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Ticino Tribunale della pianificazione 05.04.2002 90.2001.18

April 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·2,654 words·~13 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2001.00018

Lugano 5 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2001 di

Comune di __________ __________, __________ __________,  rappr. da: Municipio di __________ __________, __________ __________ __________,   

contro  

il decreto legislativo __________ dicembre 2000 del Gran Consiglio concernente l'approvazione di alcune varianti del Piano di utilizzazione cantonale del __________ __________ __________ __________ __________ (__________-__________)

                                         vista la risposta 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato,

                                         letti ed esaminati gli atti,

                                         esperiti i necessari accertamenti,

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Il Piano d'utilizzazione cantonale del _________ delle _________ della _________, in seguito _________-PB, è stato adottato dal Consiglio di Stato con risoluzione 14 ottobre 1997 (n. _________) e approvato dal Gran Consiglio il 10 marzo 1998.

                                  b.   Il _________-PB è stato quindi impugnato davanti al Tribunale della pianificazione del territorio. All'occasione delle osservazioni ai ricorsi, il Consiglio di Stato ha proposto alcune modifiche puntuali volte a soddisfare parte delle richieste ricorsuali. In seguito a queste proposte governative, il TPT ha sospeso la decisione su alcune impugnative in attesa dell'approvazione da parte del Gran Consiglio delle relative varianti al _________-PB originario, avvenuta in seguito con decreto legislativo il __________dicembre 2000.

                                   c.   Contro il decreto legislativo, segnatamente contro la variante n. __________ del _________-PB, è insorto al TPT il comune di _________ con impugnativa 5 dicembre 2001.

                                         Questa variante riguarda il sentiero _________ che, dipartendosi dalla vecchia carrale in località _________ collegante _________ con _________ attraverso il _________, raggiunge poi la strada cantonale, la quale connette a sua volta i succitati comuni per mezzo del nuovo _________. Essa, modificandone in particolare il tracciato, situa più a monte lo sbocco del sentiero sulla strada cantonale, allontanandolo quindi dal _________. Ciò comporta per gli utenti l'obbligo di compiere il proprio cammino sul ciglio della strada, in un tratto ritenuto dal ricorrente particolarmente pericoloso.

                                         Il comune chiede pertanto che il tratto dal punto di sbocco fino al ponte avvenga su un marciapiede realizzato con una struttura a mensola da applicare al muro di sostengo della strada, come per altro già previsto per una parte di questo tracciato.

                                  d.   Nella sua risposta 28 agosto 2001 al ricorso il Consiglio di Stato, obiettando che la soluzione adottata costituisce in realtà un ragionevole compromesso fra le esigenze di sicurezza e i relativi costi di realizzazione, chiede la reiezione del gravame.

                                   e.   In data 16 ottobre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale è stato richiesto ai rappresentanti del Consiglio di Stato di fornire una documentazione relativa ai dettagli costruttivi e di costo inerenti il completamento del percorso pedonale appoggiato su mensole lungo la strada cantonale.

                                    f.   Con scritto 20 novembre 2001 la Sezione della pianificazione urbanistica ha inviato a questo Tribunale la documentazione richiesta, trasmessa indi al comune di _________ per osservazioni, formulate poi il 5 dicembre 2001. Di tutto ciò si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

considerato

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 49 LALPT contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al TPT entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

                                         L'art. 49 LALPT legittima a ricorrere i comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. b LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT).

                                         In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT.

                                         Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

                                   2.   Giusta l’art. 49 cpv. 2 LALPT non solo è dato ricorso al TPT contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, ma è pure ammesso censurare l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Al TPT compete quindi pure il sindacato dell’opportunità.

                                         Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta discrezione e senso della misura.

                                         Lo stesso TF quando pure ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazione locale, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile background.

                                         Il TPT esaminerà con attento spirito critico gli aspetti controversi della variante impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi rilevanti, inconciliabili col precetto dell’adeguatezza, che l'annullerà e la rinvierà all’autorità di adozione.     

                                         Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore per sostituirla all’attuale; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi talmente superiori da ritenersi inadeguato insistere con quella contestata. O questa, ripetiamo, mostrare dei difetti troppo importanti per avallarne l’adozione.

                                   3.   Oggetto del contendere è l'approvazione della variante n. 4 del _________-PB. A tale proposito si osserva preliminarmente che giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.

                                         Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione cantonale - in Ticino detto _________ - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il _________ disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovraccomunale. Il suo fine è di "promuovere l'attuazione degli obiettivi cantonali del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovraccomunale fissati da leggi speciali." (art. 44 LALPT).

                                   4.   La principale doglianza espressa dal ricorrente nei confronti della variante del _________-PB approvata è quella di aver risolto soltanto parzialmente la questione della sicurezza degli escursionisti, i quali, una volta fuoriusciti dal sentiero e giunti sulla cantonale, per raggiungere il _________, devono percorrere un tratto sul ciglio della strada fino all'apposito camminamento, realizzato all'occorrenza con la posa di una passerella applicata a mensola al muro di sostegno a _________ della strada. Chiede pertanto che questa passerella sia completata fino al raggiungimento dello sbocco del sentiero sulla cantonale.

                                         Dal canto suo il Consiglio di Stato fa notare nella propria risposta 28 agosto 2001 che la variante impugnata dal comune di _________ scaturisce da una proposta maturata in sede di osservazioni al ricorso inoltrato all'epoca dai signori _________ contro il _________-PB; procedura poi conclusasi con decreto di stralcio 24 novembre 1998 di questo Tribunale. Detta impugnativa si opponeva al tracciato del sentiero previsto in origine in prossimità e a _________ della loro proprietà, la part. n. _________ RFD, sulla quale essi gestiscono una pensione per cani, ritenuto che il transito degli escursionisti potesse generare problemi all'attività del canile, con conseguente disturbo alla quiete pubblica.

                                         Con la variante viene difatti evitato che l'utenza del _________ entri in conflitto con il canile, proprio perché il percorso del sentiero si snoda ora sul lato sud-est del mapp. _________ in posizione discosta. Tuttavia il suo sbocco sulla cantonale, che nel tracciato originario avveniva quasi in corrispondenza del _________, si trova ora ad una distanza di ca. 200 ml più a monte, obbligando i pedoni a praticare un tratto di marcia di 60 ml allo scoperto sul sedime della strada, fino alla ben nota passerella.

                                         A mente dell'Autorità governativa, tale soluzione, non attuabile all'epoca dell'adozione del _________-PB in quanto la strada in quel tratto era troppo stretta, in seguito, nell'ambito delle opere collaterali al nuovo _________, è divenuta praticabile, giacché si è proceduto all'allargamento del tratto di strada dal ponte fino all'ingresso del nucleo di _________, realizzando una carreggiata a due corsie di ml 2,75 l'una, più allargamenti ulteriori in corrispondenza delle curve.

                                   5.   Le censure ricorsuali hanno una certa pertinenza; a prima vista la variante non risolve compiutamente il problema dell'esposizione degli utenti del _________ delle _________ della _________ ad un certo rischio dato dal contatto diretto con il traffico veicolare sul tratto di strada in direzione del _________. Lo stesso Consiglio di Stato riconosce per altro che la soluzione proposta non è quella ideale, pur rappresentando un buon compromesso fra le esigenze di sicurezza e i relativi costi di realizzazione, segnatamente i crediti a disposizione per l'attuazione del progetto.

                                         A tal proposito l'Autorità governativa ha prodotto la documentazione a fondamento della variante impugnata consistente in uno studio commissionato alla Fondazione _________ delle _________ della _________. Questo documento, oltre ad illustrare il tracciato del sentiero nelle sue componenti tecniche e di costo, prende in considerazione anche le varianti per il completamento dello stesso nel senso postulato dal ricorrente.

                                         In particolare, il sentiero in oggetto è trattato in tre parti distinte: il tratto che dalla località _________ si svolge a zig-zag sul pendio fino alla scala agganciata al muro di sostegno e che porta sulla cantonale, il tratto di ca. 60 ml sul ciglio della stessa e, per finire, il tratto a mensola di un centinaio di metri in direzione del _________. L'ipotesi di costo globale per la sua realizzazione sarebbe dell'ordine di fr. 145'000.--.

                                         Il tratto posto in contestazione dal ricorrente è quello intermedio sul ciglio della strada, non protetto, in alternativa del quale sono state ipotizzate tre soluzioni dette "protette", in quanto allontanano le persone direttamente dalla strada:

·        la prima soluzione, quella auspicata dal comune nella propria impugnativa, considera la realizzazione completa della passerella anche per il tratto in discussione. Resa tuttavia finanziariamente onerosa dalla presenza della rampa di accesso all'autorimessa sulla proprietà _________, che, per garantirne ancora l'agibilità, andrebbe allargata spostando verso _________ l'attuale muro di sostegno, essa causerebbe un maggior costo per complessivi fr. 57'000.--;

·        la seconda alternativa ipotizza la costruzione di un sentiero alla base del muro di sostegno della strada cantonale. In buona sostanza, giunti alla sommità del tratto a zig-zag, al posto di installare la scala al muro di sostegno della cantonale per poi accedervi, il sentiero continuerebbe a ridosso della base fino a guadagnare la rampa della proprietà _________, dalla quale si raggiungerebbe la prevista passerella che conduce al _________. I costi supplementari di realizzazione, già considerando il risparmio del costo della scala, si aggirano attorno a fr. 15'000.--. L'Autorità governativa fa tuttavia notare che questo importo non comprende gli oneri derivanti o dalla costituzione di una servitù di passo o da espropriazione formale, imprescindibili trattandosi come nella fattispecie di un tracciato su suolo privato. Lo studio segnala inoltre il conflitto generato dall'attraversamento di questo tracciato dell'autorimessa sulla proprietà _________, risolubile però con la terza alternativa, qui di seguito;

·        questa ipotesi, detta "soluzione mista", prevede il medesimo tracciato della variante precedente, con in aggiunta la costruzione di un tratto di passerella per superare la rimessa delle automobili _________, per un costo supplementare di ulteriori ca. fr. 10'000.--.

                                   6.   Con la premessa che la materia del contendere risulta evidenziare alcuni aspetti eminentemente tecnici sui quali occorre mantenere un prudente riserbo, da quanto precede questo Tribunale non ha motivo di ritenere che la variante adottata dal Consiglio di Stato sia inadeguata. Certo, la soluzione che prevede la passerella su tutto il tracciato lungo la cantonale (prima alternativa) è, senza averne dubbio, quella che meglio si presta a garantire una certa sicurezza agli utenti del _________. Tuttavia, non può essere ignorato che il completamento della passerella, per un tratto lungo soltanto 60 ml, genererebbe un aumento di ca. il 40% dei costi complessivi di realizzazione del sentiero. Aumento che già di per sé stesso, in termini assoluti, risulta sproporzionato. Pur sempre alla stessa conclusione si giunge confrontando questo dato sia con le misure cautelative previste comunque dalla variante, sia ponderandolo con il grado residuo delle esigenze di sicurezza che essa lascerebbe irrisolte.

                                         Come già rilevato in questa sede, la maggior parte del percorso lungo la cantonale si svolge sulla struttura a mensola in modo indipendente dalla carreggiata stradale (ca. 100 ml); soltanto l'ultimo tratto di 60 ml fino alla scala che conduce alla base del muro di sostegno resta allo scoperto. Ciò non è comunque casuale: il camminamento si svolge sul lato a _________ della strada, quindi di fianco alla corsia che serve il flusso di veicoli ascendenti il versante della _________ in direzione di _________. Un veicolo che circola in questo senso di marcia, una volta oltrepassato il _________, per effetto della prima curva a sinistra, dispone di un campo di visibilità notevolmente inferiore rispetto alla visuale che lo stesso automobilista goderà in seguito, ben oltre i 100 ml, una volta superata questa curva. Va da sé che la presenza di un pedone in transito lungo il ciglio della strada rischia di essere considerevolmente meno avvertita nel primo tratto, ossia in quello per cui la pianificazione contestata prevede la passerella a mensola, che nel secondo tratto sprovvisto di tale infrastruttura. In questo senso, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, la passerella è prevista proprio laddove il percorso presenta i rischi maggiori per gli utenti. Resta comunque assodato che nella parte mediana del percorso, seppur breve, l'escursionista resta a contatto con la carreggiata stradale.

                                         Ritenuta la modestia del tratto in questione, nonché la previsione di un'affluenza ridotta di persone in quel luogo, in quanto percorso ai margini del _________, Il Consiglio di Stato considera la larghezza della strada sufficiente, oltre i 5,5 ml nelle curve, come nella fattispecie, per consentire al pedone un transito adeguato al bordo della stessa. E' quanto implicitamente conferma lo studio della Fondazione _________ delle _________ della _________ (pag. 4), che, pur attirando l'attenzione sul pericolo della percorrenza in talune fasce orarie dato dall'intensità del traffico, ritiene comunque sufficiente una larghezza di 1 ml riservata esclusivamente al transito dei pedoni sul ciglio della strada. A queste considerazioni si associa il TPT, rilevando inoltre che con il limite di velocità vigente di 50 km/h e alcune misure appropriate di segnalazione ed arredo stradale, comunque di pertinenza della fase di realizzazione, la soluzione adottata si rivela senz'altro praticabile.

                                         In aggiunta a quanto precede, pure per considerazioni di ordine generale si può concludere che il completamento della passerella risulta sproporzionato: da un lato, se si considera che nell'economia del _________ e della sua percorribilità il tragitto all'esame riveste un interesse marginale; dall'altro, se si tien conto del contesto in cui si trova la tratta posta specialmente in discussione. Difatti essa, correndo per l'appunto sul margine dell'asse cantonale collegante _________ con _________, si inserisce in quello che è anche il naturale e unico collegamento pedonale tra i due paesi. Oltre che il tratto all'esame, sprovvisto di marciapiedi risulta pure il tracciato stradale fino al nucleo del comune ricorrente.

                                   7.   In merito alle altre due alternative (variante due e tre) sopra illustrate, basti osservare che oltre a non apparire così parsimoniose dal profilo economico, in quanto, come osservato, non considerano gli eventuali costi espropriativi, risultano proprio per questa tematica di problematica attuazione, giacché interferiscono non proprio marginalmente con la proprietà _________.

                                   8.   Per tutti questi motivi il ricorso è respinto. Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza: tuttavia, poiché il comune è comparso in causa per motivi attinenti alla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal loro prelievo.

Per questi motivi,

viste le normative alla fattispecie applicabili,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.

                                   3.   Intimazione:                                        - Municipio di _________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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