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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.07.2012 60.2012.274

July 6, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·970 words·~5 min·3

Summary

Reclamo dell'imputato contro la decisione che ha dichiarato definitiva la sentenza contumaciale. diritto applicabile

Full text

Incarto n. 60.2012.274  

Lugano 6 luglio 2012/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 3/4.7.2012 presentato da

RE 1, ,

  contro

la sentenza 22.6.2012 della Pretura penale (inc. __________) che ha dichiarato definitivamente valida la precedente sentenza contumaciale del 24.5.2012 (inc. __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto d’accusa del 22.11.2010 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 per grave infrazione alle norme della circolazione, in riferimento a fatti avvenuti il 26.8.2010 a __________.

                                  b.   A seguito di tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale (inc. __________).

                                         Con citazione del 20.4.2012, il dibattimento è stato fissato per il 24.5.2012. Allo stesso non si è presentato RE 1 (mentre che il procuratore pubblico aveva rinunciato ad intervenire): il pretore ha proceduto ad emanare la sentenza nelle forme contumaciali, dichiarando RE 1 colpevole, ed avvertendolo che poteva, nei sei mesi, chiedere un nuovo giudizio, con riferimento alle norme procedurali del CPP TI.

                                   c.   A seguito di scritto 4.6.2012 di opposizione alla sentenza, la Pretura penale apriva un nuovo incarto (inc. __________), e RE 1 veniva citato nuovamente il 6.6.2012 per una nuova udienza fissata al 22.6.2012.

                                         Anche in quella data il reclamante non compariva, di modo che, con sentenza 22.6.2012 ed in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP TI, il pretore ha dichiarato definitiva la sentenza contumaciale del 24.5.2012.

                                  d.   Con scritto 2.6.2012 (recte: 2.7.2012), imbucato il 3.7.2012 e ricevuto dalla Pretura penale il giorno successivo, RE 1 ha nuovamente fatto opposizione.

                                         A fondamento della medesima, invoca un argomento di merito (la segnalazione della zona 50 km/h sarebbe illegale).

                                   e.   In ragione dell’esito del gravame, non è stato ordinato uno scambio di allegati.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Preliminarmente occorre stabilire il diritto processuale applicabile alla fattispecie.

                                         1.2.

                                         La prima sentenza del 24.5.2012 è stata resa in applicazione del vecchio diritto processuale cantonale, poiché il decreto d’accusa (cui era stata fatta opposizione) è stato emanato prima dell’entrata in vigore del CPP.

                                         Anche il secondo giudizio del 22.6.2012 è stato reso in applicazione del vecchio diritto processuale cantonale.

                                         1.3.

                                         In ottica intertemporale, l’art. 455 CPP rende applicabile alle opposizioni ai decreti d’accusa l’art. 453 CPP.

                                         Quest’ultima norma stabilisce che i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

                                         1.4.

                                         Pertanto correttamente il primo giudizio del 24.5.2012 è stato reso in applicazione degli art. 273 ss. CPP TI. 

                                         La decisione contiene anche l’indicazione della possibilità di presentare, entro sei mesi dall’emanazione della sentenza contumaciale, istanza di nuovo giudizio, conformemente all’art. 277 cpv. 3 CPP TI.  Tale è stato ritenuto lo scritto 4.6.2012 del qui reclamante.

                                         1.5.

                                         Per il nuovo giudizio, sempre nell’ottica del diritto intertemporale, occorre far riferimento all’art. 452 CPP.

                                         Il cpv. 2 stabilisce che le istanze di nuovo giudizio presentate dopo l’entrata in vigore del CPP per una sentenza contumaciale emanata secondo il diritto anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole.

                                         Il vecchio diritto cantonale permetteva al condannato in contumacia di presentare, entro sei mesi dalla sentenza, istanza di nuovo giudizio. L’art. 277 cpv. 3 CPP TI non poneva condizioni di motivazioni o altre restrizioni.

                                         Il CPP stabilisce che il condannato in contumacia può, entro dieci giorni, presentare per iscritto o oralmente istanza di nuovo giudizio, motivando succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento (art. 368 cpv. 1 e 2 CPP).

                                         Il diritto più favorevole è certamente il precedente, sia per il termine più lungo, sia per l’assenza di esigenze di motivazione. Correttamente pertanto la Pretura penale, in applicazione del vecchio diritto processuale cantonale, ha fissato un nuovo dibattimento.

                                         1.6.

                                         Il nuovo dibattimento, giusta l’art. 452 cpv. 3 CPP, è retto dal nuovo diritto.

                                         Nel caso di specie il pretore ha al contrario applicato il vecchio diritto, poiché nella sentenza del 22.6.2012 fa espresso riferimento all’art. 277 cpv. 5 CPP TI, secondo il quale se l’accusato non si presenta, il giudice non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale.

                                         Poco male, in quanto, con analoga soluzione, l’art. 369 cpv. 4 CPP stabilisce che, se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.

                                         1.7.

                                         Certo è che, sia con il vecchio diritto processuale cantonale, sia con il nuovo federale, la successiva sentenza che dichiara definitivo il giudizio contumaciale (art. 277 cpv. 5 CPP TI) o fa permanere la precedente sentenza contumaciale (art. 369 cpv. 4 CPP) non può essere impugnata con argomenti di merito, come fa il qui reclamante nel presente caso.

                                         In quanto non contesti la citazione, la regolarità della medesima, o non invochi motivi che rendano giustificata la mancata comparizione al nuovo giudizio o una violazione delle norme sul nuovo giudizio, il reclamo è manifestamente irricevibile. 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante.

Per questi motivi,

richiamate le norme citate ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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