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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.03.2012 60.2012.71

March 1, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,704 words·~9 min·4

Summary

Reclamo del detenuto contro la decisione del GPC che ha concesso la liberazione condizionale. pronunciata anche contro la volontà del detenuto. audizione del detenuto

Full text

Incarto n. 60.2012.71  

Lugano 1 marzo 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 22/23.2.2012 presentato da

RE 1  

contro

la decisione 14.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà mediante la quale concede al reclamante la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale si rimette al giudizio di questa Corte;

richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante il quale si rimette al giudizio di questa Corte;

richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del procuratore pubblico Valentina Tuoni mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;

richiamato lo scritto 28.2.2012 del procuratore pubblico Andrea Pagani mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   A seguito di diverse condanne (del 31.3.2010, DA __________, a una pena pecuniaria di CHF 1’600.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed a una multa di CHF 300.-- commutata in una pena detentiva di 4 giorni; del 30.6.2011, DA __________, a una pena pecuniaria da espiare di 90 aliquote giornaliere di CHF 90.--, commutata in una pena detentiva di 90 giorni; del 9.8.2011, DA __________, a una multa di CHF 500.-- commutata in una pena detentiva di 4 giorni), il reclamante ha iniziato ad espiare le corrispondenti pene a partire dal 15.12.2011.

                                         Egli è stato collocato inizialmente in sezione chiusa (poiché positivo agli oppiacei), e dal 23.12.2011 in sezione aperta. Non ha chiesto e beneficiato di congedi.

                                         I termini di espiazione sono stati così stabiliti: 1/3 della pena al 16.1.2012, 1/2 della pena il 1.2.2012, 2/3 della pena il 13.3.2012, fine pena il 22.3.2012.

                                  b.   Con scritto 31.1/2.2.2012, l’Ufficio del Patronato del Canton Ticino ha preavvisato favorevolmente la liberazione condizionale del reclamante, proponendo anche l’affidamento al Patronato e la norma di comportamento del mantenimento del posto di lavoro.

                                   c.   Con scritto 3/7.2.2012, le Strutture carcerarie cantonali (a firma del direttore) hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di lavoro esterno formulata dal reclamante, in relazione ad una possibilità di occupazione presso un privato ad __________ (iniziata dal 6.2.2012). Con il medesimo scritto, le Strutture carcerarie cantonali hanno preavvisato favorevolmente anche la liberazione condizionale.

                                  d.   Con decisione 14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso il regime di esecuzione della pena nella forma di lavoro esterno (già intrapreso dal 6.2.2012) ed ha disposto la liberazione condizionale a far tempo dal 13.3.2012, con un periodo di prova di un anno, sottoponendo il reclamante all’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) ed alla norma di condotta dell’impegno a mantenere un’attività lavorativa.

                                   e.   Con scritto 21/23.2.2012 RE 1 impugna la decisione in relazione alla liberazione condizionale. Egli evidenzia come la domanda di liberazione condizionale sia stata inoltrata a sua insaputa, e si oppone alla stessa “poiché desidererei chiudere i conti con la giustizia e poter ricominciare un’esistenza regolare”. Osserva inoltre che se dovesse cercare un altro lavoro, difficilmente lo troverebbe con delle pendenze giudiziarie.

                                    f.   Le parti interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Corte e non hanno presentato specifiche osservazioni.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In data 1.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi cantonali.

                                         1.2.

                                         L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         A livello cantonale l'1.1.2011 è quindi entrata in vigore la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM) che all'art. 10 lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione che dall'1.1.2011 viene attribuita, giusta l'art. 73 LOG, al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi) la competenza ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.3.

                                         Ne consegue che il presente gravame - tempestivo - è ricevibile in ordine, essendo presentato dal condannato e destinatario della decisione qui impugnata.

                                   2.   2.1.

                                         L'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

                                         2.2.

                                         La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

                                         Si tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la liberazione definitiva.

                                         Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP riprende quanto previsto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche: se date le condizioni, l’art. 38 cpv. 1 vCP disponeva che l’autorità penale poteva liberare condizionalmente il detenuto, mentre che l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che l’autorità penale competente lo libera; se prima la liberazione era concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201).

                                   3.   3.1.

                                         Nel presente caso, non sono contestate le condizioni della liberazione condizionale (pacificamente date nel caso del reclamante), ma il principio della sua concessione da parte del beneficiario di detto regime.

                                         3.2.

                                         L’art. 86 cpv. 2 CP prevede che l’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Per questo motivo, l’obiezione del reclamante riguardo la presentazione a sua insaputa della richiesta risulta irrilevante.

                                         3.3.

                                         Come evidenziato al punto 2.3., con la riforma della parte generale del CP, la liberazione condizionale da potestativa è divenuta obbligatoria, sempre che siano riunite le condizioni legali.

                                         Come ricordato dalla dottrina (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16) e dalla giurisprudenza (DTF 101 Ib 452), la concessione della liberazione condizionale non presuppone l’accordo del condannato, trattandosi di un modo di esecuzione della pena.

                                         Per questo motivo, il disaccordo manifestato dal reclamante con il proprio gravame non è determinate per la concessione della liberazione condizionale.

                                         3.4.

                                         Per il resto, nel gravame, il reclamante non contesta l’assi-stenza riabilitativa e la norma di condotta, peraltro giustificate.

                                         3.5.

                                         L’art. 86 cpv. 2 in fine CP prevede invero che il detenuto debba essere sentito.

                                         Nel caso concreto, ciò non è avvenuto, a torto. Considerato come il regime di lavoro esterno e la liberazione condizionale sono stati accolti dal giudice dei provvedimenti coercitivi, quest'ultimo ha ritenuto di poter prescindere dall’audizione, che sarebbe assurta a formalismo eccessivo ed a un atto contrario all’economia procedurale.

                                         La successiva presentazione del gravame dimostra che al contrario, l’audizione sarebbe stata oltre che dovuta in base all’art. 86 cpv. 2 in fine CP, anche opportuna, in quanto avrebbe permesso di esaminare le eventuali obiezioni del reclamante alla concessione della liberazione condizionale.

                                         Ritenuto però come la decisione impugnata sia comunque conforme per il resto alle condizioni dell’art. 86 CP e la soluzione adottata con la concessione della liberazione condizionale sia favorevole al reclamante in termini di libertà personale, la violazione della norma sull’audizione del reclamante pur grave, non può avere quale effetto quello di prorogare la detenzione del reclamante.

                                   4.   Il reclamo è respinto. Considerato quanto riferito al punto 3.5., si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

per conoscenza: -          .  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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