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Ticino Tribunale della pianificazione 17.01.2003 90.1995.139

January 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·3,079 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 90.1995.00139  

Lugano 17 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretaria:

Marina Pietra Ponti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  12 ottobre 1995 di

__________, __________,  rappr. dall'avv. __________, __________,   

contro  

la decisione 19 settembre 1995 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili;

viste le risposte:

-    10 aprile 1996 del municipio di __________;

-    23 gennaio 1996 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 gennaio 1995 l'assemblea comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio n. 5, ubicato al mappale 280, è stato classificato nella categoria "diroccato 2".

B.  Il 10 aprile 1995 __________, proprietario dell'edificio in rassegna, è insorto contro la deliberazione dell'autorità comunale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di classificarlo nella categoria "meritevole 1b".

                                  C.   Il 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha confermato la valutazione del comune, respingendo il ricorso di __________.

                                  D.   Con gravame 12 ottobre 1995 il proprietario è insorto contro il giudizio governativo dinanzi a questo Tribunale, ribadendo la propria domanda.

Il municipio di __________ propone l'accoglimento del ricorso. La divisione della pianificazione territoriale ritiene pure possibile un riesame della valutazione dell’edificio.

E.      Il 2 maggio 1996 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa pertanto una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2. Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."

Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è pertanto correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere dunque un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre pertanto fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

                                         2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").

                                         Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione, comprende dunque i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.

Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

· decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

· decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

· indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

· definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;

· definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La scelta degli edifici da proteggere, e quindi da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3). L'inventario serve quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve tuttavia far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta pertanto per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

· il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

· l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

· nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)   edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2. Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3. Edifici rustici già trasformati:

edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4. Altri edifici rilevati:

Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di __________ ha classificato la costruzione n. 5, al mapp. 280, ed ubicata in località __________, nella categoria "diroccato 2". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha confermato tale valutazione. Esso ha ritenuto che l'edificio, diroccato, non faceva parte del nucleo meritevole di conservazione di Sorsello, per cui non poteva essere ricostruito e trasformato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 23).

3.2. Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dall'autorità cantonale e comunale. Egli sostiene che lo stabile al mapp. __________ è meritevole di conservazione perché gli è stato assegnato in corso di procedura di raggruppamento dei terreni con la qualifica di diroccato con possibilità di ricostruzione. In cambio egli ha ceduto al signor __________ il proprio edificio, inserito nella categoria "meritevole 1b". Ritiene inoltre che una sistemazione organica del complesso di stalle a Sorsello implichi la possibilità di ricostruire lo stabile in oggetto.

3.3. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. Intanto, alla data del rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono totale, presentava solo dei resti dei muri perimetrali (cfr. fotografie riferite al rilievo del novembre 1991). È quanto del resto ha potuto accertare lo stesso Tribunale in sede di sopralluogo (cfr. il relativo verbale). Trattasi dunque di un diroccato giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. E’ quanto ammette, del resto, lo stesso ricorrente.

Il nucleo di __________ rappresenta inoltre un elemento emergente del paesaggio e, dal punto di vista architettonico, costituisce uno degli esempi più pregevoli di edilizia rurale tradizionale del Cantone. È pertanto stato definito come meritevole di conservazione (cfr. la risoluzione impugnata, cifre 2.2.1 e 4.4.1). Di principio, quindi, la ricostruzione dei diroccati che ne fanno parte sarebbe possibile (cfr. consid. 2.4). Nel nucleo in rassegna sono stati rilevati cinque edifici diroccati, di cui solo uno (n. 11) è stato attribuito alla categoria “meritevole 1b”, ossia di diroccato ricostruibile, con il preventivo consenso del dipartimento del territorio, essendo l’unica costruzione che presentava una parte chiaramente visibile dell’edificio originario (cfr. esame preliminare 5 ottobre 1993, cifra 4.3, pagina 6). Per gli altri stabili, tra cui quello in esame, il dipartimento si è dichiarato disponibile a riesaminare la valutazione sulla base di una proposta concreta che avrebbe definito i dettagli degli interventi possibili (cfr. ibidem). Ora, in assenza di tale proposta, non è possibile stabilire se il fabbricato di proprietà del ricorrente, praticamente inesistente, possa essere attribuito alla categoria “meritevole 1b” insieme agli altri edifici diroccati. Come ricorda ancora, a titolo di principio generale, la risoluzione governativa impugnata, nei nuclei di rustici meritevoli di conservazione la ricostruzione degli edifici diroccati è ammessa alla condizione che le indicazioni per la ricostruzione della struttura d’assieme e la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche siano chiaramente definite in un articolo delle norme di attuazione del piano regolatore (cfr. risoluzione impugnata, cifra 2.2.1, pag. 4). In concreto l’art. 28 cpv. 4 NAPR – oltretutto aggiunto d’ufficio dal Governo in sede di approvazione dell’inventario (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.5, pag. 17) – si limita a prescrivere, genericamente, la possibilità di riedificazione nei limiti dell’ingombro riportato a catasto e delle altezze tipiche degli edifici rurali della zona.

In conclusione, non esistono – in concreto – nemmeno le premesse per poter definire se la costruzione di proprietà del ricorrente, oramai non più tale, possa essere eventualmente assegnata alla categoria “meritevole 1b”.

La circostanza addotta dall’insorgente, secondo cui l’edificio in oggetto è stato ricevuto nell’ambito della procedura di raggruppamento dei terreni, nella quale egli ha ceduto uno stabile attribuito alla categoria “meritevole 1b”, non permette di mutare l’esito del ricorso. Né gli giova invocare la situazione in cui versano altri edifici per spuntare una soluzione più favorevole.

3.4. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

                                   4.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopra citati,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

  - __________. __________   rappr. dall'avv. __________, __________ - Municipio di __________, __________ - Consiglio di Stato, Residenza Governativa,     ____ __________ - Dipartimento del territorio, divisione della    pianificazione territoriale, ____ __________   __, ____ __________

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                                                                           La segretaria

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