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Ticino Tribunale della pianificazione 22.05.2000 90.1999.46

May 22, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,826 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.1999.00046

Lugano 22 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 30 giugno 1999 di

__________ __________, __________,  

contro  

il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il piano generale della galleria di __________, strada principale __________, __________ - __________;

                                         viste le osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e le osservazioni di stessa data del Municipio di __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Con decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada principale __________, __________ - __________ in territorio di __________ e __________ __________ /__________. Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale, lunga __________m, sulla strada cantonale __________, tra il portale sud della galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________ __________ in territorio di __________ __________ /__________. In particolare, secondo i piani, la realizzazione del portale est e la sistemazione dell'area circostante avverrà principalmente sulla proprietà del signor __________ (mappali n° __________, __________, __________e __________RFD) e comporterà la soppressione dei quattro posteggi di cui dispone a monte della cantonale.

                                         Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al 20 giugno 1999.

                                  b.   Durante il periodo di pubblicazione il signor __________ è insorto a titolo cautelativo davanti al TPT: senza contestare l'interesse pubblico rivestito dalle opere previste dal PG, egli chiede che il progetto venga completato tramite:

                                         °  la creazione di quattro posteggi a compensazione di quelli soppressi, da attribuirgli in proprietà,

                                         °  l'allestimento di prove a futura memoria e

                                         °  l'approfondimento del progetto, in modo tale da garantire che le emissioni di gas dalla ventilazione della galleria non si ripercuotano negativamente sulla sua proprietà.

                                         Il Comune di __________ e il Dipartimento hanno chiesto in sede di risposta la reiezione del gravame.

                                   c.   In data 3 novembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Il ricorrente, rappresentato dall'arch. __________, __________, il Cantone e il Municipio si sono riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.                                                                     

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr) l'adozione dei piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

                              Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).

                                         Il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio (lett. c).

                                                                                 Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett. b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. c).

                                         Nella fattispecie la legittimazione attiva del signor __________ è data ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è ricevibile in ordine.

                                         Da rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nella procedura di ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett. c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.

                                   2.   Entrando nel merito della vertenza, occorre ricordare che, secondo l’art. 11 LStr, i piani generali, “concretano gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti”. Essi “indicano in particolare: il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante”.

                                         I progetti definitivi, giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento”.

                                         Mentre a norma dell’art. 13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di espropriazione”. Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).

                                         Il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr). Risulta da questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.

                                         Nella seconda fase possono essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo modifiche del progetto definitivo che non comportino modifiche del PG.        

                                   3.   In concreto, con il ricorso in parola, il signor __________ non contesta l'interesse pubblico e l'opportunità degli interventi e delle opere previste dal PG della galleria di __________. Egli si limita a chiedere la completazione del progetto tramite la creazione di quattro posteggi a compensazione di quelli soppressi, l'allestimento di prove a futura memoria e l'elaborazione di un studio che valuti in modo approfondito le emissioni di gas dalla ventilazione della galleria.

                                3.1   Orbene, in merito alla prima richiesta occorre osservare che, da un esame dei piani che accompagnano il PG, ed in particolare dal piano n° __________.____________________ / __________Galleria di __________ - Portale est, si evince come il progetto già preveda l'esecuzione di sei posteggi in prossimità del portale est della galleria, accanto alla nuova piazza di giro, "quali compenso a quelli che verranno eliminati" (cfr. Relazione tecnica, p. 11). Su questo punto la richiesta del ricorrente si rivela quindi priva d'oggetto e va respinta. Per quanto concerne invece l'attribuzione dei singoli posti-auto previsti dal PG, si osserva come la questione, volta a definire le modalità concrete d'assegnazione e di utilizzazione dei posteggi, esuli palesemente da questa procedura e dalle competenze di questo Tribunale: la pretesa andrà semmai sottoposta all'autorità competente nell'ambito della procedura di progetto definitivo e di espropriazione, che, come esposto ai considerandi che precedono, occorrerà seguire in una seconda fase per realizzare la galleria. Infine anche la richiesta di garanzie relative all'allestimento di prove a futura memoria si rivela, oltre che prematura, infondata: infatti, come osserva il Dipartimento in sede di risposta, l'art. 51 della Legge cantonale d'espropriazione, concernente l'anticipata immissione in possesso, impone l'allestimento di tali prove, che in concreto verranno assunte prima dell'inizio dei lavori di esecuzione della galleria.

                                3.2   Rimane quindi da esaminare la richiesta concernente la completazione del progetto tramite un approfondimento relativo alle emissioni di gas dalla ventilazione della galleria.

                                         Al proposito occorre anzitutto osservare che, come è d’uso per gallerie da 1 a 2 km, il PG prevede una ventilazione longitudinale, con ventilatori a getto montati nella calotta. Tenuto conto di un traffico di punta di 1500 veicoli all’ora e assumendo un flusso congestionato e uguale nelle due direzioni di marcia, è previsto un numero di 10 ventilatori (6 nei primi 400 m dal portale est e 4 negli ultimi 300 m prima di quello ovest) propri a garantire una velocità d’aria di 8.5 m/s in caso di incendio.

                                         La ventilazione della galleria ha luogo, in condizioni normali di traffico, sfruttando la naturale direzione della corrente d'aria. Solamente in circostanze eccezionali è prevista l'entrata in funzione dei ventilatori a getto, ad esempio nel caso di formazione di colonne in galleria oppure di incendio.

                                3.3   Il Rapporto di impatto ambientale, a pag. 25, rileva che la situazione dei venti nella zona di __________ -__________ __________ favorisce, solitamente, il rimescolamento degli strati d'aria inquinati, per cui non vi è da temere un aumento intollerabile delle emissioni inquinanti in prossimità dei portali; tuttavia, nel caso si abbia una completa ventilazione verso uno dei due portali si verificherebbe in quella zona un aumento pari a circa 4 volte le attuali immissioni di NOx. Si tratta, precisa comunque il RIA, di un caso estremo, la cui frequenza temporale dovrebbe essere limitata; in situazioni meteorologiche normali l'aggravio in materia di Nox non dovrebbe invece superare i 2-3 mg/mc (a fronte di un carico "di fondo" stimato sui 25 mg/mc).

                                3.4   Se tali dati possono apparire di primo acchito, come rileva il ricorrente, eccessivamente scarni, d'altra parte va però considerato che in sede di PG è stata eseguita solo la prima fase dell'EIA, quella di massima, e che vi è ancora spazio, a livello di progetto definitivo, per un'ulteriore ottimizzazione del sistema di ventilazione. Inoltre, sempre a proposito di accertamenti e della loro distribuzione nelle due fasi, nel preavviso 29 ottobre 1998 l'UFAFP ha ritenuto che, fra i vari aspetti che dovranno essere compiutamente determinati con il rapporto di impatto ambientale (RIA) concernente il progetto definitivo, v'è pure l'approfondimento dell’analisi relativa all’inquinamento dell’aria, ritenuta insufficiente per il portale est: il capitolato d’oneri relativo al progetto definitivo dovrà quindi essere completato nel senso che “le concentrazioni di NO2 nei dintorni del portale est vanno calcolate quantitativamente e possibilmente rappresentate graficamente”. Lo stesso UFAFP ritiene così che spetti al RIA di 2.a fase chiarire i diversi aspetti non ancora delucidati o non in misura sufficiente nel quadro del PG, ed in particolare per quanto concerne il portale est.

                                         In conclusione, poiché il progetto definitivo completerà il quadro in modo da potersi compiutamente accertare la conformità ambientale dell'opera e l'assunzione delle misure atte a garantirla, al pari delle precedenti, anche su questo punto le censure ricorsuali vanno respinte.

                                         Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e tasse di giudizio per complessivi fr. 700.-- (settecento).

                                   3.   Intimazione:                  - arch. __________, __________                                        - Municipio di __________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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