Incarto n. 60.2012.52
Lugano 18 maggio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.01./10.02.2012.2012 – completata su richiesta di questa Corte il 17/18.04.2012 – presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 31.01.2012 è giunta al Ministero pubblico il 10.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, evidenziando contestualmente che da parte del Ministero pubblico nulla osta a tale richiesta;
richiamate le osservazioni datate 27.04.2012 (consegnate brevi manu il 30.04.2012) dell’arch. PI 2, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia 12.05.2004 sporta da __________ e da __________, comproprietari, tra gli altri, del fondo no. __________ RFD __________, costituito in proprietà per piani prima della costruzione, nei confronti degli architetti __________ e PI 2 in relazione ad alcune problematiche sorte nella costruzione di due ville e nella sistemazione esterna del giardino sulla predetta particella, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico di quest’ultimi per titolo di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.04.2006 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, il quale ha concluso per il carattere meramente civilistico della vertenza (NLP __________ – inc. MP __________);
che la suddetta decisione non è stata impugnata presso l’allora Camera dei ricorsi ed è quindi passata in giudicato;
che con la presente istanza – completata il 17/18.04.2012 su richiesta 13.03.2012 di questa Corte – il pretore della IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (nel frattempo archiviato) per bisogni istruttori delle cause civili di cui agli incarti __________ e __________ pendenti presso la predetta autorità;
che a suffragio della sua richiesta precisa che "(…) le due cause civili promosse da __________ contro __________ e __________ si riferiscono a contratti d’appalto conclusi nel 2000 per l’edificazione di due ville con quattro unità abitative sul mappale no. __________ RFD di __________ " e che "La progettazione e la direzione lavori era stata affidata allo __________ di __________ nell’ambito del quale operava l’architetto PI 2 ", producendo parimenti uno scritto datato 13.03.2012 allestito dall’avv. __________, patrocinatore delle parti convenute ai procedimenti civili (scritto 17/18.04.2012, doc. 4 e doc. 4.a ivi annesso);
che il citato avvocato evidenzia in particolare che, ai fini del giudizio civile, è "(…) di fondamentale importanza allegare agli atti di causa gli accertamenti eseguiti dal Ministero pubblico di __________ in merito alla condotta dell’arch. PI 2 nell’allestire le liquidazioni dei lavori, nella verifica delle fatture emesse dagli artigiani e nella gestione dei pagamenti affidatagli dai committenti", adducendo inoltre che "Negli atti del procedimento penale del quale è chiesto il richiamo, vi sono anche gli accertamenti eseguiti in merito ad importanti opere di scavo liquidate ad altro artigiano e che, verosimilmente sono anche oggetto della pretesa dell’attrice" (scritto datato 13.04.2012 dell’avv. __________ annesso allo scritto 17/18.04.2012, doc. 4a);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non si oppone alla richiesta;
che l’arch. __________, dal canto suo, evidenzia che l’incarto richiamato in sede civile si riferisce presumibilmente alla procedura in cui è stato interrogato il 10.11.2005, che è stata archiviata "(…) con l’assoluzione nei miei confronti e nei confronti della __________ di cui sono amministratore delegato", precisando parimenti che "(…) la ditta incaricata per gli scavi generali a cui si riferisce l’avv. __________ è la __________ di __________ ", senza in ogni modo opporsi alla presente istanza (osservazioni datate 27.04.2012, doc. 6);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, considerati inoltre il contenuto e l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato) – è certamente data una connessione tra le procedure civili di cui agli incarti __________ pendenti presso la Pretura istante e il citato procedimento penale, poiché gli stessi traggono le loro origini dal medesimo complesso dei fatti, ovverossia dalla costruzione di due ville e dalla sistemazione esterna del giardino sul fondo no. __________ RFD __________;
che gli atti dell’incarto penale MP __________ possono dunque essere utili ai fini dell’istruttoria civile degli incarti __________;
che è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che di conseguenza l’incarto penale MP __________ (due classatori blu) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera