Incarto n. 90.1994.148
Lugano 23 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dal segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di
__________ __________, __________ __________ rappr. da: studio legale __________ & __________, __________ __________
contro
la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 570), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame;
ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato alla ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando alla stessa un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;
preso atto che, nel termine assegnato, la ricorrente è rimasta silente;
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________ __________, ____________________ rappr. da: studio legale _________ & __________, Via __________ __________ __________, ____________________
- Municipio di __________, ____________________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, _____________________
Il presidente Il segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio