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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.03.2012 60.2012.65

March 1, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,480 words·~12 min·5

Summary

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. nozione di prognosi non sfavorevole. contraddizione nella sentenza del GPC circa la prognosi

Full text

Incarto n. 60.2012.65  

Lugano 1 marzo 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/21.2.2012 presentato da

RE 1  

  contro

la decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi in tema di liberazione condizionale (inc. __________);

richiamato lo scritto 23/24.2.2012 del procuratore pubblico Nicola Respini mediante il quale comunica di non aver particolari osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 27/28.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non avere osservazioni da inoltrare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 31.03.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, rappresentazione di atti di cruda violenza e ripetuta pornografia. Riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve (sulla scorta di un referto peritale giudiziario del 7.9.2009), l'ha quindi condannato alla pena detentiva di cinque anni, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. La Corte di primo grado ha anche ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in espiazione di pena.

                                  b.   La Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 17.01.2011, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato da RE 1, ha ricommisurato la pena detentiva inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure riducendola a tre anni e sei mesi (inc. CCRP 17.2010.20). La sentenza è cresciuta in giudicato.

                                   c.   Considerato il periodo di detenzione preventiva sofferto dal 18.02.2009 al 31.03.2010, il qui reclamante ha raggiunto il primo terzo dell'esecuzione della pena il 19.04.2010, la metà pena in data 18.11.2010 ed i 2/3, per la liberazione condizionale, il 18.06.2011. Il termine dell'espiazione della pena verrà a cadere il 17.08.2012.

d.Il reclamante ha già goduto del primo congedo (in data 28.6.2011), del trasferimento in sezione aperta (dal 4.7.2011), e dal 21.11.2011 usufruisce del regime del lavoro esterno.

                                         In data 16.6.2011, il giudice dei provvedimenti aveva rifiutato la liberazione condizionale: il successivo reclamo era stato respinto da questa Corte con sentenza del 13.7.2011 (inc. CRP __________).

e.    Nella procedura che ha condotto alla decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito il reclamante in data 21.12.2011, ed ha ricevuto i seguenti scritti: preavviso del 13.12.2011 dell’Ufficio di patronato favorevole ad un’ulteriore progressione nell’esecuzione della pena (alloggio esterno, “Electronic monitoring” o liberazione condizionale); preavviso negativo del 16.12.2011 della Direzione delle Strutture carcerarie, che valuta la liberazione condizionale prematura, non essendo ancora stata raggiunta la fase 5 del Piano di esecuzione (PES) con l’alloggio esterno o l’”Electronic monitoring”; il rapporto della psichiatra dell’11/16.1.2012.

f.      Con la decisione 10.2.2012 qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato la domanda di liberazione condizionale al reclamante.

                                         Accertato un comportamento corretto durante l’esecuzione della pena e una buona condotta durante i congedi ed il regime di lavoro esterno, il giudice ha ritenuto che RE 1, in un contesto strutturato e con un alto controllo istituzionale (quale l’attuale) è in grado di comportarsi correttamente, a patto che sia sottoposto a trattamento terapeutico intensivo per la cura della sua cronica turba psichica. Ciò risulta anche dal rapporto 11/16.1.2012 della psichiatra, che evidenzia come RE 1 sia in grado di comportarsi in modo adeguato qualora la sua situazione sociale (affettiva, finanziaria e logistica) sia equilibrata.

                                         Nella decisione il magistrato fa pure riferimento alla perizia psichiatrica giudiziaria del 7.9.2009, che indicava come i comportamenti antisociali  (psicopatici) del peritando, che danneggiano il prossimo, sembrano emanare da un’incapacità di organizzare qualsiasi ambito della sua esistenza, tanto quello professionale quanto quello relazionale, finanziario e logistico.

                                         Posti questi accertamenti, il magistrato ha ritenuto che il fatto, per il reclamante, di non disporre di un alloggio sia un elemento di precarietà non accettabile, in quanto non farebbe che riprodurre la situazione negativa che in passato l’ha portato a delinquere.

                                         Il magistrato ha valutato quale precaria anche la situazione lavorativa del reclamante, così come il suo costante richiamo alla domanda AI pendente.

                                         Questi elementi di precarietà, oltre  ai precedenti e ai fatti avvenuti a __________ (p. 37 perizia giudiziaria) non permettono di formulare una prognosi positiva.

                                         In conclusione, il magistrato giudica meritevole di considerazione il preavviso della direzione delle Strutture carcerarie, che richiede prima il passaggio anche all’alloggio esterno.

g.Nel proprio gravame, il reclamante ritiene inesatte e incomplete le considerazioni esposte al punto 7 della decisione impugnata. Riguardo all’alloggio, evidenzia che in assenza di una data della (possibile) scarcerazione, non può contrarre un contratto di locazione.

Contesta le considerazioni del magistrato sulla domanda di AI, allegando al gravame un certificato medico (che fa stato di un intervento al ginocchio sinistro nel 1980, di formicolii ad un braccio con ripercussioni professionali, di scogliosi grave con relativi dolori, di una trombosi venosa alla gamba sinistra del 2008  e una patologia di coagulazione del sangue).

Infine il reclamante fa riferimento al rapporto della psichiatra dell’11/16.1.2012, che sarebbe ripreso solo in parte nella decisione impugnata.

Conclude chiedendo che gli venga concessa la (liberazione) condizionale o, come ripiego, la possibilità di restare in sezione aperta.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dal 1°.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.01.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 21/22.2.2012, contro la decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi è quindi tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         L'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

                                         2.2.

                                         La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 n. 16).

                                         Si tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche.

                                         Anzitutto se l’art. 38 cpv. 1 vCP era potestativo, l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che se le condizioni sono date, l’autorità penale competente “lo libera”.

                                         Inoltre, se in precedenza la liberazione era concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP), con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

                                         2.4.

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del 4.01.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 cons. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1801).

3.3.1.

                                         Nel presente caso, la decisione impugnata contiene una contraddizione su di un punto essenziale.

                                         Dopo aver posto le corrette premesse giuridiche al punto 6, indicando che la prognosi da operare in base alla legge deve essere “non sfavorevole”, specialmente nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa, alla fine del punto 7 della decisione impugnata il giudice conclude che “Questi elementi, correlati con i precedenti dell’imputato, con particolare riferimento a quanto avvenuto a __________ e ripreso in perizia (p.37) non permettono di formulare una prognosi “positiva” in relazione alla sua liberazione condizionale.

                                         3.2.

                                         Nel presente giudizio (punto 2.3) si è indicato come il cambiamento legislativo intervenuto abbia proprio riguardato questo punto, passando da una liberazione concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP) ad una liberazione  concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP).

                                         Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passato a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa, come parrebbe nel presente caso.

                                         3.3.

                                         Non potendosi questa Corte sostituirsi al giudizio del magistrato senza sopprimere un grado di giudizio, il reclamo va accolto e l’incarto è conseguentemente ritornato al giudice dei provvedimenti coercitivi, affinché decida nuovamente, non senza auspicare che nel frattempo venga ulteriormente portata avanti l’esecuzione del PES.

4.Il reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza:

§   La decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

§   L’incarto è ritornato a tale giudice per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

per conoscenza: -          .  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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