Incarto n. 60.2012.483
Lugano 14 gennaio 2013/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2012 presentata dalla
IS 1 rappr. da:
tendente ad ottenere, in copia, il rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ e nel DA __________ (passati in giudicato);
premesso che la richiesta datata 18.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 19.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20.12.2012, comunicando di non avere nulla da obiettare all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art. 155 cifra 1 CP) sfociato nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ emanati il 12.11.2012 dal procuratore pubblico Nicola Corti;
che entrambi i decreti di accusa sono passati in giudicato il 17.12.2012;
che con la presente istanza __________, come detto, socio e gerente con diritto di firma individuale della IS 1, chiede la trasmissione, in copia, dei rapporti di polizia allestiti in relazione ai DA __________ e DA __________;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 e PI 3, essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) al procedimento penale nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante __________ abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della società istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito nell’ambito del procedimento penale sfociato nei decreti di accusa 12.11.2012 (DA __________ e DA __________, passati in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessata personalmente in veste di accusatrice privata, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la IS 1, già stata parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ e DA __________ entrambi passati in giudicato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera