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Ticino Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2000.73

November 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·735 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.2000.00073

Lugano 20 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del __________ dicembre 2000 di

1. __________ e __________ __________, __________ __________ di __________,  2. __________ e __________ __________, __________,  1.,2. __________. __________, __________ __________ __________. __________,  3. __________ __________, __________ __________. __________,   

contro  

la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR di __________ (____________________)

                                         viste le osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,

                                         letti ed esaminati gli atti,

                                         esperiti i necessari accertamenti,

ritenuto

in fatto

                                   a.   Il PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il 13 settembre 1977 con risoluzioni n. __________e __________. Integrato da alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito sottoposto a revisione generale (____________________) adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.

                                  b.   Con risoluzione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione. Annunciando tuttavia l'intenzione di non approvare alcuni contenuti del PR, tra i quali la zona R4 del vasto comparto in località __________ -__________, il Governo ha sospeso al riguardo la decisione, invitando il comune e i proprietari interessati a presentare osservazioni al proposito nei termini indicati dal dispositivo.

                                   c.   Senza attendere l'emanazione della decisione governativa, con atto di ricorso congiunto 2 dicembre 2000 sono insorti al TPT i proprietari di alcuni terreni situati in località __________ -__________, citati in epigrafe. Essi condividono e appoggiano la proposta comunale che inserisce questo comparto in zona R4, osservando che gran parte della sua superficie è già stata edificata con costruzioni residenziali, non da ultimo i loro mappali, sui quali sono in fase di ultimazione sei abitazioni unifamiliari.

                                  d.   Nelle osservazioni il comune, ritenendo il ricorso prematuro, in quanto il Consiglio di Stato ha sospeso la propria decisione sul comparto __________e-__________, ne ha trasmesso una copia all'Autorità governativa, a valere quale osservazioni degli interessati a volersi esprimere in merito all'intenzione di non approvare la proposta comunale. Dal canto suo, il Consiglio di Stato nella sua risposta ha dichiarato di tenere in debito conto le censure dei ricorrenti ai fini dell'emanazione della decisione di merito.

                                    e   In data 22 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.

in diritto

                                   1.   La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.

                                         A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).

                                   2.   A tal proposito si rileva che il sistema di protezione giuridica previsto dalla LALPT prevede due gradi di controllo: secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al TPT.

                                         I ricorrenti non contestano la sospensione della decisione da parte del Consiglio di Stato in quanto tale, bensì l'eventuale non approvazione del comparto che interessa i loro fondi, ancor prima dell'emanazione della decisione di merito da parte di detta autorità, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le conclusioni. Il loro gravame risulta prematuro e quindi irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile presso il TPT.

                                         Va rilevato che il gravame è già stato trasmesso al Consiglio di Stato, quale osservazione all'annunciata intenzione di non approvazione della zona interessata.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio.

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________ __________. __________                                        - Municipio di __________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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