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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.12.2025 60.2025.342

December 3, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·9,474 words·~47 min·8

Summary

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. autore duramente colpito. reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione. reclamo dell'imputato contro il decreto che ha respinto l'istanza di estromissione del rapporto medico legale

Full text

Incarto n. 60.2025.342 60.2025.343 60.2025.344 60.2025.350 60.2025.351  

Lugano 3 dicembre 2025/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sui reclami 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.342), 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343), 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344), 6/8.10.2025 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) presentati da

 RE 1, , patr. da: avv.  PR 5, ,

(inc. 60.2025.342/351)   e   PI 1, , patr. da: avv. PR 2, , (inc. 60.2025.343/344/350)   contro   il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa con cui, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il procedimento a loro carico dal procedimento a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________) [inc. 60.2025.342/343];   il decreto 22.9.2025 del pubblico ministero con cui, nel procedimento penale inc. MP 2024.5647, ha respinto l’istanza 25.8.2025 di PI 1 tendente, anche, all’estromissione dall’incarto degli atti redatti dall’Istituto di medicina legale (inc. 60.2025.344); e   il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del magistrato inquirente, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, emanato a favore di PI 3 per i reati di lesioni semplici, rissa, danneggiamento e ingiuria (inc. 60.2025.350/351);

richiamate le osservazioni 21/22.10.2025 (inc. 60.2025.342/343/344), 10/11.10.2025 (dupliche) [inc. 60.2025.343/344] e 20/21.10.2025 (inc. 60.2025.350/351) del pubblico ministero – che ha postulato la reiezione dei gravami –, 20/21.10.2025, 22/23.10.2025 e 10/11.11.2025 (dupliche) [inc. 60.2025.350/351] di PI 3 – che ha chiesto il non accoglimento dei reclami – e 3.11.2025 (repliche) [inc. 60.2025.343/344/350] di PI 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il procedimento penale inc. MP 2024.5647 è stato promosso in seguito a quanto occorso la notte del 23.6.2024 all’interno dell’autosilo __________, __________, quando ci sarebbe stata una lite verbale sfociata in violenta colluttazione tra RE 1 e PI 1, da una parte, e PI 2 e PI 3, dall’altra parte.

                                         Il magistrato inquirente ha ipotizzato nei confronti di ignoti, identificati in RE 1 e PI 1, i reati di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi sub. lesioni semplici, omissione di soccorso, rissa, aggressione e infrazione alla legge federale sulle armi.

                                  b.   In data 24.6.2024 (AI 4), con ulteriori richieste 8.7.2024 (AI 27) e 17.12.2024 (AI 60), il procuratore pubblico ha incaricato il medico legale dell’Istituto di medicina legale di esprimersi sullo stato fisico di PI 3. Il rapporto 18.12.2024 è stato acquisito (AI 63).

                                   c.   RE 1 e PI 1, arrestati in data 14.3.2025, sono stati estradati dall’Italia, dove erano ritornati dopo i fatti, il 30.4.2025.

                                         Entrambi si trovano in stato di carcerazione.

                                  d.   RE 1 ha querelato PI 3 e PI 2 per i danni all’auto e per ingiurie. PI 1 ha sporto querela per ingiurie e per una lesione asseritamente causata da PI 3.

                                         Il procedimento penale inc. MP 2024.5647 è dunque stato esteso a carico di PI 2 e PI 3 per i reati di danneggiamento, ingiuria, lesioni semplici e, d’ufficio, per il reato di rissa.

                                   e.   Il procuratore pubblico, in data 8.7.2025, ha chiesto al medico legale un complemento al rapporto 18.12.2024 (AI 172).

                                         PI 1, con scritti 11.7.2025 (AI 180) e 21.7.2025 (AI 195), ha domandato che venisse annullata detta richiesta e che venisse garantito il diritto al contraddittorio in merito alla formulazione dei quesiti. La sua istanza è stata respinta il 23.7.2025 (AI 199).

                                         Il rapporto complementare 22.7.2025 è stato acquisito agli atti del procedimento (AI 202). Esso è stato trasmesso alle parti (AI 207).

                                         PI 1, con scritto 7.8.2025 (AI 214), ha contestato il complemento ed ha chiesto di porre quesiti di delucidazione / complemento.

                                         Il 19.8.2025 è stato interrogato il medico legale __________ (AI 221).

                                         Con scritti 25.8.2025 (AI 224) e 9.9.2025 (AI 238) PI 1, contestando la procedura adottata dal magistrato inquirente in merito al rapporto del medico legale, ha domandato la nomina di un nuovo perito e l’estromissione dagli atti del complemento peritale.

                                    f.   Con decreto 12.9.2025 (AI 241) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa a carico di RE 1 e PI 1 e l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI 2 e di un decreto di abbandono a favore di PI 3. Ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e, con riferimento a PI 3, di indennità per ingiusto procedimento.

                                  g.   Con istanza 19.9.2025 (AI 249) PI 1 ha domandato al pubblico ministero la nomina di un nuovo perito giudiziario e l’estromissione dei rapporti redatti dall’Istituto di medicina legale.

                                  h.   Con decreto 22.9.2025 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza presentata da PI 1 tendente alla nomina di un nuovo perito giudiziario ed all’estromissione dall’incarto del procedimento penale degli atti resi dall’Istituto di medicina legale.

                                         Il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che l’istanza, per quanto diretta alla nomina di un nuovo perito, era un’istanza probatoria riproponibile davanti al giudice di merito, con la conseguenza che la decisione non era impugnabile (art. 394 lit. b CPP).

                                         L’istanza di nomina di un nuovo perito era tardiva siccome introdotta soltanto in uno stadio avanzato del procedimento. Nell’istanza non veniva in ogni caso precisato su quali aspetti i referti agli atti contenessero errori che ne avrebbero inficiato le conclusioni. Il diritto delle parti al contraddittorio era stato garantito consentendo loro di porre quesiti di complemento e delucidazione. Non si vedevano aspetti di natura formale che avrebbero potuto ostare all’utilizzabilità dei referti a carico di PI 1.

                                         Il procuratore pubblico non comprendeva in che modo la sua telefonata al medico legale – in cui gli aveva comunicato che gli imputati erano stati identificati, arrestati ed interrogati e gli aveva chiesto se fosse stato possibile effettuare un complemento peritale – avrebbe potuto influenzare il medico legale nelle sue conclusioni. Non comprendeva inoltre la sorpresa di PI 1 nell’apprendere che i quesiti da lui posti al medico legale fossero stati trasmessi a quest’ultimo ed in che modo tale trasmissione avrebbe potuto influenzarlo. Nel merito dei referti non venivano formulate osservazioni. Essi apparivano allestiti con scienza e coscienza. Erano perfettamente utilizzabili. Non si giustificava l’allestimento di una nuova perizia medico-legale con nomina di perito.

                                         Ogni pretesa violazione dei diritti della difesa sarebbe risultata comunque sanata dalla delucidazione peritale. Anche se si volesse considerare che i referti fossero stati acquisiti in violazione di norme che ne condizionavano la validità, essi apparivano indispensabili per far luce su gravi reati (tentato omicidio sub. lesioni gravi).

                                    i.   Con decreto 22.9.2025 il procuratore pubblico, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disposto la disgiunzione del procedimento promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 2 e PI 3.

                                         Il magistrato inquirente ha indicato che, come si evinceva dalle immagini della videosorveglianza acquisita agli atti, PI 1 aveva sferrato un pugno al volto di PI 2. Dopo aver preso una mazza da baseball dalla sua auto, PI 1 aveva colpito PI 3. In seguito, la vettura di PI 1 e RE 1, sulla quale erano nel frattempo saliti, era stata colpita con calci e pugni da PI 2 e PI 3. PI 1 e RE 1 erano scesi dall’auto. RE 1 aveva colpito PI 3 alla testa con la mazza da baseball e, una volta a terra, PI 1 gli aveva sferrato un calcio alla testa. In seguito PI 2 aveva rotto il lunotto posteriore della loro autovettura.

                                         RE 1 e PI 1 dovevano rispondere di diversi reati di una certa gravità. La fattispecie era stata sufficientemente chiarita ed i fatti erano generalmente ammessi. Nei confronti dei predetti veniva emanato un atto di accusa per tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici, omissione di soccorso, aggressione e rissa, con rinvio davanti alla Corte delle assise criminali.

                                         Ha aggiunto che a carico di PI 2 veniva emanato un decreto di accusa, con rinvio davanti al giudice della Pretura penale, ritenuta la sensibile differenza nei reati ipotizzati. Il procedimento nei confronti di PI 2 doveva quindi essere disgiunto, di modo da permettere l’emissione di un decreto di accusa per titolo di rissa, danneggiamento ed ingiuria. In caso di opposizione, avrebbe potuto essere congiunto dal giudice di merito. Il caso in esame non presentava il rischio di decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in causa reciproche oppure posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.

                                         Nei confronti di PI 3 veniva emanato un decreto di abbandono perché non c’erano sufficienti indizi di reato oppure c’erano motivi che permettevano di prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 54 CP). Occorreva di conseguenza disgiungere il procedimento penale a carico di PI 3.

                                    j.   1.

                                         Con atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1 in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub iudice.

                                         2.

                                        Con decreto di accusa 5454/2025 del 23.9.2025 il pubblico ministero ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di rissa, danneggiamento ed ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote a CHF 30.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-ed al pagamento di tasse e spese.

                                         PI 2, RE 1 e PI 1 si sono opposti al decreto. L’opposizione è pendente davanti al magistrato inquirente.

                                         3.

                                         Con decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento a favore di PI 3.

                                         Il magistrato inquirente ha anzitutto evidenziato che PI 3 non ricordava nulla di quanto occorso il 23.6.2024.

                                         L’istruttoria aveva comunque consentito di stabilire come da parte di PI 2 e PI 3 fossero stati proferiti insulti verso RE 1 e PI 1, ciò che avrebbe adempiuto il reato di ingiuria. Nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere PI 3 colpire con pugni l’autoveicolo di RE 1. Nulla si sapeva però delle concrete conseguenze dei pugni (con riferimento al reato di danneggiamento). Sul reato di lesioni semplici a danno di PI 1, il procuratore pubblico ha indicato che le lesioni asserite da quest’ultimo non erano state accertate in alcun certificato medico. Un teste aveva detto di non aver visto ferite. Il procuratore pubblico ha dato comunque atto che nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere che PI 3, nella colluttazione, che assurgeva a rissa, non aveva certo un comportamento passivo: aveva sferrato colpi in direzione di PI 1, che avrebbero potuto aver causato lesioni.

                                         Per il pubblico ministero, dunque, sarebbero sembrati configurarsi seri e concreti indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3.

                                         Occorreva tuttavia considerare che PI 3, a differenza di PI 2 e degli altri partecipanti alla rissa, aveva riportato lesioni che avevano comportato la sua sedazione farmacologica sino al 28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina intensiva fino al 30.6.2024 e l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.

                                         Il procuratore pubblico ha ritenuto applicabile l’art. 54 CP in considerazione delle conseguenze patite da PI 3, in particolare dell’entità delle lesioni subite a seguito dei fatti, del ricovero in cure intense e del lungo periodo di incapacità lavorativa.

                                         Di modo che si giustificava l’abbandono del procedimento.

                                   k.   1.

                                         Con gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.342) RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato con rinvio degli atti al magistrato inquirente affinché proceda congiuntamente nei confronti dei quattro imputati.

                                         Il reclamante adduce che nei fatti del 23.6.2024 sarebbero coinvolte principalmente quattro persone: oltre a lui, PI 1, PI 2 e PI 3. Sostiene che, secondo la giurisprudenza, una disgiunzione sarebbe possibile unicamente se si fosse in presenza di ragioni oggettive; dovrebbe essere l’eccezione. Secondo il procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 avrebbero partecipato al reato di rissa, di modo che dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento. I reati ipotizzati sarebbero strettamente connessi dal profilo dei fatti. Ci sarebbe il rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. Qualora l’autorità, in sede dibattimentale, vagliasse il reato di rissa nei confronti di RE 1 e PI 1, ci sarebbe una chiara violazione del diritto di essere sentito. Il reclamante avrebbe sempre descritto una versione dei fatti differente da quella ritenuta dal magistrato inquirente. L’istruttoria avrebbe permesso di appurare che i ruoli di PI 2 e PI 3 nei fatti sarebbero tutt’altro che ininfluenti e passivi. L’alterco sarebbe iniziato a causa delle provocazioni di PI 2 e PI 3. I fatti non sarebbero chiari. Le rispettive versioni sarebbero contestate.

                                         2.

                                         Con gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343) PI 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato e gli atti siano ritornati affinché il procuratore pubblico proceda congiuntamente nei confronti degli imputati.

                                         Il reclamante, ricordato il diritto applicabile, afferma che il magistrato inquirente avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione dei fatti del 23.6.2024 non corrispondente alla realtà ed alle riprese della videosorveglianza. Il procuratore pubblico non avrebbe riportato che PI 2 e PI 3 avrebbero chiesto a RE 1 e PI 1 se avessero droga da dare loro, che PI 2 e PI 3 prima dei fatti avrebbero assunto stupefacenti ed alcool (per cui sarebbero apparsi aggressivi e spavaldi), che più volte RE 1 e PI 1 avrebbero fatto segno ai predetti di andare via (essi continuando invece a provocarli), che anche PI 2 e PI 3 avrebbero tirato colpi a RE 1 e PI 1, sebbene con minore efficacia a causa del loro stato, e che PI 3, mentre avrebbe preso i colpi con la mazza da baseball, sarebbe stato chino su PI 1, a terra, picchiandolo.

                                         Quanto esposto nel decreto non corrisponderebbe alla realtà e, in ogni caso, alle dichiarazioni di PI 1. Non sarebbe vero che i fatti sarebbero generalmente ammessi. Le versioni di PI 1 e di PI 2 divergerebbero su punti essenziali.

                                         Si imporrebbe quindi di non disgiungere i procedimenti. Il caso presenterebbe un rilevante rischio di decisioni contraddittorie.

                                         La prova che i comportamenti dei quattro imputati sarebbero strettamente contestuali e connessi, e che dunque sarebbe necessario giudicarli insieme, si troverebbe nell’atto di accusa, in cui sarebbe previsto, pur in via subordinata, il reato di rissa, nel decreto di accusa, in cui PI 2 sarebbe condannato per rissa, e nel decreto di abbandono, in cui è abbandonato il reato di rissa. Qualora il giudice davanti al quale sono stati deferiti RE 1 e PI 1 decidesse di valutare la loro condotta dal profilo della rissa, l’assenza degli altri due imputati sarebbe inopportuna e lesiva del diritto di essere sentiti e del principio della parità di trattamento.

                                    l.   Con gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344) PI 1 domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024 e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico per designazione di nuovo perito.

                                         PI 1, esposto il diritto applicabile, rimprovera al pubblico ministero di non aver dato alle parti la possibilità di esprimersi sul referto peritale 18.12.2024 rispettivamente in data 8.7.2025 sul complemento peritale e di porre quesiti, nonostante le parti fossero note. Rimprovera inoltre al magistrato inquirente di aver procrastinato per mesi la decisione sulla richiesta di nominare un nuovo perito, con l’unico scopo di deciderla giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, non impugnabile. La richiesta di estromettere gli atti provenienti dal perito sarebbe la conseguenza del fatto che essi sarebbero il risultato, in particolare, della violazione delle norme in materia di validità della nomina del perito e della redazione di una perizia.

                                 m.   1.

                                         Con gravame 6/8.10.2025 (inc. 60.2025.350) PI 1 chiede che il decreto di abbandono sia annullato e l’incarto sia rinviato al procuratore pubblico affinché promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per i reati di rissa, ingiuria e lesioni semplici.

                                         Il reclamante, rammentati in particolare gli art. 8 CPP e 54 CP, adduce anzitutto che non ci sarebbero i presupposti per giudicare separatamente i reati ipotizzati e carico suo e di PI 3.

                                         Contesta che siano adempiuti i presupposti dell’art. 54 CP. Il magistrato inquirente non avrebbe soppesato la gravità delle lesioni subite da PI 3 rispetto alla sua condotta criminale. Non avrebbe neppure considerato che egli, con il suo agire, avrebbe arrecato danni non soltanto a sé stesso, ma anche ai partecipanti alla rissa nella quale sarebbe stato parte attiva. Non avrebbe soprattutto considerato che il reato di rissa, contestato a tutti gli imputati, avrebbe bisogno per sua natura di più partecipanti. Le condotte illecite sarebbero strettamente connesse tra di loro in quanto compiute contestualmente e con danni reciproci.

                                         Il reclamante avrebbe diritto di vedere valutata da un tribunale la condotta di PI 3 per i reati di rissa ed ingiuria, per i quali – secondo il decreto di abbandono – sarebbero dati seri indizi, e di lesioni semplici (escluso senza particolari accertamenti).

                                         Sarebbe pacifico che l’unico reato commesso da PI 3 che si troverebbe in rapporto inscindibile con le conseguenze da lui subite sarebbe la rissa (ed eventualmente il reato di lesioni semplici), i reati di danneggiamento ed ingiuria non essendo la causa diretta ed immediata di tali conseguenze.

                                         Il procuratore pubblico avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione dei fatti del 23.6.2024 non corrispondente alle riprese della videosorveglianza ed alla documentazione medica agli atti.

                                         Il decreto di abbandono si baserebbe su alcuni assunti errati e non accertati in modo esatto e completo: 1) agli atti non ci sarebbero accertamenti e documentazione medica che attesterebbero che PI 3 non ricordi nulla; 2) la sedazione farmacologica si sarebbe resa necessaria solo a causa del suo stato di agitazione molto marcato, che avrebbe impedito la sua corretta presa a carico, come risulterebbe dal rapporto medico 1.7.2024; 3) agli atti non ci sarebbero accertamenti e documentazione medica che attesterebbero l’esistenza di un nesso causale tra le lesioni descritte nel decreto di abbandono ed i colpi dati da PI 1.

                                         2.

                                         Con reclamo 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) RE 1 postula che il decreto di abbandono sia annullato con rinvio dell’incarto al procuratore pubblico affinché promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per rissa, ingiuria e lesioni semplici.

                                         RE 1 rileva che il magistrato inquirente riconoscerebbe che a carico di PI 3 ci sono seri e concreti indizi della commissione dei reati di rissa e ingiuria. Avrebbe tuttavia deciso di prescindere dal procedimento giusta l’art. 54 CP. I requisiti di questa disposizione non sarebbero però adempiuti. L’entità delle lesioni subite da PI 3 sarebbero tutt’altro che rilevanti. Gli sarebbero stati apposti semplici punti di sutura. La sedazione farmacologica si sarebbe resa necessaria non per l’entità delle lesioni, ma per l’abuso di alcool e THC che gli avrebbe provocato un atteggiamento aggressivo, come risulterebbe dagli atti medici. L’inabilità lavorativa sarebbe durata meno di un mese.

                                         Secondo il pubblico ministero tutti avrebbero preso parte al reato di rissa, di modo che tutti dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento penale. Ci sarebbe un rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. I fatti non sarebbero chiari.

                                         Il reclamante avrebbe sempre riferito una versione dei fatti che non coinciderebbe con quella sostenuta dal procuratore pubblico. L’istruttoria avrebbe permesso di appurare che i ruoli di PI 3 e PI 2 sarebbero tutt’altro che ininfluenti e passivi. PI 2 avrebbe confermato le versioni di RE 1 e RE 1, ovvero di averli insultati. Agli atti non ci sarebbe alcun atto attestante la presunta perdita di memoria di PI 3.

                                  n.   Delle ulteriori argomentazioni dei reclamanti e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.

                                  o.   Il dibattimento a carico di RE 1 e PI 1 è previsto per i giorni 11/12.12.2025 davanti alla Corte delle assise criminali.

in diritto

                                   1.   Gli inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344, 60.2025.350 e 60.2025.351 sono congiunti nel giudizio, ai sensi dell’art. 30 CPP, concernendo tutti i medesimi fatti e le medesime questioni.

                                   2.   Con decreti 6.10.2025 ai gravami inc. 60.2025.342/343 non è stato concesso il postulato effetto sospensivo in difetto di un danno irreparabile, ritenuto che la sentenza di questa Corte sarebbe stata emanata prima del dibattimento (11/12.12.2025).

                                   3.   In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                   4.   In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, 3. ed., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

                                  A.   reclami 6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del procuratore pubblico a favore di PI 3

                                   5.   5.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

                                         5.2.

                                         I gravami, inoltrati il 6.10.2025 (inc. 60.2025.350) e l’8.10.2025 (inc. 60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del magistrato inquirente, notificato il 24.9.2025 rispettivamente il 30.9.2025, sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

                                         5.3.

                                         RE 1 e PI 1, accusatori privati nel procedimento, titolari dei beni giuridici tutelati dall’art. 123 CP (BSK Strafrecht I – A. ROTH / A. BERKEMEIER, 4. ed., vor art. 122 CP n. 6), dall’art. 133 CP (BSK Strafrecht I – S. MAEDER, op. cit., art. 133 CP n. 7) e dall’art. 177 CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), sono legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto emanato secondo l’art. 54 CP.

                                         5.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

                                          Le impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.

                                   6.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

                                   7.   7.1.

                                         Con decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento e favore di PI 3. Pur ritenendo che si sarebbero potuti configurare seri e concreti indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3, il magistrato inquirente ha applicato al caso l’art. 54 CP in considerazione delle lesioni, che avevano comportato la sua sedazione farmacologica sino al 28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina intensiva fino al 30.6.2024 e l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.

                                         7.2.

                                         I reclamanti contestano l’applicazione dell’art. 54 CP.

                                         7.3.

                                         7.3.1.

                                         Giusta l’art. 8 cpv. 1 CPP il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP.

                                         7.3.2.

                                         In applicazione dell’art. 54 CP, se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

                                         L’autore è direttamente colpito dalle conseguenze del suo atto [negligente o intenzionale (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 42 s.)] se ha subito lesioni fisiche o psichiche risultanti dalla commissione del reato (DTF 137 IV 105 consid. 2.3.; decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.; BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 12 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, 4. ed., art. 54 CP n. 2).

                                         Il disposto è violato se non è applicato nel caso in cui una colpa lieve ha cagionato conseguenze dirette molto pesanti per l’autore o se è applicato nel caso in cui una colpa grave ha cagionato solo leggere conseguenze dirette per l’autore medesimo (decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.; BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 46; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3].

                                         Nel contesto di questi estremi l’autorità che applica la disposizione deve decidere analizzando in concreto le circostanze del caso; dispone di ampio potere di apprezzamento sull’applicazione della norma (decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.).

                                         L’autorità, chiamata a verificare i presupposti dell’art. 54 CP, deve anzitutto determinare la colpa dell’autore in applicazione dell’art. 47 CP, senza considerare le conseguenze del reato per l’autore; deve poi rapportare la pena così stabilita alle conseguenze da lui sofferte (decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.; BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 39 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3). Se questo esame mostra che l’autore è già stato sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto e che un’altra sanzione non si giustifica più, l’autorità rinuncia al procedimento penale. Quando un’esenzione completa dalla pena non entra in considerazione, essa deve essere attenuata.

                                         7.3.3.

                                         Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

                                         L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del 4.3.2024 consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

                                         Anche la decisione concernente l’applicazione dell’art. 54 CP deve essere motivata (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 66). L’autorità penale deve dunque indicare i danni fisici o psichici sofferti dall’autore, porli in connessione con il reato e determinare se è stato colpito così duramente che si giustifica procedere secondo l’art. 54 CP (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 66). Deve pronunciarsi sulla colpa giusta l’art. 47 CP e motivare i diversi aspetti che concorrono alla sua fissazione.

                                         7.4.

                                         Dal certificato medico 28.6.2024 di PI 3 dell’__________, __________ (AI 22), risulta in particolare che “Durante tutta la degenza non si sono evidenziati dei rischi per la vita con assoluta stabilità dei parametri vitali (…). Non si sono palesati danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).

                                         Dalla lettera di trasferimento 1.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad AI 26), si evince poi, tra l’altro, che “Agitato e poco collaborante, (PI 3) riferisce abituale consumo di sostanze psicoattive. Si esegue alcolemia che risulta a 2.13 g/L e Tox/screening positivo per tetracannabinoidi. (…) Visto uno stato di agitazione molto marcato che impedisce la corretta presa a carico del paziente si rende necessaria sedazione, (…) si impone il ricorso ad intubazione orotracheale. (…) Al controllo radiologico il quadro non ha carattere evolutivo, ragione per la quale viene da parte dello specialista neurochirurgo confermata la attitudine conservativa con come unico ulteriore procedere, una TC a 4 settimane. Alla sospensione della sedazione il Paziente si presenta ancora con un grave quadro di agitazione psicomotoria non convulsiva, (…), ragione per la quale si rende necessario riprendere e proseguire la sedazione.” (p. 2).

                                         Infine, dal rapporto di cura finale 4.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad AI 53), risulta, oltre alla diagnosi di “Trauma cranico da corpo contundente in esiti di colluttazione (…)”, anche la diagnosi di “Intossicazione acuta mista da etanolo e THC con agitazione psicomotoria (SAS 7)”, diagnosi che – sempre secondo questo rapporto – aveva necessitato “di intubazione oro-tracheale dal 23.06.2024 al 24.06.2024, (…), ricovero in cure intense dal 23.06.2024 al 30.06.2024.”

                                         In base a quanto emerge dai citati certificati, la sedazione farmacologia è quindi da ricondurre all’uso di etanolo e THC, che ha provocato in PI 3 un importante stato di agitazione. Non sembra dunque esserci un nesso tra i reati da lui commessi, in particolare il reato di rissa, con tale sedazione rispettivamente con la degenza fino al 30.6.2024 nel reparto di medicina intensiva. Dal suddetto certificato medico 28.6.2024 risulta del resto che “Non si sono palesati danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).

                                         L’incapacità lavorativa di PI 3 successiva ai noti fatti è peraltro stata unicamente di alcune settimane (AI 51).

                                         In queste circostanze, è senz’altro prematuro applicare l’art. 54 CP.

                                         Il procuratore pubblico non ha del resto determinato la colpa di PI 3 in applicazione dell’art. 47 CP rapportando la pena così stabilita alle conseguenze da lui sofferte. Soltanto dopo avere effettuato questa operazione di raffronto si può in effetti stabilire se l’autore sia già stato sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto, per cui un’altra sanzione non si giustifica più, o se la pena, da erogare, debba comunque essere attenuata.

                                   8.   Nelle circostanze concrete, essendo ipotizzato anche il reato di rissa – che per definizione presuppone il coinvolgimento di più persone, nella fattispecie concreta deferite davanti a giudici di merito –, tenuto conto del principio in dubio pro duriore [che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date (decisione TF decisione TF 7B_238/2022 del 10.9.2024 consid. 4.3.3.)], al procuratore pubblico è ordinato (decisioni TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 2.3.; 1B_480/2012 del 6.3.2013 consid. 4./5.) di procedere con la promozione dell’accusa a carico di PI 3 per rissa ed eventuali altri reati, spettando al giudice di merito determinarsi su quanto occorso la notte del 23.6.2024.

                                   9.   I reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti un’adeguata indennità. In considerazione della riapertura del procedimento penale, l’autorità competente per la tassazione della nota inerente a PI 3 terrà conto dei procedimenti davanti a questa Corte (inc. 60.2025.350/351).

                                  B.   reclami 3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.343) contro il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico con cui ha disgiunto il procedimento a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 3 e PI 2

                                10.   10.1.

                                         I gravami, inoltrati in data 3.10.2025 contro la pronuncia 22.9.2025 del magistrato inquirente, sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

                                         10.2.

                                         RE 1 e PI 1, imputati nel procedimento, hanno un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato se il decreto di disgiunzione, che li riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità della procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della difesa.

                                         10.3.

                                          Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

                                          Le impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.

                                11.   11.1.

                                         Giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.

                                         11.2.

                                         Il principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).

                                         Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).

                                         La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

                                         Costituiscono motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).

                                         La decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.).

                                         Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

                                         Ai presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].

                                12.   12.1.

                                         Con pronuncia 22.9.2025 il procuratore pubblico, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il procedimento promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 2 e PI 3 in considerazione, sostanzialmente, della diversa gravità dei reati imputati loro rispettivamente del deferimento davanti a Corti differenti e, per PI 3, dell’abbandono del procedimento penale. Per il magistrato inquirente, il caso in esame non presentava il rischio di decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in causa reciproche o posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.

                                         12.2.

                                         RE 1 e PI 1 contestano il decreto.

                                         12.3.

                                         Con atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1 in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub iudice.

                                         Il 23.9.2025, con decreto di accusa 5454/2025, il magistrato inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di rissa, danneggiamento ed ingiuria. Con decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento a favore di PI 3 per lesioni semplici, rissa, ingiuria e danneggiamento.

                                         I fatti oggetto delle varie decisioni si riferiscono tutti a quanto occorso nella notte del 23.6.2024 presso l’autosilo __________, ovvero scaturiscono tutti dagli avvenimenti avvenuti quella notte.

                                         In considerazione della strettissima connessione dei fatti tra di loro, anche se il coinvolgimento di PI 2 e PI 3 è stato dal profilo del risultato a danno di RE 1 e PI 1 di portata inferiore rispetto ai danni asseritamente cagionati in particolare a pregiudizio di PI 3 da parte di questi ultimi, non si può concludere che il ruolo nei fatti di PI 2 e PI 3 abbia poco rilievo. Tutti hanno avuto un ruolo attivo, tanto è vero che per tutti è ipotizzato il reato di rissa. Posizione attiva che peraltro ben risulta dalla lettura della promozione dell’accusa e del decreto di accusa.

                                         Di modo che, al fine di determinare cosa sia occorso ed i ruoli di ogni protagonista, si impone l’annullamento del decreto 22.9.2025 con rinvio degli atti al pubblico ministero per i suoi incombenti e per quanto di sua competenza.

                                13.   I reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti, vincenti, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

                                  C.   reclamo 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) contro il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico con cui ha respinto la sua istanza 25.8.2025 tendente, anche, all’estromissione degli atti redatti dall’Istituto di medicina legale

                                14.   14.1.

                                         Il gravame 3.10.2025 contro la predetta decisione è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile (DTF 143 IV 475 consid. 2.).

                                         Per quanto concerne la proponibilità del gravame, si può aggiungere che questa Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1174).

                                         La Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve – al contrario – limitarsi a trattare questioni di carattere soltanto procedurale.

                                         La censura inerente alle modalità di assunzione di una perizia, segnatamente con riferimento alla procedura, rientra manifestamente tra le questioni procedurali esaminabili da questa Corte.

                                         Si tratta infatti di problematica che non attiene alla valutazione delle risultanze della prova, ma di tema riguardante una determinata scelta procedurale, impugnabile a questa Corte.

                                         14.2.

                                         Il reclamante, imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all’estromissione dagli atti dei contestati referti siccome direttamente toccato dal fatto che essi sono all’incarto: si trova infatti confrontato con prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate, avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.).

                                         14.3.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                          L’impugnativa è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.

                                15.   15.1.

                                         Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del 25.9.2018 consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 1).

                                         Le autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022 consid. 3.2.3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

                                         15.2.

                                         15.2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140 CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP medesimo.

                                         Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP).

                                         Secondo l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non incide sull’utilizzabilità delle prove.

                                         Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo i cpv. 1/2 possono essere utilizzate solo se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l’assunzione delle prime prove (art. 141 cpv. 4 CPP).

                                         I documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

                                         15.2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248 cpv. 3, 271 cpv. 3, 277 cpv. 1, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro l’illegalità del mezzo di prova (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.). Simili circostanze possono essere ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità delle prove (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.; decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti se la non utilizzabilità delle prove può essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

                                16.   16.1.

                                         Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per giudicare un fatto (art. 182 CPP).

                                         Qualora siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

                                         16.2.

                                         Il perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe” delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

                                         16.3.

                                         Giusta l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e capacità speciali.

                                         L’autorità di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2): questioni di uno specifico ambito medico devono pertanto essere poste al medico specialista, non al medico generalista (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 13). Non sono necessari diplomi oppure certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2).

                                         16.4.

                                         Il diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP (“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa norma è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.].

                                         Il diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 940), che devono essere formulati in modo preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 14]. Idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Le parti devono, di regola, sempre essere consultate, anche nel caso di perizie semplici o usuali o se si fa capo a periti permanenti o, anche, ufficiali (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 14).

                                         16.5.

                                         La perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid. 5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui – stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1).

                                         La perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del 18.4.2024 consid. 2.3.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).

                                         16.6.

                                         L’importante funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid. 2.2.).

                                17.   17.1.

                                         Si è detto che con gravame 3/6.10.2025 PI 1 domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024 e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico per designazione di un nuovo perito.

                                         17.2.

                                         Con decreto 24.6.2024 (AI 4) il magistrato inquirente ha incaricato il medico legale dell’Istituto di medicina legale di verificare lo stato fisico, la presenza di eventuali lesioni, l’epoca della loro insorgenza, la loro natura e ogni altra utile informazione inerente a PI 3. Ha reso attento del tenore dell’art. 307 CP. Ha allegato il tenore degli art. 56, 182-191, 251 e 393-397 CPP e 307 CP.

                                         Il testo del citato decreto non contiene ulteriori indicazioni.

                                         Il 18.12.2024 (AI 63) l’Istituto di medicina legale (dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________) ha reso il referto, intitolato “rapporto di visita e parere medico legale”.

                                         17.3.

                                         Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP.

                                         Si tratta dell’unica forma possibile prevista dal CPP in relazione all’attività del perito (inc. CRP 60.2012.487 del 5.2.2013 consid. 5.), quale persona che interviene nel procedimento in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo.

                                         Il principio “del rigore formale” ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CPP, che garantisce la legalità e la “fairness” del procedimento, impone infatti che il procedimento sia svolto soltanto secondo le formalità previste dalla legge (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 2 CPP n. 7 ss.), e questo anche per quanto concerne l’assunzione delle prove (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 2 CPP n. 14).

                                         Determinante, a prescindere dalla denominazione data alla relazione (“parere” o “perizia”), è comunque la sostanza del referto: se è redatto da persona che interviene in virtù delle sue specialistiche conoscenze in uno specifico campo, si tratta di perizia.

                                         Ora, il pubblico ministero si è rivolto all’Istituto di medicina legale perché non disponeva delle conoscenze e capacità speciali necessarie per procedere agli accertamenti su PI 3.

                                         In dette circostanze, vista la chiara natura peritale dell’accertamento, il magistrato inquirente avrebbe dovuto nominare formalmente il perito, come prevede l’art. 182 CPP, norma imperativa (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 19/28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3), seguendo la procedura giusta gli art. 182 ss. CPP, che comprendeva l’avvertimento al perito circa le conseguenze penali di una falsa perizia giusta l’art. 307 CP (art. 184 cpv. 2 lit. f CPP), la cui omissione rende – di principio – la perizia inutilizzabile (DTF 141 IV 423 consid. 3.3.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 19a; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 31 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 12)], ed il diritto di essere sentite delle parti giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.).

                                         Si rileva peraltro che il Decreto esecutivo concernente l’Istituto di medicina legale prevede che la nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengano secondo il CPP (art. 1 cpv. 3 del Decreto).

                                         Disposizioni che nel caso concreto sono state soltanto parzialmente ossequiate. Il magistrato inquirente ha citato l’art. 307 CP ed ha allegato il tenore degli art. 56, 182-191, 251 e 393-397 CPP e 307 CP. Non ha nondimeno formalmente nominato il perito seguendo la procedura come prevista dagli art. 182 ss. CPP.

                                         17.4.

                                         Si pone dunque la questione a sapere quali effetti la violazione ha sull’utilizzabilità del “rapporto di visita e parere medico legale”.

                                         Trattandosi, come detto, di una perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP, il procuratore pubblico deve dare alle parti occasione di esprimersi in merito al perito ed ai quesiti e di fare proprie proposte giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, che concretizza il diritto di essere sentite delle parti (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.).

                                         Ora, al momento in cui è stato conferito il mandato in data 24.6.2024, sfociato nel rapporto 18.12.2024, PI 1 non si era ancora annunciato al Ministero pubblico. Lo ha fatto soltanto il 17.3.2025, tramite l’allora suo difensore (AI 64).

                                         In ogni caso, anche un’eventuale violazione dell’art. 184 cpv. 3 CPP può essere sanata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.; 144 IV 69 consid. 2.5.; decisione TF 6B_103/2023 del 31.7.2023 consid. 4.3.), accordando a posteriori la possibilità di consultare il mandato peritale e la perizia. Ciò che è avvenuto il 5.5.2025, quando il legale di PI 1 ha avuto accesso agli atti da 1 a 97 (AI 98), tra cui detti atti.

                                         In queste circostanze, ritenuto peraltro che il diritto di essere interpellate giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP non dà alle parti il diritto a che sia designato un determinato perito oppure a che siano posti specifici quesiti (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.; decisione TF 7B_60/2024 del 29.7.2024 consid. 3.2.1.), non si giustifica l’estromissione dagli atti del “rapporto di visita e parere medico legale”.

                                         La stessa conclusione vale evidentemente anche per il rapporto 22.7.2025 (AI 202), trasmesso alle parti il 28.7.2025 (AI 207).

                                         Spetterà alla Corte di merito valutare il valore probatorio dei citati rapporti e, se del caso, designare un perito giudiziario per accertare o giudicare i fatti oggetto della promozione dell’accusa.

                                18.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Gli inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344, 60.2025.350 e 60.2025.351 sono congiunti nel giudizio.

                                 2.   2.1.

                                         I reclami 6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.351) sono accolti.

                                    §   Il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa è annullato.

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 1700/2025 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

                                         2.2.

                                         Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) ciascuno a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.

                                   3.   3.1.

                                         I reclami 3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.343) sono accolti.

                                    §   Il decreto di disgiunzione 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa è annullato.

                                 §§   Gli atti sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti e per quanto di sua competenza.

                                         3.2.

                                         Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) ciascuno a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamo 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) è respinto.

                                         4.2.

                                         La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di PI 1, __________.

                                 5.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 6.   Intimazione:

                                         Per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

60.2025.342 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.12.2025 60.2025.342 — Swissrulings