Incarto n. 60.2012.370
Lugano 3 ottobre 2012/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 30.08./24.09.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la documentazione inerente alla sua querela sporta nel 2008 di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 30.08.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 20/24.09.2012, comunicando di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 23.06.2008 IS 1 si è recata presso la polizia per sporgere querela penale nei confronti del suo ex compagno PI 2 – dal quale si è separata due settimane prima e dalla cui unione è rimasta incinta – per l’ipotesi di reato di minaccia (riservandosi parimenti la facoltà di presentare querela per titolo di diffamazione e ingiuria), sostenendo in sintesi di aver ricevuto da parte del querelato telefonate e messaggi minatori (verbale d’interrogatorio 23.06.2008, AI 1 – inc. MP __________);
che il giorno seguente PI 2, interrogato dalla polizia, ha in sostanza ammesso ogni addebito mosso nei suoi confronti (verbale d’interrogatorio 24.06.2008, AI 1 – inc. MP __________);
che con scritto datato 21.07.2008 il procuratore pubblico, richiamando la sua deposizione resa in sede di polizia, ha chiesto a IS 1 di comunicargli, entro il termine di dieci giorni, se è intenzionata a presentare querela penale contro PI 2 anche per titolo di ingiuria (art. 177 CP), adducendo parimenti che il suo silenzio sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto (AI 2 – inc. MP __________);
che IS 1, non avendo risposto al suddetto scritto, ha dunque rinunciato a sporgere querela penale nei confronti di PI 2 (anche) per titolo di diffamazione (inc. MP __________);
che l’8.09.2008 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di minaccia giusta l’art. 180 CP "per avere, ad __________ in data 23 giugno 2008, utilizzando il telefono mobile di un’amica corrispondente al numero __________, incusso spavento e timore alla ex-convivente IS 1, in stato interessante, inviandole degli SMS minacciosi e precisamente del seguente tenore:
- “__________viene su a __________ apri le porte se no le spacca”;
- “Stai pure a __________, non ti preoccupare che prima o poi ti prendo e quando ti prendo vediamo se ridi ancora”,
- “Io aspetto che nasca questo bambino del cazzo e poi vedi come vengo vicino a lui, così che non ci sia più. Non ti preoccupare troia”",
ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 13.10.2008;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede quanto segue:
"A causa di un “processo” in corso per la decisione degli orari di visita di mio figlio __________, necessito della documentazione della denuncia da me sporta nei confronti del padre, PI 2, nel 2008. URGENTE (udienza il __________)" (doc. 1.a);
che nel frattempo è stato comunicato a questa Corte che l’udienza in questione è stata posticipata il __________;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi del CPP TI nel procedimento penale sfociato nel DA __________ (regolarmente passato in giudicato), essendo la qui istante stata parte (in qualità di querelante) al procedimento nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere, in copia, gli atti riguardanti la sua querela presentata il 23.06.2008, in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 25.06.2008 (in cui sono contenuti il suo verbale d’interrogatorio e quello di PI 2) (inc. MP __________) e il decreto di accusa 8.09.2008 (DA __________), poiché il procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che i surriferiti atti potrebbero essere utili in sede civile per avere un quadro più completo della situazione famigliare/personale antecedente la nascita del figlio __________ (__________);
che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 25.06.2008 (AI 1 – inc. MP __________) e il decreto di accusa 8.09.2008 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale (inc. MP __________) nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera