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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.03.2012 60.2012.37

March 23, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,669 words·~8 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Full text

Incarto n. 60.2012.37  

Lugano 23 marzo 2012/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.01./1.02.2012 presentata dal

IS 1 patr. da: PR 2,  

  tendente ad ottenere copia della sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali;

richiamate le osservazioni 17.02.2012 del procuratore pubblico Andrea Gianini, la replica 27/29.02.2012 del IS 1 e la duplica 2.03.2012 del procuratore pubblico, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con istanza 2/4.11.2011 – completata in data 9/11.11.2011 su richiesta 4.11.2011 di questa Corte – l’avv. PR 2, in nome e per conto del suo assistito IS 1, __________, ha postulato la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, della sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);

                                         che a suffragio della sua richiesta ha precisato che sarebbe stato incaricato dal IS 1 di "raccogliere informazioni e documenti nell’ambito dei vari procedimenti civili e penali", essendo asseritamente proprietario legittimo di note promissorie poste sotto sequestro dal Ministero pubblico diversi anni fa ed essendo all’oscuro di tutte le procedure sul territorio svizzero inerenti alle stesse, adducendo di essere soltanto al corrente del fatto che la sentenza di cui all’incarto CRP __________ concerne le note promissorie in questione (scritto 9/11.11.2011, doc. 3 - inc. CRP __________);

                                         che con scritto 16.11.2011 inviato al procuratore pubblico Andrea Gianini e trasmesso, per conoscenza a questa Corte, gli avvocati PR 1 e PR 2 hanno confermato la richiesta di accesso agli atti presentata il 25.10.2011 al Ministero pubblico, con riferimento alla sentenza di cui all’incarto CRP __________, confermando parimenti che in tal modo viene evasa la loro istanza 2/4.11.2011 presentata a questa Corte (doc. 4 - inc. CRP __________);

                                         che con sentenza 18.11.2011 questa Corte ha quindi stralciato dai ruoli l’istanza 2/4.11.2011 (completata il 9/11.11.2011) ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dal IS 1 (inc. CRP __________);

                                         che con la presente istanza gli avvocati PR 1 e PR 2, sempre in nome e per conto del loro assistito IS 1, chiedono (nuovamente) la trasmissione, in copia, della sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali, non avendo il procuratore pubblico Andrea Gianini evaso positivamente la loro richiesta di accesso agli atti;

                                         che a sostegno della domanda richiamano la loro precedente istanza 2/4.11.2011, il suo complemento del 9/11.11.2011 e lo scritto 16.11.2011 dell’incarto CRP __________ (di cui si è detto poc’anzi), ribadendo che il IS 1 "(…) si trova tuttora all’oscuro dei procedimenti penali attualmente in essere sul suolo svizzero e coinvolgenti note promissorie di cui la stessa reclama la proprietà" (istanza 30.01./1.02.2012, doc. 1);

                                         che richiamano inoltre lo scritto 25.01.2012 del procuratore pubblico Andrea Gianini (inc. MP __________), in cui il magistrato inquirente, con riferimento a diverse sue lettere, ha informato l’avv. PR 2 che "(…), ritenuto che la proprietà dei titoli è contestata almeno quanto la loro autenticità, per tentare di chiarire alcuni aspetti emersi recentemente ritengo opportuno chiarire la posizione della sua mandante prima di prendere una decisione in merito alla richiesta di accesso agli atti. È quindi mia intenzione procedere all’audizione degli organi della IS 1 in grado di fornire spiegazioni puntuali concernenti la fattispecie in merito alla quale stiamo indagando. (…)" (scritto 25.01.2012 annesso all’istanza 30.01./1.02.2012, doc. 1);

                                         che con osservazioni 17.02.2012 il procuratore pubblico postula in particolare a questa Corte di ottenere delle precisazioni da parte dell’istante, ovverossia di indicare quali sono le sue richieste concrete, a quale titolo sono formulate (cfr. art. 105 cpv. 2 CPP) e in base a quali prove fonda il suo diritto di partecipare al procedimento (doc. 5);

                                         che con replica 27/29.02.2012 i patrocinatori del qui istante precisano anzitutto che la richiesta è limitata all’ottenimento, in copia, della sentenza emessa nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ (doc. 7);

                                         che adducono inoltre che il IS 1 è un terzo estraneo al procedimento penale in applicazione dell’art. 105 cpv. 1 lit. f e cpv. 2 CPP, toccato da misure coercitive, segnatamente dai sequestri delle note promissorie di cui sarebbe proprietario (doc. 7);

                                         che con duplica 2.03.2012 il procuratore pubblico chiede che il qui istante non venga autorizzato ad accedere all’incarto penale (ndr: inc. MP __________) e alla sentenza dell’incarto CRP  __________ (ndr: sempre in relazione all’inc. MP __________) precisando che quest’ultimo "(…) riconosce di non essere parte al procedimento, ma chiede di avervi ugualmente accesso in qualità di terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP)", che il medesimo "(…) fonda la propria qualità di terzo aggravato su di una causa presentata da una società delle __________ e su documentazione che attesterebbe l’autenticità dei titoli __________ ", che "(…) tuttavia, il procedimento penale condotto dallo scrivente Procuratore (ndr: inc. MP __________) prende spunto da una denuncia che si fonda sull’ipotesi che i citati titoli __________ siano falsi", che "(…) la questione dell’autenticità dei titoli è uno degli argomenti principali della vertenza che non ha ancora potuto essere chiarito, trattandosi di documenti che sarebbero stati allestiti (in maniera lecita o illecita) oltre 30 anni fa", che "(…) nel contempo si precisa che è pure pendente presso la __________ una causa di diritto privato concernente i medesimi titoli __________ che in base alle informazioni di cui disponiamo, vengono eccepiti di falso dalla __________ ", che "(…) la questione della proprietà dei titoli segnatamente il fatto che gli stessi appartengano alla richiedente non può essere ritenuta in alcun modo pacifica", che "(…) al momento non è possibile riconoscere che la richiedente disponga della qualità di terzo aggravato da atti processuali", precisando infine che "(…) è intenzione dello scrivente Procuratore procedere all’audizione della richiedente, segnatamente dei suoi organi, in veste di teste, per appurare se gli stessi possano contribuire a fare chiarezza in un contesto oltremodo oscuro e contestato" (duplica 2.03.2012, p. 1 e 2, doc. 9 e documentazione ivi annessa alla cui lettura si rimanda per brevità);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che la sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________), oggetto della presente richiesta, è stata impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, al quale è stato conferito l’effetto sospensivo con decreto 12.06.2009;

                                         che con successivo decreto 17.09.2009 il Tribunale federale ha dichiarato privo d’oggetto il predetto ricorso stralciando la causa dai ruoli;

                                         che dal decreto 17.09.2009 risulta in particolare che in data 31.08.2009 il procuratore pubblico ha comunicato di aver disposto la riapertura delle informazioni preliminari giusta l’art. 187 cpv. 1 CPP TI (in relazione all’incarto penale MP __________), e ciò in seguito alla scoperta di nuove prove, che la riapertura del procedimento comporta in sostanza la sua ripresa allo stadio delle informazioni preliminari (art. 187 cpv. 2 in relazione agli art. 183 ss. CPP TI) e che questa circostanza rende prive le contestazioni sollevate dalla ricorrente a seguito dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere [impugnato presso l’allora Camera dei ricorsi penali, sfociato nella decisione 15.04.2009 di quest’ultima (inc. CRP __________) oggetto della presente richiesta], comportando lo stralcio dai ruoli della procedura;

                                         che inoltre il Tribunale federale, e ciò sempre con riferimento alla decisione 15.04.2009 di cui all’incarto CRP __________, ha ritenuto che l’allora Camera dei ricorsi penali ha molto verosimilmente dichiarato a torto irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto la decisione 15.04.2009 emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________), di cui l’istante postula la trasmissione, non ha più alcun valore;

                                         che di conseguenza non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte del qui istante prevalente sui diritti personali delle parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato ad ottenere, in copia, la decisione __________ emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);

                                         che a titolo abbondanziale va ricordato che l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, art. 101 CPP n. 4) e chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame in applicazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP;

                                         che è pertanto il procuratore pubblico Andrea Gianini che deve decidere in merito all’esame degli atti dell’incarto penale MP __________ tuttora pendente presso il Ministero pubblico;

                                         che stante le precedenti considerazioni l’istanza deve essere respinta;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 183 ss. CPP TI, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1 __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente                                                    La cancelliera

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