Incarto n. 60.2012.82
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.3.2012 presentato dalla
RE 1
in relazione
al decreto di abbandono 24.2.2012 emanato dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, a seguito di opposizione 24.1.2012 al decreto d’accusa 20.1.2012 (DA __________) emanato nei confronti di PI 1, __________, per titolo di infrazione alla LCStr (ABB __________);
richiamate le osservazioni 22/26.3.2012 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, e 25/27.4.2012 (replica) della RE 1, mediante le quali l’autorità contesta la legittimazione del reclamante, mentre il tenente __________, della RE 1, ritiene di essere “parte interessata” e si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato che PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 14.9.2011, in territorio di __________, la RE 1, e per essa il tenente __________, ha posto in contravvenzione PI 1, conducente della vettura __________ targata TI __________, in quanto quest’ultima era parcheggiata sul marciapiede davanti all’entrata del Municipio.
In data 19.12.2011, trascorso il termine per il pagamento della multa secondo la procedura disciplinare ed atteso l’avvio della procedura ordinaria, la conducente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha presentato osservazioni all’intimazione di contravvenzione 5.12.2011 (multa no. __________), confermando la sua presenza allo sportello della cancelleria comunale per una pratica privata. Sosta che a suo dire – sarebbe durata al massimo tre minuti.
La RE 1, con scritto 20.12.2011, ha trasmesso l’incarto alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, presentando delle brevi contro-osservazioni.
b. Con decreto 20.1.2012, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha posto in stato d’accusa PI 1, proponendo la sua condanna al pagamento di una multa di CHF 120.--, per infrazione alla LCStr (DA __________).
In data 24.1.2012 PI 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto.
Con decisione 24.2.2012 - richiamati gli art. 1 cpv. 1 e 2 della LPcontr, gli art. 17, 319 ss. e 357 cpv. 3 CPP, visti la LCStr, le relative ordinanze d’esecuzione, il CPP, la LACS e il relativo regolamento, la LPcontr e la LOG - la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha decretato l’abbandono nei confronti di PI 1, annullando il decreto d’accusa di cui sopra, in considerazione della lieve entità della trasgressione (ABB __________).
c. Con tempestivo gravame la RE 1, e per essa il tenente __________, chiede l’annullamento del decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________), con contestuale conferma del decreto d’accusa 20.1.2012 (DA __________).
Lo stesso, dopo aver ripreso i fatti imputati a PI 1, contesta la conclusione a cui è giunta la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, posto come l’infrazione commessa non possa essere ritenuta di lieve entità. Infatti, “il veicolo parcheggiato ostruiva (oltre all’unico accesso veicolare al Municipio) completamente il marciapiede. Ciò avveniva in un momento di traffico di punta, a pochi metri da uno dei passaggi pedonali ritenuto tra i più pericolosi del Cantone e in una piazza con un transito di oltre 30'000 veicoli al giorno” (reclamo 5/6.3.2012, p. 2).
Ritiene infine che il perturbamento al transito dei pedoni è durato al minino dalle ore 18.10 alle ore 18.20, motivo per cui l’infrazione non può quindi essere considerata lieve.
Delle ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, e della replica della RE 1 si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
1.2.1.
Il gravame - inoltrato tempestivamente il 5/6.3.2012– è stato presentato avverso il decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________) emanato dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.
1.2.2.
La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge del 20.04.2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 7 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985, LACS, RU 7.4.2.1.).
La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4 lit. f del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999, RLACS, RU 7.4.2.1.1.).
1.2.3.
Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).
Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato (art. 357 cpv. 3 CPP).
1.2.4.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
La Corte dei reclami penali è dunque competente, in applicazione (anche) dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, a decidere il gravame.
1.2.5.
Il reclamo contro il decreto di abbandono deve essere accolto, segnatamente, in presenza di indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico o delle autorità delle contravvenzioni) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP), in difetto di cause esimenti (art. 319 cpv. 1 lit. c CPP), qualora sono realizzati presupposti processuali negati dal procuratore pubblico rispettivamente non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) oppure, infine, quando è stata applicata a torto una disposizione legale che prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione (art. 319 cpv. 1 lit. e CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
2. Il gravame, inoltrato il 5/6.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Nella fattispecie si pone anzitutto la questione riguardante la legittimazione della RE 1 ad impugnare detta decisione.
3. 3.1.
Il gravame che qui ci occupa è stato presentato da __________, nella sua qualità di tenente della RE 1, in materia di contravvenzioni.
Come detto sopra, le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).
Tra le autorità amministrative di cui sopra vi sono le Polizie comunali, e ciò in virtù dell’art. 6 cpv. 1 lit. b RLACS, secondo cui le Polizie comunali esercitano le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare constatano le infrazioni alle norme della circolazione e perseguono secondo procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS.
Nell’ambito quindi del perseguimento delle infrazioni alla LCStr, la Polizia comunale dispone dei poteri del pubblico ministero.
3.2.
La legittimazione ad interporre ricorso da parte del pubblico ministero è retta dall’art. 381 CPP, il quale al cpv. 1 prevede che il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.
Tuttavia, per quanto concerne la legittimazione nell’ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni, le autorità amministrative istituite per il perseguimento delle stesse non godono di quanto previsto per il ministero pubblico ai sensi della disposizione di cui sopra.
Il cpv. 3 dell’art. 381 CPP sancisce infatti che sono la Confederazione e i Cantoni che designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della procedura penale contravvenzionale.
Il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere inoltrato in ogni caso unicamente da un pubblico ministero (Commentario CPP - M. MINI, art. 381 CPP n. 8).
3.3.
Il Cantone Ticino non ha previsto alcuna norma al riguardo, non definendo quindi in maniera chiara ed univoca la legittimazione o meno della Polizia ad impugnare un decreto di non luogo a procedere/abbandono emanato dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in materia di contravvenzioni.
L’art. 6 cpv. 1 lit. b RLACS parla infatti unicamente di “constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico”, ciò che non può essere interpretato come una legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 381 cpv. 3 CPP.
4.In siffatte circostanze ed in assenza di una chiara base legale che attribuisca la legittimazione alla Polizia nel senso indicato al considerando precedente, il presente reclamo non può che essere dichiarato irricevibile, ciò che permette a questa Corte di prescindere da un esame del merito.
5. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, non avendo PI 1, presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 322, 357, 381, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera