Incarto n. 90.1994.00140-141
Lugano 10 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Giudice Efrem Beretta
Preso atto che:
nel decreto di stralcio 5 aprile 2002 dei ricorsi 30 agosto 1991 di
__________ __________, __________,
__________ -__________ __________ e __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro la decisione 2 luglio 1991 del Consiglio di Stato concernente il PR del Comune di __________, al punto 2 del dispositivo è stato indicato, per una svista, come debitore delle ripetibili il Cantone benché nel considerando di diritto n. __________ fosse stato precisato che soccombente era il Comune e al considerando n. __________ che il Comune doveva corrispondere ai ricorrenti le ripetibili,
visto l'art. 40 Lpamm;
decreta
1. Il punto 2 del dispositivo è rettificato come segue:
"Non si prelevano né tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 2'000.-- di ripetibili ai ricorrenti e precisamente fr. 1'000.-- a __________ __________ e fr. 1'000.-- a __________ -__________ __________ e LLCC."
2. Il termine di ricorso decorre dall'intimazione del presente decreto.
3. Intimazione a:
- avv__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente
Avv. _______ ____________