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Ticino Tribunale della pianificazione 30.04.2002 90.2001.59

April 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·2,296 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2001.00059

Lugano 30 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2001 di

__________ __________, __________, 

contro  

la risoluzione __________ settembre 2001 (n° __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR intercomunale della Valle __________, Comune di __________, Sezione __________

                                         viste le osservazioni 30 ottobre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e 6 novembre 2001 del Municipio di __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   In data 30 marzo 2000 l'Assemblea comunale di __________ (ora __________) ha adottato una variante di PR, che istituisce i necessari vincoli per la realizzazione della nuova funivia __________ -__________.

                                  b.   Avverso tale ordinamento - sui contenuti del quale la popolazione del comune non sarebbe stata debitamente informata -, __________ __________, proprietario del mapp. n° __________RF di __________, si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, censurandolo dal profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità e dell'impatto sul paesaggio.

                                         II sede di risposta il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

                                   c.   Con ris. gov. 11 settembre 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato detta variante, respingendo il ricorso in parola.

                                  d.   Avverso tale decisione __________ __________ insorge ora al TPT, riproponendo solo le censure relative all'assenza di interesse pubblico ed alla violazione del principio della proporzionalità.

                                         Nelle loro osservazioni il Municipio e il Governo hanno chiesto la conferma della decisione impugnata.

                                   e.   In data 28 febbraio 2002 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALTP), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT, in vigore dal 15 marzo 1995).

                                         In concreto, la legittimazione attiva del signor __________, giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT, è pacifica.

                                         Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

                                   2.   L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).

                                         L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 ss. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 ss., in part. 55).

                                   3.  

                                3.1   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.

                                         Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

                                3.2   Prima di entrare nel merito delle critiche occorre inoltre ricordare che per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. art. 36 Cost., DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Cost. féd., art. 22 ter n° 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco. Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.

                                   4.

                                4.1   Ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.

                                         Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico locale, sovracomunale e cantonale (art. 28 cpv. 2 lett. d) LALPT), nonché la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p) LALPT). I vincoli in contestazione dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.

                                         Assodata la sussistenza di una sufficiente base legale ed entrando nel merito delle censure, occorre quindi analizzare se la contestata variante è sorretta da un eminente interesse pubblico e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine perseguito.

                                4.2   Per rispondere al quesito posto dal ricorrente va anzitutto rilevato che, tramite la variante in esame, il comune ha inteso porre le basi pianificatorie per eseguire il progetto di completo rifacimento e potenziamento della teleferica esistente, di proprietà del Patriziato di __________, che collega il villaggio (zona Chiesa) al monte __________. Tale impianto, lungo quasi due chilometri e costruito nel 1963 da privati per esigenze agricole, è formato da una fune portante, sorretta da 10 cavalletti, sulla quale, trainato da un'altra fune, scorre un piccolo carrello, capace di trasportare alcuni quintali di materiale. Poiché, secondo il comune, l'impianto attuale necessiterebbe di un radicale rinnovo per motivi legati alla sua vetustà ed alla sicurezza d'esercizio, la variante riserva a questo fine, salvo lievi modifiche, il tracciato attuale dell'opera, gravando le aree necessarie per la formazione dei sei piloni di sostegno delle funi portanti e traenti e per la realizzazione delle nuove stazioni di partenza e d'arrivo, la cui posizione risulta leggermente modificata rispetto all'attuale: in particolare, visto lo spostamento della stazione di partenza su un'area più prossima alla strada cantonale, il nuovo tracciato viene allungato di 6 ml nel tratto iniziale, segue poi quello esistente e risulta lievemente modificato nel punto d'arrivo, posto più a est (ca. 85 ml in linea d'aria) rispetto a quello attuale. Dal profilo dell'esercizio, la teleferica viene potenziata, permettendo, oltre al trasporto della merce, anche il trasporto di persone (max. 4, per un totale di 12/h) con un sistema di funzionamento automatizzato. A disposizione degli utenti della funivia il PR prevede la realizzazione di un posteggio di 27 stalli, di cui 10 situati in prossimità della stazione di partenza.

                                4.3   Circa l'interesse pubblico dell'opera, il Rapporto di pianificazione febbraio 2000, p. 2, adduce: "Il progetto, conformemente agli obiettivi generali del Piano Regolatore Intercomunale (PRI.VO), promuove il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche locali, favorendo il mantenimento sia dell'intera sostanza fondiaria della zona servita, sia le attività umane agricole e di svago". In particolare, la realizzazione dell'impianto permetterebbe di: "(…) mantenere vive tre aziende agricole a tempo pieno, agevolando i movimenti di persone e i trasporti di merci e prodotti agricoli; garantire nel futuro una presenza che permetta la conservazione, la cura e il risanamento del paesaggio agricolo tradizionale dei monti attraverso lo sfalcio e il pascolo del bestiame; favorire l'accesso tutto l'anno a circa 70 proprietari di stabili nel comprensorio dei monti, favorendo la conservazione ed il risanamento del patrimonio edilizio rurale; agevolare il mantenimento e la cura del patrimonio boschivo".

                                         E' quanto il ricorrente contesta, asserendo che: "Questa nuova teleferica non porterà di certo beneficio ai proprietari di rustici sui monti, che dovranno pagare parecchie migliaia di frs. e dovranno poi adoperare altri mezzi di trasporto più comodi (elicottero). Su tutto il territorio dei monti c'è una sola azienda agricola che dovrebbe a mio avviso essere aiutata con altri mezzi, non di certo con questa teleferica. Da tanti anni la teleferica esistente ha sempre servito alle necessità degli abitanti dei monti e quindi basterebbe migliorare detta teleferica con meno spese rispetto ad una nuova. In ogni caso chiedo che se questa nuova teleferica verrà costruita essa passi effettivamente sul vecchio tracciato, con il pilone costruito sul terreno già di proprietà del patriziato e che quindi non necessiterebbe di alcuna espropriazione".

                                4.4   In base a quanto finora esposto e alle motivazioni addotte nel Rapporto di pianificazione, l'interesse pubblico alla base della variante non può che venir confermato: anzitutto il rifacimento della rudimentale teleferica, ormai in funzione da quasi quarant'anni, permette di continuare ad assicurare, anche dal profilo della sicurezza d'esercizio, il soddisfacimento delle esigenze della settantina di proprietari residenti nella zona del monte Cortaccio, ed in particolare di agevolare l'attività delle aziende agricole presenti. L'opera rappresenta infatti per la zona l'unico collegamento garantito sull'arco di tutto l'anno per il trasporto di fieno, di animali e dei prodotti caseari e contribuisce in modo determinante - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - a ridurre i voli in elicottero per il trasporto di materiale. Sempre dal profilo funzionale, il previsto trasporto di persone, limitato, secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto, ad un massimo di 12 unità all'ora, oltre a facilitare ai proprietari l'accesso alla zona del monte __________, soddisfa  la necessità di garantirlo tutto l'anno. Per questi motivi, l'adozione della variante, atta a permettere la sostituzione della vecchia teleferica con un mezzo di trasporto sicuro, corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività, che non può essere soddisfatto con la semplice ristrutturazione dell'impianto attuale, così come vorrebbe il ricorrente.

                                         Occorre poi rilevare come la nuova posizione della stazione di partenza e di arrivo della teleferica, nonché le correzioni apportate al suo tracciato, rappresentino delle scelte di carattere tecnico, elaborate da specialisti nel ramo e legate all'ottimizzazione dell'infrastruttura, scelte che questo Tribunale è tenuto a valutare con il dovuto riserbo. Tutto considerato, il pregiudizio che ne deriva al ricorrente, il quale lamenta l'eccessiva vicinanza della fune traente al suo rustico, non appare sproporzionato rispetto agli intendimenti perseguiti dall’autorità con la definizione della citata variante. In concreto non può quindi che essere ammessa la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato. In base a quanto sinora esposto la contestata variante, sorretta da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità, merita di essere tutelata.

                                   5.   Per tutti questi motivi il ricorso è respinto. Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.- (quattrocento).

                                   3.   Intimazione:                   - __________ __________, __________, 

                                                                                - Municipio di __________                                         - Consiglio di Stato, Bellinzona                                         - Sezione pianificazione urbanistica,                        Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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