Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 27.02.2002 90.2001.112

February 27, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·709 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2001.00112

Lugano 27 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Giudice Efrem Beretta

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001 di

__________ e __________ __________, __________, 

rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione n. __________ del 16 ottobre 2001 con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente approvato la revisione generale del PR del comune di __________, respingendo il ricorso in prima istanza dei qui insorgenti;  

dovendo decidere le istanze di concessione dell’effetto sospensivo presentate contestualmente ai due ricorsi;

visto le osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo inoltrate il 5.12.2001 dalla Divisione della pianificazione territoriale e il 7.12.2001 dal Municipio della Città di __________, in cui la Divisione si rimette al giudizio del tribunale, il Municipio chiede il rigetto dell’istanza;

rilevato

                                         in fatto

                                   a.  I ricorrenti sono proprietari del part. __________ RFD __________.

                                   b.  Oggetto del contendere è il previsto attraversamento del loro fondo da un passo pedonale e ciclabile della larghezza di 2 m, con una linea di arretramento di 3 m. Nell’assunto che nel comparto esistano già valide alternative, i ricorrenti definiscono inutile e perciò destituita d’interesse pubblico l’opera prevista, che pertanto non giustificherebbe il pregiudizio arrecato alla loro proprietà né il costo derivantene alla collettività. Chiedono dunque che la disposizione venga annullata.

considerato

                                         in diritto

                                   1.   A norma dell’art. 47 cpv. 1 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione (art. 47 cpv. 2 LPAmm).

                                         L’art. 38 cpv. 5 LALPT esclude l’effetto sospensivo del ricorso e pone dunque in essere l’ipotesi dell’art. 47 LPAmm, applicabile per il rimando dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, ai cui sensi la procedura è retta dalla LPAmm.

                                         Ne consegue che il presidente del TPT può, su istanza del ricorrente, accordare l’effetto sospensivo.

                                   2.  Determinante per la decisione è la ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati. Va tenuto conto, in proposito, che il legislatore, negando in via di principio l’effetto sospensivo al ricorso in materia di pianificazione, ha già operato una prima ponderazione degli interessi, attribuendo la preminenza all’immediata esecutività del PR rispetto all’interesse dei proprietari a sospenderla fino a  pronunzia sulla sua impugnazione. La concessione dell’effetto sospensivo è quindi l’eccezione e si giustifica solo se l’interesse ad ottenerla è particolarmente importante e non può essere tutelato diversamente. Così quando l’immediata esecutività del piano ha ripercussioni gravi e irreversibili, non più rimediabili con il giudizio di merito, così da svuotare di contenuto il ricorso e da non più essere compatibile con una ragionevole ponderazione degli interessi. Della prognosi circa l’esito dei ricorsi si terrà invece conto solo se di immediata evidenza. il giudice la effettuerà fondandosi sulla fattispecie risultante dagli atti all'inserto, senza ulteriori accertamenti. La concessione dell’effetto sospensivo si giustifica solo se l’interesse ad ottenerla è sufficientemente importante e non può essere tutelato con provvedimenti meno incisivi.

                                   3.  In concreto va tenuto presente che l’opera contestata col ricorso non può essere realizzata direttamente, per il solo fatto di essere prevista nel PR. Bisogna dar corso alla procedura esecutiva, il che richiede tempo e toglie urgenza al provvedimento sospensivo, che peraltro può sempre essere riproposto se l’evoluzione delle circostanze lo richiedesse. Non vi sono, per rapporto al percorso pedonale e ciclabile, gli estremi del danno irreparabile che importi scongiurare concedendo effetto sospensivo al ricorso. Diverso è il discorso relativamente all'attraversamento del fondo e alla linea di arretramento. Senza effetto sospensivo al ricorso questi vincoli hanno immediata efficacia e limitano pendente causa l'edificabilità del fondo. Gli istanti hanno quindi interesse a ottenere l'effetto in discorso. A questo loro interesse si contrappone però quello dell'ente pubblico a evitare che, nell'attesa del giudizio, lo spazio destinato al percorso venga edificato, precludendo il passaggio.  Questo interesse è chiaramente prevalente e non consente di accedere all'istanza.

Per questi motivi,

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   Le tasse di giudizio verranno decise con la sentenza di merito.

                                    3.   Intimazione a:

- Avv. __________ __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                          

Avv. Efrem Beretta

90.2001.112 — Ticino Tribunale della pianificazione 27.02.2002 90.2001.112 — Swissrulings