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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.01.2013 60.2012.483

January 14, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·708 words·~4 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2012.483  

Lugano 14 gennaio 2013/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2012 presentata dalla

IS 1 rappr. da:

  tendente ad ottenere, in copia, il rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ e nel DA __________ (passati in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 19.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20.12.2012, comunicando di non avere nulla da obiettare all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art. 155 cifra 1 CP) sfociato nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ emanati il 12.11.2012 dal procuratore pubblico Nicola Corti;

                                         che entrambi i decreti di accusa sono passati in giudicato il 17.12.2012;

                                         che con la presente istanza __________, come detto, socio e gerente con diritto di firma individuale della IS 1, chiede la trasmissione, in copia, dei rapporti di polizia allestiti in relazione ai DA __________ e DA __________;

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 e PI 3, essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) al procedimento penale nel frattempo archiviato;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante __________ abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della società istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito nell’ambito del procedimento penale sfociato nei decreti di accusa 12.11.2012 (DA __________ e DA __________, passati in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessata personalmente in veste di accusatrice privata, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

                                         che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

                                         che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la IS 1, già stata parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ e DA __________ entrambi passati in giudicato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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