Incarto n. 60.2012.278
Lugano 23 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/6.07.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’infortunio occorso a PI 1, il 24.05.2011, in Via __________ a __________, a bordo di un autobus della __________, è stato allestito un rapporto di costatazione datato 16.06.2011 da parte della Polizia cantonale (inc. MP __________);
che dallo stesso rapporto risulta in particolare che quel giorno IS 1, alla guida della sua autovettura, "(…) s’immetteva su via __________ a __________, in direzione nord all’altezza del bivio con Via __________, nel mentre sopraggiungeva il bus della __________ condotto dal __________. In quel luogo la strada presenta una curva a “S” così i due conducenti che si trovavano affiancati sulle rispettive corsie frenavano onde evitare di urtarsi. Tra i due veicoli non vi è stata collisione tanté (tant’è) che i due conducenti dopo essersi chiariti verbalmente partivano" (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 1 e 2, AI 1 - inc. MP __________);
che a seguito della frenata da parte dell’autobus, PI 1 ha perso l’equilibrio ed ha battuto la testa contro un sedile, riportando alcune lesioni ["ferita lacero contusa alla tempia sinistra, contusioni al gomito sinistro e alla schiena" (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 1, AI 1 - inc. MP __________)];
che la Polizia cantonale, interrogate in particolare le parti coinvolte (IS 1, __________ e PI 1), è giunta alla seguente conclusione: "(…). Da parte nostra non sono state riscontrate negligenze o responsabilità da parte dell’autista del bus. Le cause dell’accaduto vanno attribuite a fortuite circostanze " (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 2, AI 1 inc. MP __________);
che considerato come dal predetto rapporto non sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento penale contro terzi, il procuratore pubblico Andrea Pagani, richiamando gli art. 125 CP, 310 e 319 CPP ss., ha decretato il non luogo a procedere in relazione al predetto infortunio (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed il medesimo è quindi passato in giudicato;
che con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del citato rapporto di polizia;
che a suffragio della sua richiesta precisa di aver bisogno di questo documento, poiché con scritto 13.06.2012 il __________, in nome e per conto della __________ ove è assicurata PI 1, gli ha chiesto di versare la somma di CHF 696.55 in relazione a quanto accaduto il 24.05.2011, sostenendo in particolare che "In base alla documentazione in nostro possesso e dal rapporto di polizia, risulta che sia stato lei a cagionare in data 24.05.2011 la lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. Perciò la informiamo che, sulla base delle disposizioni legali in materia di regresso, facciamo valere il rimborso degli esborsi della cassa malati" (copia scritto 13.06.2012 annesso all’istanza 2/6.07.2012, doc. 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, PI 1 e __________, essendo il qui istante stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante altro partecipante al procedimento (quale persona informata sui fatti) giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d e cpv. 2 CPP nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e considerati il contenuto e l’esito dell’incarto MP 2011.4952 sfociato nel NLP __________ – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del rapporto di costatazione 16.06.2011 e del decreto di non luogo a procedere 21.06.2011, poiché il procedimento penale lo ha interessato personalmente in veste di altro partecipante al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d CPP (in veste di persona informata sui fatti) e l’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui "le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi");
che stante inoltre il contenuto del rapporto di polizia richiesto nonché l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ passato in giudicato, questi atti possono essere indubbiamente utili all’istante, poiché confutano la tesi del __________ secondo cui sarebbe stato IS 1 "(…) a cagionare in data 24.05.2011 la lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. (…)" (copia scritto 13.06.2012 annesso all’istanza 2/6.07.2012, doc. 1.a);
che di conseguenza il rapporto di costatazione 16.06.2011 e il decreto di non luogo a procedere 21.06.2011 (NLP __________) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato altro partecipante al procedimento (in veste di persona informata sui fatti) nel procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera