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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 13.11.2012 60.2012.423

November 13, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·710 words·~4 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Clinica psichiatrica quale istante

Full text

Incarto n. 60.2012.423  

Lugano 13 novembre 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/30.10.2012 – emendata il 7.11.2012 – presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una perizia allestita nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto DA __________ (nel frattempo archiviato) riguardante un paziente;

premesso che la richiesta datata 22.10.2012 è stata trasmessa, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30.10.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 23.06.2009 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 (già patrocinato dall’allora lic. iur. __________, __________), in carcere preventivo dal 21.03.2009 fino al 24.03.2009 presso il carcere giudiziario la Farera e in custodia per allestimento della perizia psichiatrica dal 24.03.2009 al 23.04.2009 presso la IS 1 di __________, siccome ritenuto colpevole di vari reati ed ha in particolare proposto la sua condanna alla pena detentiva di novanta giorni (da dedursi il carcere preventivo sofferto di quattro giorni), al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 21.09.2009;

                                         che con la presente istanza – emendata, su richiesta di questa Corte, il 7.11.2012 – la IS 1, per il tramite del suo __________, chiede la trasmissione, in copia, della perizia allestita dal dr. med. __________ nel 2009 inerente alla persona di PI 2 (__________) (doc. 1.a);

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che PI 2 "(…) è nuovamente degente presso la nostra IS 1 dal 2 novembre 2011, dopo essere stato dimesso dalla IS 1 per essere trasferito presso il carcere il 26.10.2012", adducendo di aver bisogno del referto peritale in questione allo scopo di valutare la pericolosità del paziente stante i suoi precedenti di aggressività (sia in IS 1 sia all’esterno), producendo copia della denuncia inviata al procuratore generale (cfr., nel dettaglio, scritto 7.11.2012, doc. 3 e doc. 3.a ivi annesso);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito;

                                         che considerate l’urgenza e la natura della richiesta, nonché la particolarità della fattispecie, questa Corte ha deciso di rinunciare a interpellare PI 2;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che – visti in particolare i motivi addotti nella presente istanza e il contenuto della perizia psichiatrica del 17.04.2009 riguardante PI 2 allestita, su incarico dell’allora sostituto procuratore pubblico, dal dr. med. __________ nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato (AI 26) – a giudizio di questa Corte è adempiuto un interesse giuridico legittimo della IS 1 istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 2, poiché il contenuto del referto peritale richiesto può essere certamente utile per le incombenze dei suoi collaboratori, in particolare per valutare la pericolosità del paziente;

                                         che di conseguenza la perizia psichiatrica del 17.04.2009 allestita dal dr. med. __________ riguardante PI 2 (__________) viene trasmessa, in copia, al direttore medico IS 1, dr. med. __________, unitamente alla presente decisione;

                                         che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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