapp. _________ e _________;
2.Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr.1'500.-- (millecinquecento). Il comune di _________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 500.-- per ripetibili.
3. Intimazione a:
- _________ _________, ___________________
rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________, ___________________
- Municipio di _________, __________ __________, __________ _________ - Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini17, 6501 Bellinzona - Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario