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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2015 60.2015.92

April 23, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,949 words·~10 min·4

Summary

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. abuso di autorità

Full text

Incarto n. 60.2015.92  

Lugano 23 aprile 2015/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 11/12.3.2015 presentato da

RE 1

  contro

il decreto di non luogo a procedere 3.3.2015 emanato dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo scritto 27.2/2.3.2015 (NLP __________);

visto lo scritto 13/16.3.2015 del magistrato inquirente, mediante il quale comunica di riconfermarsi integralmente nella decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   RE 1, ingegnere automobilistico, lamenta il fatto che, a partire dal 2000, uno o più procuratori pubblici avrebbero deciso di non conferirgli più alcun mandato peritale in ambito di infortunistica stradale.

                                         Lo stesso ritiene di essere stato escluso, in maniera sistematica, dai procuratori pubblici - della sezione di polizia -, i quali conferirebbero i mandati per eseguire perizie giudiziarie ad un unico perito, discriminando in questo modo lo stesso RE 1.

                                  b.   Su tale questione, in data 8.6.2012, è stata presentata un’interrogazione al Consiglio di Stato, il quale – mediante la risposta 8.7.2014 – non ha ravvisato (sostanzialmente) irregolarità nel sistema di attribuzione dei mandati da parte del Ministero pubblico (cfr. doc. 1.B allegato al reclamo 11/12.3.2015).

                                   c.   RE 1 ha segnalato più volte il problema al Consiglio della Magistratura, che - da ultimo - con sentenza 23.1.2015 ha ricordato che l’art. 184 CPP attribuisce al magistrato titolare del procedimento la competenza di nominare un perito.

Nel merito il Consiglio della Magistratura ha poi determinato che il Ministero pubblico, tra il 2002 ed il 2012, avrebbe assegnato 43 casi, dei quali 23 affidati ad un unico perito e id restanti 20 ripartiti fra sei diversi periti, precisando che tali cifre non contemplano i mandati assegnati direttamente dalla polizia.

Pur non ravvisando un comportamento contrario alla legalità, il Consiglio ha esortato il Ministero pubblico “affinché si adoperi per ripartire, fra i diversi professionisti disponibili, nel modo migliore possibile questi mandati peritali così da fugare, a priori, l’insorgere di qualsiasi sospetto di favoritismo o di altra natura” (sentenza 23.1.2015, p. 3, inc. CdM __________).

                                  d.   Con scritto 3/11.3.2014 RE 1 ha chiesto al procuratore generale un incontro al fine di risolvere il problema relativo ai mandati peritali in materia di infortunistiche del traffico, nell’ambito di quali lo stesso RE 1 verrebbe – sistematicamente – escluso da tutti i procuratori pubblici.

Per tale questione è stato aperto dal Ministero pubblico un incarto di carattere amministrativo (inc. AMM __________).

                                   e.   Nell’ambito di tale incarto e sulla scorta di quanto sancito dal Consiglio della Magistratura nella sentenza di cui sopra, il procuratore generale, con scritto 13.2.2015, ha comunicato a RE 1 di aver “esortato i magistrati della sezione polizia affinché si adoperino per ripartire, fra i diversi professionisti disponibili i mandati peritali”, precisando di attivarsi per verificarne l’applicazione nell’ambito dei rendiconti annuali.

Il procuratore generale ha ritenuto invece che non sarebbero “dati gli estremi per l’apertura di un procedimento per abuso di autorità per le ragioni menzionate nella suddetta sentenza del Consiglio della Magistratura” (inc. AMM __________).

                                    f.   In data 27.2./2.3.2015 RE 1 ha contestato lo scritto di cui al considerando precendente, affermando che “quanto accertato e le relative conseguenze – il centinaio di casi e la mia totale esclusione dai mandati peritali giudiziari – sono di considerevole entità”, ciò che comporterebbe la sussistenza di tutti gli estremi per l’apertura di un procedimento, indipendentemente dalla sentenza del Consiglio della Magistratura.

                                  g.   A seguito di tale scritto il Ministero pubblico ha aperto un incarto penale (inc. MP __________), nell’ambito del quale, il procuratore generale, in data 3.3.2015, ha confermato a RE 1 di non ritenere “dati gli estremi per l’apertura di un’istruzione, i Magistrati avendo agito nell’ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni procedurali”, infomandolo altresì che tale scritto era da considerare alla stregua di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

                                  h.   Con gravame 11/12.3.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione 3.3.2015 chiedendone l’annullamento e l’apertura dell’istruzione.

Il reclamante, dopo aver ripercorso i fatti, in particolare in merito all’interrogazione al Consiglio di Stato ed all’ulteriore corrispondenza intercorsa, afferma che, dal sito internet dell’ing. __________, risulterebbe un’attribuzione a quest’ultimo di circa un centinaio di mandati in materia penale.

Tale dato sarebbe noto a tutte le autorità occupatesi della questione e dimostrerebbe che la discriminazione asseritamente subita in questi anni sia “voluta” e non una semplice “coincidenza” (reclamo 11/12.3.2015, p. 3).

Afferma che in base al principio di indipendenza dei magistrati, l’attività dell’autorità penale dovrebbe fondarsi “esclusivamente sul diritto e sull’equità, senza essere soggetta all’influenza di fattori estranei all’analisi del singolo procedimento penale né ad istruzioni da parte di altre autorità” (reclamo 11/12.3.2015, p. 4).

In siffatte circostanze, i procuratori pubblici, proprio per il rispetto dovuto anche da loro all’indipendenza, “non sono e non erano legittimati a decidere regole (affidamento dei mandati peritali ad un unico perito privilegiato) al di fuori del singolo procedimento penale di loro specifica competenza” (reclamo 11/12.3.2015, p. 4).

Ritiene che agendo in tale modo, i procuratori pubblici, avrebbero violato la Costituzione federale, nonché commesso un abuso di autorità ex art. 312 CP.

Delle ulteriori argomentazioni addotte dal reclamante, si dirà, laddove necessario, nei considerandi successivi.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato l’11/12.3.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 3.3.2015 (NLP __________), è tempestivo e proponibile.

                                         Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate.

                                         1.3.

                                         RE 1 nel reclamo che qui ci occupa, in merito al conferimento dei mandati peritali, è l’abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP, secondo cui sono puniti i membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6).

                                         Tale disposizione protegge, da una parte, l’interesse dello Stato a disporre di membri/funzionari leali e, dall’altra, l’interesse dei cittadini a non essere esposti ad un potere statale incontrollato ed arbitrario (PC – CP, art. 312 CP n. 3).

                                         RE 1, quale destinatario della decisione impugnata che reputa che non siano dati “gli estremi per l’apertura di un’istruzione, i Magistrati avendo agito nell’ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni procedurali” (NLP __________), è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del suddetto giudizio.

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

                                   3.   3.1.

                                         Il procuratore generale, nel decreto di non luogo a procedere 3.3.2015 impugnato, non fa alcun riferimento ad ipotesi di reato, ritenendo che non sarebbero dati gli estremi per l’apertura di un’istruzione, avendo i magistrati inquirenti agito nell’ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni procedurali (NLP __________).

                                         Tuttavia, nello scritto (13.2.2015) precedente il decreto impugnato, il magistrato inquirente aveva comunicato a RE 1 che non sarebbero “dati gli estremi per l’apertura di un procedimento per abuso di autorità per le ragioni menzionate nella (...) sentenza del Consiglio della Magistratura” (inc. AMM __________)

                                         3.2.

                                         In siffatte circostanze, considerato che la comunicazione 27.2/2.3.2015 di RE 1 che ha dato avvio al procedimento penale qui in questione, è stata inviata in risposta allo scritto 13.2.2015 di cui sopra, ed in assenza di altre precise indicazioni, in questa sede si può esaminare unicamente l’ipotesi di reato di abuso di autorità, anche senza espresso riferimento nel NLP __________.

                                         3.3.

                                         Ora, anche a prescindere dal fatto che nel gravame il reclamante non si confronta con i presupposti oggettivi e soggettivi di tale reato, e neppure indica contro chi lo ipotizzerebbe, parlando in generale dei “procuratori pubblici della sezione di Polizia” (cfr. reclamo 11/12.3.2015, p. 6), dagli atti non emergono circostanze concrete che permettano di giungere alla conclusione che nell’ambito dell’attribuzione dei mandati peritali - i procuratori pubblici abbiano abusato del loro potere arrecando danno a RE 1,

Non va inoltre dimenticato, come ritenuto dal Consiglio della Magistratura, che ai procuratori pubblici non può essere imposta la scelta di un perito piuttosto che un altro nell’attribuzione dei mandati, ciò né dal procuratore generale, né - come visto - dal Consiglio stesso.

L’art. 184 cpv. 1 CPP, secondo cui il perito è nominato da chi dirige il procedimento, attribuisce infatti proprio al procuratore pubblico, nell’ambito delle inchieste penali che dirige, la competenza esclusiva di nominare un perito, di sua scelta, laddove sia necessario.

                                         In siffatte circostanze, questa Corte non può far altro che confermare quanto ritenuto dal procuratore generale nel decreto impugnato.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 312 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

].

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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