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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.06.2025 60.2024.224

June 10, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,245 words·~21 min·6

Summary

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. concorrenza sleale. violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Full text

Incarto n. 60.2024.224  

Lugano 10 giugno 2025/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 5/7.8.2024 presentato da

RE 1, , patr. da: avv.  PR 1, ,

  contro

il decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 emanato dal procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 27.6.2024 nei confronti della __________, __________, e di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ per titolo di concorrenza sleale e violazione del segreto di fabbrica o commerciale;

richiamate le osservazioni 14/19.8.2024 e 11/12.9.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 9/10.9.2024 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 27.6.2024 la RE 1 ha querelato la __________ e __________, __________, __________, __________, __________ e __________ per concorrenza sleale e violazione del segreto di fabbrica o commerciale.

                                         Dalla querela si evince in particolare quanto segue.

                                         1.

                                         La querelante (già __________) sarebbe stata un’azienda attiva in particolare nell’ambito del collocamento e della locazione di personale. Essa avrebbe avuto succursali anche in Ticino.

                                         2.

                                         __________ sarebbe stato assunto dalla società nel 2016. Egli sarebbe stato branch manager (a __________ e poi a __________).

                                         __________, __________, __________, __________ e __________ sarebbero stati assunti quali consulenti.

                                         Essi, nell’ambito del proprio lavoro, sarebbero stati evidentemente a conoscenza della clientela e dei lavoratori interinali della querelante.

                                         3.

                                         Tutti i contratti di lavoro dei querelati con la querelante avrebbero previsto un divieto di concorrenza giusta gli art. 340 ss. CO, una pena convenzionale ed una clausola relativa alla riservatezza.

                                         4.

                                         Nel mese di febbraio 2022 __________ e __________ avrebbero disdetto in via ordinaria il rapporto di lavoro (conclusosi nell’aprile 2022). __________, __________, __________ e __________ avrebbero dimissionato nel dicembre 2022, con conclusione dell’attività lavorativa nel febbraio 2023.

                                         5.

                                         Nel corso del mese di marzo 2023 si sarebbero fatte persistenti voci relative all’avvio, da parte di __________ e di altri suoi ex dipendenti, di un’illecita attività concorrenziale nei suoi confronti.

                                         Dalle ricerche effettuate sarebbe emerso che il 6.3.2023 __________, in qualità di promotore, avrebbe costituito la __________ con il seguente scopo: “La società ha quale scopo l’attività nel settore delle risorse umane, in particolare la messa a disposizione a tempo determinato e indeterminato di personale, come pure la consulenza in materia di reclutamento, selezione e collocazione di personale. Può svolgere qualsiasi operazione finanziaria, industriale e commerciale utile o connessa con lo scopo sociale. Può inoltre acquisire partecipazioni e assicurare finanziamenti sotto forma di prestiti o di garanzie, ad eccezione delle attività per le quali è prevista un’autorizzazione. Potrà partecipare sotto qualunque forma ad imprese similari sia in Svizzera sia all’estero.”

                                         La RE 1 e la __________ sarebbero state chiaramente due società concorrenti che pertanto, per quanto riguardava la messa a disposizione di personale, si sarebbero sovrapposte.

                                         6.

                                         L’avvio dell’attività illecita da parte di __________ sarebbe stato studiato da tempo e minuziosamente pianificato. Interrogato nell’ambito della causa civile, egli avrebbe sostenuto che la __________ sarebbe stata creata a seguito della notizia dell’acquisizione della __________ da parte della RE 1. Ritenuto che non ci sarebbe stata alcuna acquisizione, avendo la RE 1 rilevato la __________ nell’autunno 2022, la notizia a cui egli avrebbe fatto riferimento sarebbe risalita all’autunno 2022. Avrebbe quindi pianificato la costituzione della __________ quando ancora sarebbe stato alle dipendenze della querelante.

                                         7.

                                         La RE 1, preso atto della costituzione della __________, si sarebbe rivolta ai suoi clienti ed ai lavoratori interinali. Sarebbe emerso che __________ non avrebbe agito da solo. Anche __________, __________ e __________ avrebbero iniziato un’attività lavorativa alle dipendenze della __________.

                                         8.

                                         La querelante ha aggiunto che alcuni attuali dipendenti della RE 1 avrebbero raccolto, in diverse email, segnalazioni relative agli illeciti comportamenti dei querelati nei mesi aprile-giugno 2023, che avrebbero permesso di delineare l’illecito modus operandi dei querelati e l’entità del danno nei suoi confronti.

                                         9.

                                         In considerazione dell’incessante ed insistente presa di contatto di clienti e lavoratori interinali della RE 1, essa si sarebbe vista costretta a presentare un’istanza di adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti di __________, __________, __________ e della __________.

                                         Con decreto supercautelare 30.6.2023 il pretore del distretto di __________ avrebbe intimato ai convenuti, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, di astenersi dall’esercitare un’attività concorrenziale.

                                         Essi non avrebbero rispettato l’ordine loro imposto. La RE 1 li avrebbe dunque denunciati (inc. MP 2023.6536).

                                         Con decreto cautelare 20.2.2024 il pretore avrebbe revocato il decreto supercautelare, respingendo le richieste della RE 1.

                                         10.

                                         La querelante ha sostenuto che il 10.5.2024 sarebbe stata iscritta a registro di commercio la succursale della __________ con sede a __________. La RE 1 avrebbe contestualmente (ri-)cominciato a ricevere diverse segnalazioni da parte di clienti e lavoratori interinali attivi in particolare nel __________, che avrebbero riferito di essere stati contattati dalla __________ per il tramite dei querelati.

                                         11.

                                         Sarebbe stato pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei lavoratori interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal contratto con la RE 1 avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in applicazione dell’art. 4 lit. a LCSl.

                                         A seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e querelante e la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista recapitare diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali, che non sembravano avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per conto della __________.

                                         Il danno complessivo a lei cagionato dai querelati sarebbe ammontato alla somma di CHF 3.6 mio (mancato guadagno).

                                         12.

                                         La querelante, con riferimento al reato di violazione del segreto di fabbrica o commerciale, ha addotto che i contratti di lavoro sottoscritti dai querelati avrebbero previsto una clausola di riservatezza per quanto atteneva a tutte le informazioni concernenti il datore di lavoro di cui il lavoratore era venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa. Tale clausola avrebbe compreso anche la cerchia dei clienti e dei lavoratori interinali. I querelati avrebbero sistematicamente contattato clienti e lavoratori interinali della RE 1, di cui sarebbero evidentemente venuti a conoscenza nell’ambito della loro pregressa attività lavorativa.

                                         13.

                                         La RE 1 si è costituita accusatrice privata.

                                         14.

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2024.6491.

                                  b.   Con pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione all’esposto.

                                         Il magistrato inquirente, ricordati la querela ed il diritto applicabile, ha evidenziato che i reati ipotizzati erano perseguibili soltanto a querela di parte. La costituzione della __________ non costituiva per sé un fatto penalmente rilevante giusta la LCSl. Poteva eventualmente porsi la questione a sapere se la creazione della nuova società fosse in contrasto con il divieto di concorrenza previsto dai contratti di lavoro degli ex dipendenti. Trattandosi di una questione meramente civilistica, essa – peraltro già oggetto di un contenzioso civile tra le parti – non poteva essere indagata. In ogni caso, a titolo abbondanziale, il procuratore pubblico ha osservato che la querela sporta nel mese di giugno 2024 sarebbe stata comunque ampiamente tardiva. La __________ era infatti stata costituita il 9.3.2023, fatto noto alla querelante al più tardi dal giugno 2023.

                                         Con riferimento all’acquisizione dei lavoratori interinali da parte della __________ nel periodo marzo-giugno 2023, il pubblico ministero ha evidenziato che tale circostanza era stata oggetto di un’istanza di provvedimenti cautelari promossa il 30.6.2023 dalla RE 1. La querela, anche su questo punto, era dunque tardiva.

                                         Sui tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________ e le società __________ e __________, asseritamente avvenuti nel maggio 2024, essi non avrebbero costituito reato giusta gli art. 3 lit. a/d e 4 lit. a LCSl. Con particolare riferimento all’art. 4 lit. a LCSl, la dottrina maggioritaria non includeva i lavoratori nel concetto di “clienti”, ma piuttosto di “mezzi di produzione”. La volontà del legislatore di escludere i lavoratori dal concetto di “clienti” risultava comunque dalla terminologia semantica che il legislatore aveva utilizzato nel formulare l’art. 4 LCSl (che riportava il termine “lavoratori” soltanto alla lit. c).

                                         In merito al reato giusta l’art. 162 CP, il procuratore pubblico ha rilevato che la RE 1 era necessariamente a conoscenza del fatto che i suoi ex dipendenti avevano costituito una nuova società attiva nel medesimo campo di attività (messa a disposizione di personale) almeno a far tempo dal 30.6.2023. La querela per fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 era tardiva.

                                         Il pubblico ministero, per i fatti del mese di maggio 2024, ha rilevato che l’apertura di un procedimento si giustificava soltanto nel caso di sufficienti indizi di reato. La denunciante aveva allegato, a comprova dei fatti, due laconiche email 22.5.2024 e 24.4.2024 inviate da __________ (branch director della RE 1) ad __________ (pure della RE 1), in cui veniva indicato che qualcuno avrebbe contattato alcuni loro dipendenti (senza sapere peraltro quando). Ciò che manifestamente non era sufficiente per giustificare l’apertura di un procedimento.

                                         Tali supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________ e le società __________ e __________ sarebbero stati effettuati grazie alla conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente della RE 1. Per il procuratore pubblico, tale ipotesi non era nondimeno suffragata da alcun indizio: si doveva quindi ritenere che non c’erano sufficienti elementi agli atti per reputare che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.

                                         Il magistrato inquirente ha evidenziato che il semplice fatto di contattare o avere rapporti contrattuali con la clientela e/o i collaboratori dell’ex datrice di lavoro non costituiva un illecito. Dagli atti non emergevano indizi di reato sufficienti dai quali potesse evincersi che i querelati avessero contattato clienti e/o collaboratori della querelante per accaparrarsi clienti, senza peraltro indicare loro che essi non erano più alle dipendenze della RE 1.

                                   c.   Con gravame 5/7.8.2024 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere sia annullato e gli atti siano rinviati al procuratore pubblico affinché apra l’istruzione nei confronti della __________ e di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ per i fatti oggetto della querela.

                                         La reclamante adduce anzitutto che il decreto impugnato sarebbe lacunoso negli accertamenti ed insostenibile. Il magistrato inquirente avrebbe leso il principio in dubio pro duriore. Si sarebbe inoltre soffermato su una serie di fatti – periodo aprile-giugno 2023 – che non sarebbero stati oggetto della querela. Essa avrebbe ritenuto pertinente dettagliare i fatti noti e la loro evoluzione per evidenziare e contestualizzare l’illecito comportamento della __________ e di alcuni suoi dipendenti nel mese di maggio 2024.

                                         La reclamante sostiene che, tanto per lei che per la __________, i lavoratori non rappresenterebbero un mero “mezzo di produzione”. Esse sarebbero infatti società attive nell’ambito del lavoro a prestito, caratterizzato da una particolare relazione triangolare tra prestatore, lavoratore ed impresa acquisitrice. Tra il prestatore e l’impresa acquisitrice ci sarebbe un contratto sui generis di fornitura di personale a prestito. Il prestatore non si obbligherebbe pertanto a fornire una determinata prestazione lavorativa all’impresa acquisitrice, ma piuttosto a cedere un suo lavoratore a titolo oneroso, per un determinato periodo di tempo, allo scopo di fornire lavoro. Il concetto di clienti giusta l’art. 4 lit. a LCSl dovrebbe dunque comprendere anche i lavoratori interinali.

                                         Il procuratore pubblico avrebbe in ogni caso accertato i fatti in maniera manifestamente incompleta ed errata. Non avrebbe infatti considerato che, come riportato nella querela, oltre ai lavoratori interinali, sarebbero stati contattati anche i clienti. Proprio in ragione della presa di contatto di alcuni clienti della RE 1 da parte della __________, volta esclusivamente a convincerli a rescindere i contratti in essere con la RE 1, sarebbero date le condizioni oggettive del reato giusta l’art. 4 lit. a LCSl.

                                         La reclamante, sul reato secondo l’art. 162 CP, afferma che – per quanto riguarda i clienti ed i lavoratori interinali attivi in particolare nel __________ contattati da suoi ex dipendenti nel maggio 2024 – non si potrebbe certamente ritenere tardiva la querela. Adduce che, avendo con i querelati pattuito la segretezza delle informazioni riguardanti i clienti ed i lavoratori interinali, dovrebbe essere garantita una tutela di carattere penale, oltre che contrattuale. I querelati, nel mese di maggio 2024, avrebbero preso contatto con clienti e lavoratori interinali di cui sarebbero venuti a conoscenza nell’ambito del pregresso rapporto di lavoro con la RE 1, violando così l’obbligo di segretezza delle informazioni.

                                         Le email citate nel decreto di non luogo a procedere riporterebbero segnalazioni ricevute da due dipendenti della RE 1. Essi indicherebbero essenzialmente informazioni ricevute da terzi, ovvero da lavoratori interinali attivi nel __________. Alla reclamante sarebbero poi giunte oralmente altre informazioni sull’illecito comportamento dei querelati, menzionate nella querela. Gli indizi di reato a disposizione della reclamante consisterebbero essenzialmente, proprio per la natura dei reati, in segnalazioni effettuate da terzi. Essa sarebbe impossibilitata dal richiedere ai propri clienti ed ai propri lavoratori interinali dichiarazioni scritte.

                                         Nel caso concreto i clienti stessi ed i lavoratori interinali avrebbero riferito alla reclamante di essere stati contattati dalla __________ e di essere stati incitati a rescindere i contratti in essere con lei per sottoscrivere nuovi contratti con la __________ medesima.

                                         Sarebbe proprio stato in seguito all’iscrizione a registro di commercio della __________, succursale di __________, che alla RE 1 sarebbero (ri-)iniziate a giungere segnalazioni relative alla presa di contatto ed all’incitamento a rescindere i contratti in essere da parte di clienti e lavoratori interinali attivi nel __________.

                                  d.   Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 5.8.2024 contro il decreto di non luogo a procedere 24.7.2024, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

                                         1.3.2.

                                         La RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 162 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, 4. ed., art. 162 CP n. 3) e dagli art. 23 / 4 lit. a LCSl, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 24.7.2024, che ha negato l’esistenza dei reati, che l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                          L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

                                   3.   3.1.

                                         Con esposto 27.6.2024 la RE 1 ha presentato querela per violazione degli art. 23 / 4 lit. a LCSl e 162 CP. Con pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere. La reclamante censura il decreto.

                                         3.2.

                                         Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

                                         Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].

                                         Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

                                         Il procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile al principio della legalità (decisione TF 7B_144/2024 del 15.4.2024 consid. 6.3.2.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         La RE 1 invoca anzitutto, in combinazione con l’art. 23 LCSl [chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art. 3, 4, 5o6è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1)], l’art. 4 lit. a LCSl (secondo cui agisce in modo sleale chiunque incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui) sul fatto che la __________, ovvero ex dipendenti della RE 1 divenuti dipendenti della __________, avrebbe contattato suoi clienti e lavoratori interinali incitandoli a rescindere i contratti per sottoscrivere nuovi contratti con lei.

                                         3.3.2.

                                         Il procuratore pubblico, ricevuta la querela, ha immediatamente decretato, per questo reato, il non luogo a procedere. A ragione.

                                         Si ha in effetti una rescissione del contratto giusta l’art. 4 lit. a LCSl soltanto se il contratto è leso (DTF 133 III 431 consid. 4.5.; 129 II 497 consid. 6.5.6.; decisione TF 6B_192/2016 del 2.2.2017 consid. 4.2.): la rescissione di un contratto conformemente alle clausole contrattuali non costituisce quindi una violazione del contratto secondo detto disposto (BSK UWG – M.R. FRICK, art. 4 lit. a-c LCSl n. 20; SHK UWG – P. SPITZ / P. BLANK, 3. ed., art. 4 LCSl n. 40; CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art. 4 LCSl n. 27).

                                         Ora, nell’esposto 27.6.2024 (p. 11) la querelante ha sostenuto che sarebbe stato pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei lavoratori interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal contratto con la RE 1 avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in applicazione dell’art. 4 lit. a LCSl. A seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e querelante e la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista recapitare diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali, che non sembravano avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per conto della __________.

                                         La querelante, nell’esposto di querela e nel reclamo, non ha nondimeno addotto, né tantomeno sostanziato producendo i relativi atti (ovvero, segnatamente, i contratti e le disdette), che le disdette non siano state conformi ai contratti in essere tra le parti rispettivamente che gli asseriti contatti con persone a lei legate contrattualmente sarebbero stati diretti a far rompere i contratti in essere in modo difforme da quanto previsto contrattualmente.

                                         Una disdetta nei termini contrattuali non fonda tuttavia, come detto più sopra, una violazione ai sensi dell’art. 4 lit. a LCSl.

                                         I contatti con i clienti di un ex datore di lavoro per acquisire i clienti per il nuovo datore di lavoro non sono peraltro di principio criticabili dal profilo della concorrenza perché nel libero mercato non c’è il diritto al mantenimento della clientela (BSK UWG – M.R. FRICK, art. 4 lit. a-c LCSl n. 35). Il semplice fatto di contattare la controparte di un concorrente o di evocargli la possibilità di concludere un contratto sullo stesso oggetto non costituisce incitazione giusta l’art. 4 lit. a LCSl (CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art. 4 LCSl n. 18).

                                         In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di indizi di reato, senza necessità di approfondire il caso.

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         La reclamante ipotizza inoltre il reato di violazione del segreto di fabbrica o commerciale giusta l’art. 162 CP [secondo cui è punito chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire e chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 2 ss.)].

                                         3.4.2.

                                         Il procuratore pubblico, con riferimento a detto reato, ha ritenuto tardiva la querela per i fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 (decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 consid. 7.). La reclamante non contesta tale conclusione. Osserva anzi che per i fatti del citato periodo non aveva presentato querela.

                                         Al consid. 8. del decreto il magistrato inquirente ha indicato che occorreva valutare se fosse possibile aprire un procedimento penale in relazione a fatti che sarebbero avvenuti nel maggio 2024, per i quali la querela non sarebbe dunque stata tardiva.

                                         Oltre alla fattispecie sussunta agli art. 23 / 4 lit. a LCSl (pur non menzionati), il pubblico ministero sembra (in quanto non è chiaro) essersi confrontato con l’art. 162 CP (norma parimenti non menzionata) ritenendo che – in merito ai supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________ e le società __________ e __________, che sarebbero stati effettuati grazie alla conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente della RE 1 – tale ipotesi non fosse suffragata da alcun indizio: si doveva quindi reputare che non c’erano sufficienti elementi agli atti per concludere che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.

                                         Dagli atti risulta tuttavia che __________ era attivo, quale dipendente della RE 1, a __________ (doc. G, allegato alla querela), dove in seguito sarebbe stato attivo quale dipendente della __________, succursale di __________, luogo che avrebbe interessato – secondo la reclamante – diverse segnalazioni di incitamenti a rescindere i contratti. Il contratto di lavoro di __________ (doc. G, allegato alla querela), così come i contratti degli altri querelati (allegati alla querela), prevedeva inoltre l’obbligo del segreto professionale. Dalle email di cui al doc. L (allegato alla querela) sembrerebbe poi che ci sarebbero stati contatti con collaboratori della RE 1 da parte della __________ [in cui, come si evince dall’estratto del registro di commercio di quest’ultima (doc. I, allegato alla querela), lavorano altri ex dipendenti della RE 1].

                                         In queste circostanze, il decreto di non luogo a procedere è prematuro. Il procuratore pubblico deve approfondire i fatti e confrontarsi meglio con i presupposti dell’art. 162 CP, che implica in particolare un segreto, ovvero un fatto noto soltanto ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (DTF 142 II 268 consid. 5.2.2.1.; decisione TF 6B_364/2021 del 5.10.2022 consid. 4.3.1.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 8 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 162 CP n. 2), ritenuto che il segreto commerciale riguarda per esempio l’organizzazione e la lista dei clienti (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 19; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 162 CP n. 5).

                                         3.5.

                                         In considerazione delle implicazioni del principio ne bis in idem, si giustifica annullare il decreto 24.7.2024 nella sua interezza.

                                   4.   Il reclamo è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono compensate.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi è annullato ai sensi dei considerandi.

                                 §§   Gli atti dell’incarto NLP 2283/2024 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

                                 2.   Tassa di giustizia, spese ed indennità sono compensate.

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

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