Incarto n. 60.2012.337
Lugano 24 settembre 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 21.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27/28.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di una discussione avvenuta il 26.08.2011 durante la notte con il marito, PI 1 si è rivolta alla polizia, ove il medesimo giorno sono stati sentiti entrambi i coniugi;
che l’1.09.2011 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere emanato a carico di quest’ultimo negli scorsi anni, allegando parimenti la relativa procura (doc. 1.a);
che dalla procura datata 2.07.2012 emerge che il legale patrocina IS 1 nell’ambito di un procedimento di separazione/divorzio con la moglie PI 1 (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 1, accusatrice privata nel procedimento penale sfociato nel NLP __________ (regolarmente passato in giudicato), essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) del citato procedimento nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 1.09.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita verosimilmente di questo documento in sede civile nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio;
che di conseguenza il decreto di non luogo a procedere richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera