Incarto n. 60.2012.41
Lugano 21 febbraio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.01./03.02.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.01.2012 è giunta al Ministero pubblico il 26.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 2/3.02.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela 16/17.04.2009 sporta da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di calunnia, diffamazione e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 18.11.2009, mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ingiuria giusta l’art. 177 CP "per avere, a __________, in data imprecisata di inizio marzo, durante una pausa del corso istruttori dei __________, offeso l’onore di PI 2, ingiuriandolo dandogli dell’asino e meglio proferendo le parole “il PI 2 è un asino, non ho proprio paura a dirlo”" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna), alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________ – inc. MP __________);
che il citato decreto è passato in giudicato il 18.01.2010;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, di tutti gli atti del surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato;
che a suffragio della sua richiesta precisa di essere stato sentito in qualità di teste il 24.01.2012 nell’ambito di una procedura arbitrale promossa da PI 2 e che in quell’occasione il suo patrocinatore avrebbe fatto riferimento ad alcuni verbali di polizia contenuti nell’incarto penale sfociato nel DA __________;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nel decreto di accusa 18.11.2009 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero pubblico l’intero incarto MP __________ (sfociato nel DA __________), concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Chiara Borelli; egli è, se del caso, autorizzato ad estrarne delle copie;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera