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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.03.2012 60.2012.8

March 5, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·5,759 words·~29 min·4

Summary

Reclamo contro decisione del GPC che ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva del detenuto con turba psichica, privo di agganci al nostro territorio e di una sufficiente rete psico-sociale che lo sostenga. assistenza giudiziaria

Full text

Incarto n. 60.2012.8  

Lugano 5 marzo 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/11.01.2012 presentato da

RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano, patr. da: avv. PR 1,  

contro  

la decisione 29.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di liberazione condizionale (inc. GPC 400.2011.93);

richiamate le osservazioni 19/20.01.2012 del procuratore pubblico e 19/20.01.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi concludenti per la reiezione del gravame;

rilevato che il termine per un'eventuale replica da parte di RE 1 è decorso infruttuoso;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 23.07.2008 la Corte delle assise criminali ha giudicato RE 1 autore colpevole di omicidio intenzionale, ripetuto sequestro di persona e rapimento (in parte aggravato), lesioni personali semplici aggravate e turbamento della pace dei defunti, tutti reati perpetrati contro il proprio fratello; riconosciuta una lieve scemata imputabilità, lo ha quindi condannato alla pena detentiva di sette anni e sei mesi. La Corte ha inoltre ordinato a favore del condannato il trattamento ambulatoriale per la durata di cinque anni (inc. TPC 72.2008.6).

                                         Con decisione 3.11.2008 (cresciuta in giudicato il 14.01.2009) l'allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha confermato il giudizio di prima istanza, respingendo, per quanto ricevibile, il ricorso interposto dal condannato (inc. CCRP 17.2008.58).

                                  b.   Ritenuto che RE 1 ha iniziato l'espiazione della pena il 23.07.2008, in base al calcolo dell'esecuzione della pena, dedotto il carcere preventivo sofferto, il 1/3 della pena è stato raggiunto il 7.07.2009, la metà pena il 6.10.2010 e i 2/3 per la liberazione condizionale il 5.01.2012. Il termine per la fine dell'espiazione della pena è previsto per il 6.07.2014.

                                   c.   Nell'ambito della procedura, avviata d'ufficio, per l'esame della liberazione condizionale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i preavvisi delle autorità interessate.

                                         In data 18.11.2011 il direttore aggiunto delle Strutture carcerarie cantonali ha considerato il comportamento di RE 1 in carcere nella norma malgrado avesse subito un'ammonizione scritta il 20.12.2010 per vie di fatto, dimostrasse frequentemente atteggiamenti polemici e non svolgesse per scelta di quest'ultimo attività alcuna. Ha rilevato come il qui reclamante sia da considerare uno straniero privo di agganci sul nostro territorio, al quale infatti l'autorità amministrativa competente ha revocato in data 30.12.2008 il permesso di domicilio "C". Ha evidenziato infine come RE 1 "potrebbe domiciliarsi tra il __________ e __________, zona che conosce molto bene e gli è familiare" e che "l'OS di riferimento in collaborazione del tutore __________, nonché del legale di RE 1, si stanno occupando di questo aspetto", così che in conclusione ha formulato un preavviso favorevole "a condizione che [RE 1, ndr] venga preso a carico e seguito dall'ASL, inoltre lasci legalmente il nostro territorio" (scritto 18.11.2011 del direttore aggiunto delle Strutture carcerarie).

                                         La capoufficio e l'operatore sociale dell'Ufficio di patronato, pur rilevando che RE 1 in carcere ha sempre rifiutato di svolgere una qualsiasi attività, ha un' "indole piuttosto antisociale" (egli comunque non creerebbe, a loro avviso, particolari problemi), è "spesso polemico e scontroso" (tant'è, come da loro riconosciuto, i contatti con l'operatore sociale sarebbero sempre stati difficili per la di lui mancanza di collaborazione e motivazione) ed ha rifiutato in esecuzione di pena di seguire una terapia psicologica, il 22.11.2011 hanno formulato un preavviso positivo, alla condizione che "al momento della liberazione, l'interessato dovrà essere accompagnato (operatore sociale - tutore - avvocato) al nuovo comune di domicilio, dove sarà previsto un passaggio di informazioni" (scritto 22.11.2011 dell'Ufficio di Patronato, p. 2). Ciò sulla base del fatto di avere, unitamente al direttore aggiunto delle strutture carcerarie, al tutore e al patrocinatore del reclamante proposto "all'interessato un progetto concreto per il rientro in Italia" al quale RE 1 "sembrava aderire positivamente". In sostanza l'Ufficio di Patronato si sarebbe impegnato, in caso di concessione della liberazione condizionale, "a contattare un comune tra __________ e __________ disposto a domiciliare RE 1" e "considerata la problematica psichiatrica" a "segnalare il caso all'ASL della regione __________ nonché al servizio sociale del comune di domicilio"; il tutore, dal canto suo avrebbe provveduto "a sistemare l'aspetto economico con l'AI", affinché RE 1 dopo la sua scarcerazione possa nuovamente percepire la propria rendita d'invalidità come precedentemente al suo arresto. Di conseguenza il reclamante, a loro avviso, "così integrato nella rete sociale e medica italiana (...) potrebbe essere in grado di reinserirsi in modo corretto nella società, e la prognosi non risulterebbe dunque negativa" (scritto 22.11.2011 dell'Ufficio di Patronato, p. 1).

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure raccolto il rapporto 28.11.2011 del dr. __________, del servizio di psichiatria delle Strutture carcerare ticinesi, del cui contenuto si dirà nei considerandi in diritto.

                                         Infine nella seduta 23.12.2011 - senza che il reclamante abbia chiesto di essere preventivamente sentito - la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi ha formulato un preavviso positivo. Conclusione questa a cui essa è giunta asserendo - peraltro succintamente - che "la Commissione ha ritenuto l'estrema particolarità di questo caso umano e sulla base della situazione personale di RE 1 ha considerato che, nonostante l'attitudine non sempre positiva durante l'espiazione, in specie il rifiuto del trattamento ambulatoriale ordinato, non sussista un reale pericolo di recidiva o altra circostanza che osti alla sua liberazione condizionale". Inoltre ha precisato che "alla valutazione positiva della Commissione ha concorso in misura determinante la disponibilità del difensore avv. PR 1 a collaborare, facendosi parte attiva, nella necessaria presa a carico dell'interessato da parte dei servizi sociali della zona __________ - __________ - __________, in cui egli [RE 1, ndr] intende trasferirsi" (preavviso 23.12.2011 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi).

                                  d.   In data 21.12.2011 il reclamante è stato sentito dalla segretaria giudiziaria dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. In quell'occasione, preso atto dei preavvisi favorevoli espressi dalle autorità interpellate competenti per la liberazione condizionale, RE 1 ha preliminarmente consegnato all'interrogante una sua richiesta di trasferimento in sezione aperta di data 22.11.2010 (ove egli si metteva a disposizione per lavorare all'orto o come scopino) preavvisata favorevolmente dall'operatore sociale e che non avrebbe avuto alcun riscontro. Ha dipoi rilevato di non aver svolto attività lavorativa in carcere (chiuso) in quanto, a suo dire, non gli sarebbe stato proposto nulla. In questo senso ha lamentato una carenza di visite da parte del proprio tutore e del patronato e una mancanza di aiuto concreto da parte di questi ultimi. Ha evidenziato di aver avuto visite e sostegno unicamente da una non meglio precisata __________ di __________ e del proprio patrocinatore, avv. PR 1. Ha rilevato di non aver seguito una terapia siccome da lui ritenuta inutile e di aver avuto difficoltà a sopportare la vicinanza degli altri detenuti.

                                   e.   Con decisione 29.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale a RE 1.

                                         Riassunti le motivazioni e il dispositivo della condanna del Tribunale di primo grado, le conclusioni delle due perizie psichiatriche a cui il reclamante è stato sottoposto prima del giudizio di merito, ricordato il di lui difficile vissuto e riepilogate le norme applicabili, il giudice dei provvedimenti coercitivi è giunto a formulare una prognosi negativa in relazione al pericolo di recidiva.

                                         In buona sostanza, non condividendo (né comprendendo) il parere espresso dalla Commissione per i condannati pericolosi, visti l'accertata problematica psichiatrica di RE 1, il di lui rifiuto a sottoporsi in carcere al trattamento ambulatoriale ordinato dalla Corte del merito, il suo mancato riconoscimento del reato commesso, la sua asserita ma non convincente disponibilità a sottoporsi ad una terapia ambulatoriale da parte delle competenti autorità italiane comunque non ancora prevista in un progetto concreto e dettagliato concordato con uno specialista - il giudice ha concluso per la presenza di un alto rischio di recidiva e della pericolosità pubblica dell'interessato.

                                    f.   RE 1 insorge con esposto 10/11.01.2012 contro la suddetta decisione postulando in via principale la propria liberazione condizionale e in via subordinata la concessione della stessa con l'assegnazione di un termine di 90 giorni (o altro) affinché venga avviata una terapia psichiatrica all'interno del carcere e una presa a carico sociale e psichiatrica in Italia, venga prodotta la prova dell'esistenza di un alloggio in Italia e (eventualmente) venga avviata un'attività lavorativa in carcere. In via ancor più subordinata chiede che l'incarto venga retrocesso al giudice dei provvedimenti coercitivi per nuovo esame e nuova decisione.

                                         Pur ammettendo di non avere in carcere né seguito una terapia psichiatrica né lavorato, il reclamante evidenzia che da parte delle strutture preposte e/o delle persone intervenute in esecuzione di pena mai è sorto alcun segnale che lo "rendesse attenti sul fatto che l'andamento dell'espiazione della pena sarebbe stato giudicato incompatibile con la liberazione condizionale" (reclamo 10/11.01.2012, p. 2). Di fatto rileva come i preavvisi espressi al proposito siano stati tutti favorevoli.

                                         Sostiene che il suo disinteresse per un approccio terapeutico farebbe parte della sua personalità "ruvida e poco incline a terapie" e che non darebbe adito di conseguenza ad una diagnosi di pericolosità da parte sua.

                                         Invoca la parità di trattamento verso innumerevoli (non meglio precisati) altri casi di detenuti, a suo dire, giudicati pericolosi, e che avrebbero beneficiato della liberazione condizionale ai 2/3 della pena "in assenza di pericolo di recidiva, siccome allontanati dalla Svizzera" (reclamo 10/11.01.2012, p. 3).

                                         Sottolinea il suo stato di invalido e che come tale non gli si può rimproverare di non avere avuto un'attività lavorativa nel penitenziario.

                                         Evidenzia come egli non debba soffrire delle eventuali carenze da parte delle preposte istanze che avrebbero dovuto "insistere per l'avvio della terapia" rendendolo attento "sulle nefaste conseguenze di un disinteresse nei confronti della stessa" (reclamo 10/11.01.2012, p. 4).

                                         Infine chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e del giudice dei provvedimenti coercitivi, si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP).

                                         Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 10/11.01.2012, contro la decisione 29.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 30.12.2011, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         L'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà - per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi -, secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

                                         La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 n. 12; Commentaire romand, Code pénal I - A. KUHN, art. 86 n. 16). Si tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4., 6B_714/2010 del 4.01.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 cons. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1801).

                                   3.   3.1.

                                         Pacifico è, nel caso concreto, che i 2/3 dell'espiazione della pena sono intervenuti lo scorso 5.01.2012. Si rileva nondimeno che RE 1 non ha nel frattempo beneficiato di alcuna forma di alleggerimento del regime progressivo, in quanto considerato uno straniero senza agganci al nostro territorio e colpito da un ordine di allontanamento a seguito della decisione 30.12.2008 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona gli ha revocato il permesso di domicilio "C".

                                         In carcere in data 20.12.2010 egli ha ricevuto un'ammonizione scritta per vie di fatto, per essere rimasto coinvolto in una colluttazione con un altro detenuto. Trattasi di una sanzione disciplinare che, come visto sopra, non riveste una gravità tale da avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. La stessa può nondimeno essere presa in considerazione nella valutazione della prognosi sulla futura condotta in libertà. Prognosi questa da effettuarsi al momento della decisione da prendere in tal senso.

                                         3.2.

                                         Come si evince dalla sentenza 23.07.2008 del Tribunale di primo grado (inc. TPC 72.2008.6) nonché da quella resa dall'allora CCRP di data 3.11.2008 (inc. CCRP 17.2008.58), RE 1 (__________.1949), cittadino italiano, cresciuto in seno a diversi istituti del suo paese d'origine, ha alle spalle un difficilissimo vissuto, caratterizzato dalla quasi totale mancanza delle figure genitoriali e da una povertà affettiva negli anni dell'infanzia, dell'adolescenza e anche nell'età adulta, che lo ha visto crollare in un pesante alcolismo. Al di là del legame instaurato con il fratello __________ (per la cui uccisione il reclamante si trova in espiazione di pena) - colpito da un importante ritardo nello sviluppo psicomotorio e pure lui cresciuto in seno a vari istituti - RE 1 non ha sviluppato rapporti particolari con altri familiari, né ha fondato una propria famiglia. Affetto da un ritardo nello sviluppo dell'intelligenza il reclamante non ha frequentato le scuole dell'obbligo e dopo l'apprendimento di nozioni base è stato iniziato alla professione di falegname nel laboratorio dell'istituto che lo ha accolto sino all'età di 17 anni. In seguito, lasciato tale istituto, ha lavorato nel settore della ristorazione in Italia.

                                         Nel corso degli anni settanta egli si è impiegato in Svizzera quale cuoco in vari esercizi pubblici del __________ e del __________. Nel 1987 è divenuto inabile al lavoro e dal 1989, all'età di 40 anni, ha beneficiato di una rendita completa di invalidità accordatagli a seguito del suo etilismo. In effetti dal 1987 in poi egli ha subito diversi ricoveri in vari nosocomi e strutture dedicate al recupero di persone con problemi di dipendenza, a seguito del suo cronico abuso etilico. Nel 1996 egli è stato sottoposto a tutela. Nel 1997, a seguito di una brutta frattura al femore conseguente ad una caduta, ha subito un danno permanente con una gamba più corta dell'altra di alcuni centimetri, così che egli necessita del sostegno di una stampella per camminare.

                                         RE 1, a seguito dei gravi fatti per cui è stato chiamato a rispondere e prima del giudizio di primo grado, è stato sottoposto a due perizie psichiatriche.

                                         Nella prima, richiesta dal Ministero pubblico al dott. __________, quest'ultimo ha diagnosticato un disturbo di personalità misto persistente da anni e che non avrebbe avuto conseguenze rilevanti riguardo ai fatti imputati. Di conseguenza, a mente del perito, RE 1 sarebbe stato totalmente in grado di valutare il carattere illecito e di agire secondo tale valutazione, così da non aver delinquito in stato di scemata imputabilità di alcun grado (cfr. perizia 17.05.2007, AI 6.15, p. 35-36). Giudizio questo poi da lui rettificato in aula a fronte dell'accertata alterazione alcolica del qui reclamante al momento dei fatti, per cui il perito ha concluso per una scemata imputabilità di grado lieve (cfr. sentenza 23.07.2008 della Corte delle assise criminali, p. 46). Per quanto attiene al rischio di recidiva il dott. __________ lo ha ritenuto ridotto ma non completamente escluso. Ha altresì rilevato che "il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del prevenuto non è collegato ad una turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata" (cfr. perizia 17.05.2007, AI 6.15, p. 37). Sennonché in relazione al quesito peritale relativo alla necessità di ordinare misure terapeutiche il dott. __________ ha sostenuto che "ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica ed i fatti in oggetto si porrebbe in una prima fase un trattamento stazionario, per esempio presso la clinica psichiatrica cantonale ed in seguito un trattamento ambulatoriale presso i servizi presenti sul territorio" (cfr. perizia 17.05.2007, AI 6.15, p. 38).

                                         La seconda perizia, richiesta dal presidente della Corte delle assise criminali al dott. __________, medico capo dell'Unité d'expertises del dipartimento di psichiatria del __________, ha confermato la presenza nel qui reclamante di un disturbo di personalità non specificato con tratti persecutori in un soggetto con un'intelligenza limite e affetto da una dipendenza da alcool (cfr. perizia 30.06.2008 del dott. __________, p. 15 ss.).

                                         In relazione al pericolo di recidiva il dott. __________ si è così espresso: "il p. potrebbe commettere in futuro nuovi reati assimilabili a quelli attualmente imputati in particolare se esposto ad uno stress emotivo e relazionale connesso con il sentimento di poter essere accusato o di sentirsi oggetto della malvolenza altrui (contesti vissuti in senso persecutorio)" (cfr. perizia 30.06.2008 p. 20); inoltre: "al di fuori di questo contesto [ambiente protetto, ovvero in carcere, ndr] l'utilizzo abusivo di alcool riprenderebbe. I tratti paranoidei della personalità e l'intelligenza limite sono tuttora presenti (...). La riduzione del rischio di recidiva è strettamente connessa con il mantenimento dell'astinenza e la collocazione in una struttura terapeutica chiusa (...)" (cfr. perizia 30.06.2008 p. 21).

                                         La Corte di primo grado per finire, nel suo giudizio di condanna di data 23.07.2008, ha riconosciuto una scemata imputabilità di grado lieve in relazione a quanto perpetrato da RE 1 ed ha ordinato, cumulativamente alla pena detentiva da espiare, a favore del condannato il trattamento ambulatoriale per la durata massima di 5 anni, stante che "i periti sono in definitiva stati concordi nel ritenere che un trattamento ambulatoriale può essere sufficiente per ottenere la finalità desiderata, avendo in particolare il dott. __________ allentato in aula il proprio precedente giudizio, ammettendo la possibilità di «un trattamento ambulatoriale stretto unito a misure di sorveglianza sociale»" (sentenza 23.07.2008 della Corte delle assise criminali, p. 54).

                                         3.3.

                                         RE 1 in inchiesta e pure in aula si è sempre dichiarato estraneo alla morte del fratello.

                                         Ancora in esecuzione di pena - come evidenziato nel Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES) elaborato a fine novembre 2009 e a cui il reclamante ha aderito egli "non ha ancora elaborato il delitto, si sente vittima e non riesce a capire come mai sia lì" (cfr. PES, p. 6). "Essendo che non ammette i fatti, non spiega neppure il passaggio all'atto, anzi, a sua detta l'avrebbe unicamente aiutato poiché non ha trovato alcun appoggio da parte delle altre persone e degli ospedali" (cfr. PES, p. 5).

                                         Atteggiamento negatorio questo che, fra l'altro, ha influito sulla possibilità di mettere in atto in esecuzione di pena il trattamento ambulatoriale ordinato nella sentenza di primo grado per il disturbo di personalità diagnosticato a RE 1, essendosi egli rifiutato di sottoporsi a una qualsiasi terapia, malgrado ne fosse stata accertata la necessità, come visto sopra.

                                         Il Servizio-psicosociale di __________, che ha seguito il reclamante dal settembre 2008, nel suo rapporto del 23.02.2009, ha infatti osservato che quest'ultimo "ha sempre mantenuto un atteggiamento di diniego rispetto al reato e rivendicativo, sulla base di una ideazione che nel corso delle ultime settimane si è rivelata sempre più chiaramente di stampo delirante. Sostanzialmente rifiuta un contatto specialistico, non sentendosi colpevole dei fatti che lo hanno portato in prigione; a volte assume un atteggiamento minaccioso e querulomane, proiettando sui curanti e sulla Istituzione la responsabilità del fatto-reato, dei propri deficit e fallimenti. Solo nelle ultime settimane ha accettato un breve colloquio con l'infermiere psichiatrico, altrimenti dal mese di gennaio u.s. ha rifiutato di continuare la presa a carico psichiatrica" (cfr. rapporto 23.02.2009 del Servizio-psicosociale di __________, p. 2).

                                         Dal canto suo il dott. __________, medico psichiatra del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi, nel suo rapporto del 28.11.2011, ha evidenziato che il reclamante "è stato esaminato in due riprese da parte della Dr.ssa __________ negli ultimi due mesi del 2009 e non ha accettato alcuna presa a carico". Ha inoltre rilevato che, dopo aver egli conferito con lui nell'ambito dell'osservazione e dei controlli abituali alla Sezione B del penitenziario nonché dopo un colloquio personale tenutosi il 23.05.2011, "il detenuto ha mostrato un flebile interesse per instaurare una relazione terapeutica, in primo luogo per esaminare le possibilità di riottenere la rendita(?), ma al prossimo appuntamento proposto ha rifiutato di presentarsi. Il paziente ritiene di aver una perfetta salute mentale e attribuisce la sua condizione alla malevolenza delle autorità e dei magistrati". Infine ha rilevato che "nel corso della detenzione non sono stati osservati particolari scompensi e il detenuto è rimasto autarchico, con pochi contatti con i co-detenuti e particolarmente ostile nei confronti delle proposte terapeutiche" (cfr. rapporto 28.11.2011 del dott. __________).

                                         Dinnanzi alla segretaria giudiziaria dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi RE 1, ancora in data 21.12.2011, ha negato l'utilità di sottoporsi ad una terapia ["Non ho seguito una terapia perché non la ritenevo utile al mio caso e perché già ho fatto molta fatica a sopportare la situazione nella sezione B (poiché succede di tutto, p. es. detenuti che ingoiano lamette, ecc.)" (verbale di discussione 21.12.2011, p. 1)], sennonché egli per finire ha lasciato trasparire una certa sua apertura verso una presa a carico da parte dei competenti servizi italiani ["Se proprio devo, sono disposto a farmi seguire dalle ASL in Italia e eventualmente a esser seguito da un terapeuta" (verbale di discussione 21.12.2011, p. 2], che tuttavia non sembra convincere a fronte dell'atteggiamento da lui dimostrato durante tutto il periodo di detenzione sinora subito.

                                         Sia come sia, certo è che per il suo accertato disturbo di personalità - a tutt'oggi presente e per il quale, nella valutazione della sua personalità, non occorre obbligatoriamente ricorrere a nuovi accertamenti peritali (BSK Strafrecht I, 2.a ed. – A. BAECHTOLD, art. 86 CP n. 8) - è appurato che egli necessiti di essere sottoposto ad un'adeguata terapia, onde scongiurare il pericolo di recidiva. Ciò che peraltro anche le competenti autorità intervenute nella procedura prevista per la liberazione condizionale (che hanno formulato preavviso positivo) hanno riconosciuto, prospettando il reinserimento sociale del reclamante se integrato nella rete sociale e medica della zona in cui prevedibilmente egli andrà a stabilirsi.

                                         Pure certo è che il problema di etilismo cronico di cui RE 1 è affetto - e per il quale egli prima della sua carcerazione ha goduto di una rendita intera d'invalidità (che, come fatto accertare dal suo patrocinatore, gli verrà nuovamente erogata al momento della sua liberazione anche se residente in territorio italiano) - è rimasto sotto controllo, perché il reclamante è sinora stato in una struttura protetta.

                                         3.4.

                                         RE 1, a cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona con decisione 30.12.2008 ha revocato il permesso di domicilio "C", al momento della sua scarcerazione dovrà obbligatoriamente lasciare il nostro territorio.

                                         Da quanto in atti non risulta sia stata sinora predisposta per lui una qualsiasi forma di alloggio o sistemazione nella regione del __________ tra __________ e __________ - zona non distante dal confine svizzero da cui egli proviene e che conoscerebbe meglio - in grado di accogliere il reclamante al momento del suo rilascio.

                                         3.5.

                                         Ora, da quanto in atti, RE 1 risulta privo di una sistemazione precisa in un comune non ancora determinato della zona del __________. Ha problemi a relazionarsi (vedasi i conflitti a suo tempo sorti con i vicini nel luogo dove egli risiedeva prima del suo arresto, la separazione dagli altri detenuti, i difficili contatti con il tutore, l'operatore sociale e gli altri specialisti dei servizi medici intervenuti). Non può contare sull'aiuto in loco di un familiare o di un conoscente in grado di seguirlo e di sostenerlo. Non riconosce la propria responsabilità in punto ai reati da lui commessi, nemmeno il suo bisogno di un trattamento medico ritenendosi in perfetta salute mentale, e, non essendosi sin qui sottoposto a terapia alcuna, non è stata riscontrata in lui un'evoluzione positiva circa i suoi disturbi e le sue difficoltà comportamentali. Malgrado i seri e solerti sforzi profusi dal difensore del reclamante, dalle tavole processuali non emerge alcuna conferma da parte di un preciso servizio medico specializzato italiano e/o di un determinato terapeuta della medesima regione, pronto a farsi carico del trattamento dei disturbi diagnosticati in RE 1, almeno in parte connessi con i gravi fatti per cui egli sta ora espiando la pena. Ha una dipendenza da alcool che al di fuori di un ambiente protetto secondo il perito __________ si manifesterebbe nuovamente. Ciò ove più si pensi che RE 1, si troverebbe al suo rilascio, da quanto risulta agli atti, solo e senza la possibilità di impegnarsi in un'attività (lavorativa o non) ancorché semplice e/o parziale.

                                         In tali circostanze la prognosi - da effettuarsi al momento in cui dev'essere resa la decisione sulla liberazione condizionale - non può che essere sfavorevole, essendo il pericolo di recidiva ancora altamente probabile.

                                         La decisione qui impugnata merita quindi tutela.

                                   4.   Si rileva che quando non viene concessa la liberazione condizionale, l'art. 86 cpv. 3 CP impone all'autorità competente di riesaminare la questione almeno una volta all'anno.

                                         Ciò comporta che, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla decisione di rifiuto, l'autorità competente è tenuta a rendere un nuovo giudizio in punto alla liberazione condizionale. Qualora le circostanze siano già mutate in precedenza, la liberazione condizionale può essere ordinata anche prima di tale termine (BSK Strafrecht I, op. cit. – A. BAECHTOLD, art. 87 CP n. 29).

                                         In questo senso, appare evidente che l'inizio del trattamento disposto nella sentenza di primo grado può risultare utile in vista di un'ulteriore valutazione della liberazione condizionale, sia per la successiva presa a carico da parte di strutture esterne (italiane), sia per il pericolo di recidiva.

                                         Cade pertanto nel vuoto la censura sollevata dal reclamante secondo cui, in caso di rifiuto di liberazione condizionale ai 2/3 dell'espiazione della pena, egli si vedrebbe "infliggere un obbligo di espiazione di pena di 2 anni e 6 mesi in più per rispetto ai 2/3 della stessa" (reclamo 10/11.01.2012, p. 4).

                                   5.   Per quanto attiene alla censura di disparità di trattamento ventilata dal reclamante, si osserva che questa Corte è tenuta a rendere il suo giudizio per rapporto al caso concreto sulla base di quanto risulta dalle tavole processuali e non per rapporto ad altri casi di detenuti asseritamente giudicati pericolosi. Casi questi, peraltro non meglio precisati dal reclamante, e comunque non noti a questa Corte.

                                   6.   RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria, con gratuito patrocinio nella persona dell'avv. PR 1, per il reclamo presentato davanti a questa Corte contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che gli ha rifiutato la concessione della libertà condizionale, essendo, a suo avviso, "l'indigenza assodata" (cfr. reclamo 10/11.01.2012, p. 4).

                                         Pacifica è la competenza di questa Corte a decidere su tale istanza in virtù dell'art. 10 della nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011, in vigore retroattivamente all'1.01.2011, limitatamente al merito, ovvero alla procedura di reclamo.

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         Nel caso in esame, viste la situazione personale ed economica (precaria) del qui reclamante, nonché la di lui necessità ad essere rappresentato da un legale per la tutela dei suoi diritti in una procedura complessa almeno nei fatti, si giustifica in questa sede la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ma limitatamente alla procedura relativa alla liberazione condizionale. Nel presente caso, in assenza di una dettagliata nota spese, sono riconosciute 5 ore a CHF 250.-- l'una, per complessivi CHF 1'250.--, oltre CHF 300.-- di spese.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, 73 LOG, 86 CP, 38 vCP, 29 cpv. 3 Cost., la LAG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nella persona dell'avv. PR 1, è accolta ai sensi dei considerandi.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

-          ;   per conoscenza: -          .  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2012.8 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.03.2012 60.2012.8 — Swissrulings