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Ticino Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (pubblicato) 90.1997.64

March 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·601 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.1997.64

Lugano 25 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 giugno 1997 di

RI 1 RI 2 RI 3 patr. da: RA 1  

contro  

la decisione 21 maggio 1997 (n. 2496) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato della zona industriale J1 del comune di __________;

viste le risposte:

-          9 settembre 1997 del PI 1;

-        25 agosto 1997 della Divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato, in fatto e in diritto

                                         che, con la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il perimetro del piano particolareggiato della zona industriale J1 e le norme edificatorie minime, chiedendo una completazione del piano per altri aspetti;

                                         che gli insorgenti, proprietari dei mapp. 212 RFD e del mapp. 1541 RFD, hanno chiesto l'annullamento della risoluzione, adducendo svariate censure;

                                         che con decreto 15 luglio 1997 il presidente del tribunale ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo presentata dai ricorrenti;

                                         che nel corso dell'udienza 4 maggio 1998 è stata presa la decisione “di tenere in sospeso la vertenza in attesa di possibili intese tra comune e ricorrenti, ...”;

                                         che con scritto 9 giugno 2000, su sollecitazione del tribunale, il municipio di __________ ha comunicato la sua intenzione di sottoporre al consiglio comunale una proposta di revisione del piano regolatore, che tenesse almeno in parte conto delle obbiezioni sollevate dai ricorrenti;

                                         che la revisione del piano regolatore del comune di __________ è stata adottata dal consiglio comunale il 2 maggio 2001 e approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2284);

                                         che con scritto 20 febbraio 2004 i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di stralciare il ricorso, siccome divenuto privo di oggetto, protestando spese e ripetibili, poiché la nuova pianificazione equivaleva ad acquiescenza da parte del comune;

                                         che con scritto 18 marzo 2004 il RA 2 non si è opposto allo stralcio ma ha contestato l'attribuzione delle ripetibili;

                                         che il procedimento di cui trattasi è effettivamente divenuto privo di oggetto per effetto dell'abrogazione del piano particolareggiato impugnato;

                                         che il gravame va pertanto stralciato dai ruoli;

                                         che la nuova impostazione pianificatoria voluta dal comune ed approvata dal governo corrisponde, nella sostanza, ad un'acquiescenza, quantomeno parziale, rispetto alle contestazioni e domande ricorsuali: in effetti si deve concedere agli insorgenti che – come da essi sollecitato – i parametri edificatori nella zona residenziale J1 sono stati aumentati e che il nuovo piano prevede una linea d'arretramento delle costruzione sul mapp. 19 in modo da salvaguardare la possibilità di realizzare un anello viario "corto" (tuttavia ancora da pianificare; cfr. ris. gov. 14 maggio 2002, cifra 4.2.5 e 4.3.1) per servire la parte sud della zona industriale;

                                         che di conseguenza gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale nella sua veste di ente pianificante, dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

                                         che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 LPAmm);

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Il PI 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 1'200.- complessivamente per ripetibili.

                                   3.   Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

                                        4.   Intimazione a:

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 2  CO 1 rappr. da: RA 3  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Il segretario

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