Incarto n. 60.2014.31
Lugano 27 febbraio 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.02.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale CRP __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria civile di cui agli __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 22.08.2005 la PI 5, con sede __________ (di seguito PI 5), attiva nel campo dell’intermediazione e della consulenza finanziaria, ha acquistato il 72% del pacchetto azionario della __________, con sede a __________, attiva nell’ambito della gestione finanziaria, di cui (in quel periodo) era presidente PI 2.
La PI 5 e PI 2 hanno contestualmente sottoscritto una convenzione in cui sono stati in particolare pattuiti i termini della fusione per assorbimento della __________, l’assunzione di PI 3, figlio di PI 2, alle dipendenze della PI 5 e una clausola con un impegno di confidenzialità e di divieto di concorrenza in capo ad PI 2.
Nel mese di dicembre 2009 PI 2 ha permutato 28 azioni di sua proprietà (corrispondente al 28% dell’intero capitale sociale) di __________ con il 6% delle azioni della PI 5.
La PI 5, con effetto dall’1.01.2010, ha ripreso gli attivi e i passivi della __________, la quale è stata cancellata dal registro di commercio il 29.03.2010.
Dal mese di giugno 2010 i rapporti tra la PI 5 e PI 2 si sono incrinati.
Il 20.07.2010 PI 2 ha dato le sue dimissioni dalla carica di membro del CdA della PI 5, cui sono seguite le dimissioni del figlio PI 3 e di due segretarie amministrative.
1.2.
In data 17.09.2010 il pretore del distretto di __________, Francesco Trezzini, su istanza promossa il medesimo giorno dalla PI 5 contro PI 3 ha in particolare fatto obbligo, in via supercautelare, a quest’ultimo "(…) di astenersi nel modo più assoluto dal sollecitare la clientela gestita dalla società a revocare il mandato di gestione, dal prestare qualsiasi consulenza e/o apporto clientela, anche a titolo gratuito, a banche, società finanziarie o gestori patrimoniali operanti sulla piazza svizzera o italiana e più in generale dal compiere qualsiasi atto di concorrenza diretta o indiretta alla società o pregiudizievole per il patrimonio, la redditività e la reputazione di quest’ultima.(…)", sotto la comminatoria dell’art. 292 CP (copia decreto 17.09.2010, p. 1 e 2, __________, doc. 15 annesso alla denuncia/querela penale 13/14.10.2010, AI 1 – inc. ABB __________).
1.3.
Con esposto 13/14.10.2010 la PI 5 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di PI 2 e del di lui figlio PI 3 per le ipotesi di reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) e violazione della LCSl (art. 4 e art. 23 LCSl).
La denunciante/querelante ha in sostanza sostenuto che i denunciati/querelati avrebbero indotto alcuni suoi clienti ad abbandonare la società allo scopo di gestire personalmente i loro averi in violazione dell’art. 12 della convenzione 22.08.2005, delle norme sulla concorrenza sleale (art. 4 in relazione all’art. 23 LCSl) e del decreto pretorile 17.09.2010 (__________) ai sensi dell’art. 292 CP.
Ha in particolare evidenziato "(…) la strana coincidenza tra la fuga di clientela e la costituzione qualche settimana prima di una nuova società di gestione patrimoniale, tale __________, __________, amministrata dal signor PI 4, persona ben conosciuta al qui denunciato PI 2 " (denuncia/querela penale 13/14.10.2010, p. 4, AI 1 – inc. ABB __________).
1.4.
In data 30/31.12.2010, richiamando il contenuto della sua denuncia/querela 13/14.10.2010, la PI 5 ha presentato un’ulteriore denuncia penale nei confronti di PI 2, di PI 3 e di PI 4 (il quale è presidente con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________, società costituita il __________, il cui scopo è l'amministrazione e la gestione di patrimoni per conto di terzi, la consulenza, lo svolgimento di ogni operazione finanziaria e di intermediazione) per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita.
A suo dire PI 2 e suo figlio PI 3 non avrebbero riconsegnato alla società tutta la documentazione in loro possesso nel momento in cui avevano cessato la loro collaborazione, riferendosi in particolare a certificati azionari inerenti a società gestite dalla stessa PI 5, i quali sarebbero verosimilmente stati sottratti e trasmessi ad PI 4 senza autorizzazione rispettivamente sarebbero stati consegnati brevi manu ai clienti senza autorizzazione e senza comunicazione alla PI 5 (la quale li custodirebbe fiduciariamente in qualità di depositaria per conto degli stessi clienti).
1.5.
Esperiti i necessari atti istruttori, in data 24.06.2011 il procuratore pubblico, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono giusta gli art. 319 ss. CPP.
1.6.
Con sentenza 13.09.2011 (inc. __________) il pretore della Pretura del distretto di __________, Francesco Trezzini, ha confermato il decreto supercautelare del 17.09.2010, assegnando parimenti un termine di novanta giorni alla PI 5 per proporre l’azione di merito.
1.7.
Il 6.12.2011 il patrocinatore di PI 5 ha trasmesso al procuratore pubblico un referto peritale di medesima data, chiedendo l’estensione dell’istruzione a carico di PI 2 al reato di amministrazione infedele ex art. 158 cifra 1 CP, avendo a suo dire violato le sue incombenze derivanti dalla sua funzione di amministratore nella sua veste di direttore di __________ rispettivamente di direttore e membro di PI 5 (art. 717 cpv. 1 CO), quantificando il presunto danno subito in circa CHF 1'100'000.-- / 1'200'000.-- come indicato nella perizia.
1.8.
In data 23.12.2011 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di PI 2, di PI 3 e di PI 4 per i reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele, disobbedienza a decisioni dell’autorità e violazione alla LCSl (ABB __________).
1.9.
Contro il summenzionato decreto la PI 5 ha presentato reclamo a questa Corte, che lo ha respinto, per quanto ricevibile, con decisione 13.08.2012 (inc. CRP __________).
1.10.
La PI 5 ha impugnato la decisione di questa Corte con ricorso al Tribunale federale, che – nella misura della sua ammissibilità – lo ha respinto (decisione TF __________ del __________).
2. Con scritto 4/5.02.2014 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato. Il medesimo è stato richiamato con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria delle cause civili ordinarie di cui agli incarti __________ e __________ – promosse con petizione 12.12.2011 da PI 2 contro PI 3, postulando la sua condanna al pagamento dell’importo di CHF 10 milioni oltre accessori, rispettivamente con petizione 30.08.2012 contro PI 4 e PI 5, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di CHF 5 milioni oltre accessori, fondando, in entrambe le procedure, la sua pretesa su un’asserita responsabilità contrattuale e delittuale – per le motivazioni contenute negli scritti degli avv. PR 1, avv. PR 3 e avv. PR 2 (istanza 4/5.02.2014, doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a – doc. CRP 1.c ivi annessi).
Dai predetti scritti emerge in particolare che vi sarebbe una stretta connessione tra i due procedimenti civili pendenti presso la Pretura istante e il summenzionato procedimento penale sfociato nell’ABB __________ (confermato con decisione 13.08.2012 di questa Corte, inc. CRP __________ e dal Tribunale federale), avendo la PI 2, a sostegno della sua tesi in ambito civile, ripreso i medesimi elementi fattuali esposti in sede penale.
L’avv. PR 2 (patrocinatore di PI 3) e l’avv. PR 1 (patrocinatore di PI 2), con riferimento al richiamo dell’incarto penale CRP __________, hanno in particolare precisato che "(…) Si ritiene che allo stato attuale l’incarto del Ministero Pubblico contenga tutti gli atti di ogni grado di giudizio. Se così fosse si potrebbe oggi rinunciare al richiamo degli atti dalla CRP, formulato in un momento in cui l’incarto, o parte di esso, si trovava presso quella autorità. Il richiamo atti dalla CRP è quindi da considerarsi sussidiario e da confermare solo nella misura in cui l’incarto presso il Ministero Pubblico non fosse completo" (copia scritto 24.01.2014 dell’avv. PR 1, p. 3, doc. CRP 1.a e copia scritto 24.01.2014 dell’avv. PR 2, p. 3, doc. CRP 1.b).
L’avv. PR 3 (patrocinatore di PI 4), dal canto suo, chiede in particolare di acquisire agli atti il fascicolo completo dell’incarto CRP __________, senza escludere alcun documento (scritto 29.01.2014, doc. CRP 1.c).
3. Con decisione 27.02.2014 questa Corte ha accolto l’istanza 4/5.02.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto ABB __________ di cui si è detto sopra (inc. CRP __________).
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare il contenuto dell’incarto CRP __________ e le motivazioni addotte nella presente richiesta – appare sia data una stretta connessione tra i procedimenti civili pendenti presso la Pretura istante (__________e __________) e quello penale nel frattempo archiviato (inc. CRP __________): tutti e tre i procedimenti traggono le loro origini dal medesimo complesso dei fatti. Le parti coinvolte in entrambe le sedi sono inoltre le stesse: PI 2, attrice nei procedimenti civili, era reclamante in quello penale, mentre PI 3 rispettivamente PI 4 ed PI 5, convenuti in ambito civile, avevano assunto la veste di imputati nel procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato.
Ne discende che gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale CRP __________ viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo la presente richiesta in stretta connessione con la decisione 27.02.2014 emanata da questa Corte (inc. CRP __________).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera