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Ticino Tribunale della pianificazione 10.03.2004 90.1997.65

March 10, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·360 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.1997.65

Lugano 10 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

assistito dalla segretaria:

  Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 giugno 1997 di

  patr. da: ___________  

contro  

la risoluzione 21 maggio 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato della zona industriale J del Comune di __________ -__________;

viste le risposte:

-        25 agosto 1997 della divisione della pianificazione territoriale;

-          9 settembre 1997 del municipio di __________ -__________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato  in fatto e in diritto

                                         che gli insorgenti, proprietari dei mapp. __________, __________ e __________ di __________ -__________, hanno chiesto in via principale il loro inserimento in zona industriale J, in via subordinata l’inserimento dei mapp. __________ e __________ e in via ancora più subordinata l’inserimento del mapp. __________ in tale zona;

                                         che, posteriormente all’udienza del 5 novembre 1997, l’assetto pianificatorio del fondo è stato ridefinito;

                                         che in effetti con risoluzione 28 gennaio 2003 (n. __________), cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha abrogato il piano particolareggiato zona industriale J, nei termini approvati con decreto n. __________ del 21 maggio 1997;

                                         che, con scritto 3 febbraio 2004, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;

                                         che, nel termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;

                                         che il procedimento di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto dell’abrogazione del piano particolareggiato zona industriale J;

                                         che il gravame va pertanto stralciato dai ruoli;

                                         che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

                                         che i ricorrenti hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  Comunione ereditaria fu __________ __________,   Comune di __________ -__________, __________ __________, rappr. da:    

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

La segretaria

90.1997.65 — Ticino Tribunale della pianificazione 10.03.2004 90.1997.65 — Swissrulings