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Ticino Tribunale della pianificazione 26.05.2003 90.1998.85

May 26, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·2,038 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.1998.85

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4/6 aprile 1998 di

__________ __________, __________ __________  

contro  

la risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;  

viste le risposte:

- 10 giugno 1998 del municipio di __________;

- 9 giugno 1998 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del 

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

                                         in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 1. aprile 1996 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano regolatore.

                                  B.   Con risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) il Consiglio di Stato lo ha approvato. In quella sede il Governo ha corretto d'ufficio la delimitazione delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) previste nel piano (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.1.2, pag. 17). Tale correzione ha toccato particolarmente le località di __________, che qui non interessa, di __________ e, parzialmente, di __________. La nuova perimetrazione, che ha condotto ad un'estensione delle SAC rispetto a quanto previsto in sede comunale, è stata riportata su alcuni estratti planimetrici annessi alla decisione di approvazione (allegati 12 e13).

                                  C.   Con ricorso 4/6 aprile 1998 __________ __________, comproprietaria del mapp. __________, ubicato in località __________, ove sorge un rustico, si aggrava innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulando lo stralcio delle SAC dalle località __________ e __________, che queste località vengano attribuite alla categoria degli altri terreni idonei all'agricoltura e che i terreni attigui agli edifici insistenti su quei territori vengano estromessi (insieme a questi ultimi) dalla zona agricola.

                                  D.   Il municipio chiede l'accoglimento del ricorso, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne postula la reiezione.

                                  E.   In data 25 agosto 1998 il Tribunale ha tenuto un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.

considerato,                    in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. I piani d'utilizzazione - in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

                                         3.2. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

                                         3.3. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

                                   4.   La ricorrente mette in dubbio l'idoneità dei terreni posti nelle località di __________ ed __________ per l'esercizio della campicoltura; la loro superficie sarebbe inoltre troppo esigua ed infine sul terreno sono presenti alcuni edifici (abitazioni e rustici). Tali censure non possono tuttavia essere ascoltate per i motivi che seguono.

                                         4.1. In primo luogo, dal profilo strettamente formale, è necessario evidenziare che le SAC erano già state delimitate attraverso il piano del paesaggio adottato dal consiglio comunale di __________; nella risoluzione impugnata il Governo si è limitato a correggerne il perimetro, ampliandole in misura peraltro assai contenuta. L'insorgente non aveva tuttavia inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per contestare l'assegnazione alle SAC delle località di __________ ed __________ disposta dal consiglio comunale. Il suo gravame è di conseguenza, in principio, irricevibile, per difetto di preventivo ricorso dinanzi all'autorità inferiore (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT), tranne che per quanto concerne l'allargamento dell'area delle SAC disposta d'ufficio dal Governo (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).

                                         4.2. Nella decisione impugnata viene spiegato che la definizione del perimetro delle SAC ha avuto luogo sulla scorta delle indicazioni contenute nel catasto delle idoneità agricole, allestito ed aggiornato a cura della sezione dell'agricoltura, previo esperimento delle necessarie verifiche e valutazioni del terreno. In concreto, la consultazione di tale documento permette di rilevare che i terreni nelle località di __________ e di __________ (quest'ultima per la sola parte assegnata alle SAC, che qui interessa) sono classificati, in netta prevalenza, tra quelli molto idonei rispettivamente idonei alla campicoltura ed in misura marginale tra quelli molto idonei allo sfalcio. La censura sollevata dalla ricorrente, volta a contestare l'assegnazione delle aree in oggetto alle SAC, appare quindi palesemente infondata, per quanto ricevibile.

                                         4.3. La ricorrente è tuttavia più preoccupata dal fatto che l'estensione delle aree SAC effettuata dal Consiglio di Stato abbia avuto l'indesiderata conseguenza di includere nelle stesse anche i terreni immediatamente attigui agli edifici essenzialmente rustici, tranne alcune abitazioni - sparsi nel territorio, che erano invece stati preservati da questa (e da altra) destinazione dalla pianificazione operata a livello comunale. Quest'inclusione arrischia di compromettere le possibilità di trasformare a scopi residenziali i rustici colpiti dal provvedimento. Per questo motivo postula l'estromissione di tali terreni dalla zona agricola. Ora, tuttavia, l'inclusione di questi edifici e del terreno immediatamente adiacente agli stessi nella circostante zona delle SAC deriva dal fatto che quelle superfici sono inserite in un chiaro contesto agricolo. La decisione impugnata, legittima anche su questo aspetto, deve dunque essere confermata. Poco importa quindi se le aree interessate siano idonee o inidonee in quanto tali alla coltivazione agricola. Come indica lo stesso catasto delle idoneità agricole per gli edifici prossimi alla strada cantonale e come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, le superfici in oggetto, costituite dai sedimi degli edifici, dagli accessi, piazzali ecc., non si prestano effettivamente per la stretta lavorazione del terreno. Questo elemento di valutazione era però ben noto al Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione delle aree in questione il Governo ha invece fatto astrazione della loro specifica situazione. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o una porzione della stessa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L'inclusione delle aree in oggetto nelle SAC rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione di tali principi. Va inoltre rilevato che, come obietta rettamente la divisione della pianificazione nella risposta, l'estromissione dalle SAC dei rustici ivi posti, originariamente impiegati a scopi agricoli, è di sicuro pregiudizio per la funzione di tali zone; funzione che è, di converso, confortata dal mantenimento delle destinazioni originarie degli edifici. La soluzione impugnata è infine avvalorata dal fatto che, stante l'obbligo di pianificare, non può entrare in esame l'assegnazione delle superfici interessate ad un'altra zona di utilizzazione prevista dal piano regolatore e che non sussiste un valido motivo per differire la loro pianificazione.

                                   5.   Il ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.

                                   6.   La tassa di giudizio dev'essere posta carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 600.- (seicento), è posta a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, ____________________  

-         Municipio di __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ -         Dipartimento delle finanze e dell’economia, sezione agricoltura, __________ __________ __________, ____________________ -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ____________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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