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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.214

July 23, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·842 words·~4 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Full text

Incarto n. 60.2012.214  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/25.05.2012 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto NLP __________ (inc. MP __________);

premesso che la richiesta datata 15.05.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.05.2012, rimettendosi parimenti al prudente giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 13/15.06.2012 di PI 3 e 16/20.06.2012 di PI 2, di cui si dirà in seguito;

rilevato che IS 1, al quale su richiesta (per il tramite del padre) è stato prorogato il termine fino al 6.07.2012, ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della segnalazione 15/18.10.2007 da parte di PI 3 nei confronti di PI 2, suo vicino di casa, in relazione al fatto che il di lui cane avrebbe azzannato una capretta all’interno della sua (di lui) proprietà, è stato aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per l’ipotesi di reato di atti contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6 LOP sfociato nella decisione irrita di non luogo a procedere interno 25.03.2008 (con motivazione sommaria), non intimata alle parti, emanata dall’allora sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli per inesistenza degli estremi di reato, essendo stato accertato che i due cani di PI 2 non hanno mai creato problemi (NLP __________ – inc. MP __________);

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1, figlio di PI 3, chiede la trasmissione, tramite posta elettronica, degli atti del surriferito incarto penale riguardante il "(…) violento attacco di uno dei numerosi cani dei signori __________ ad una capra nel giardino accanto alla mia proprietà a __________ " (istanza 15/25.05.2012);

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di tale documentazione essendo "(…) stato ultimamente attaccato dal cane dei Signori PI 2 sul mio piazzale di casa a pochi metri dal fatto accaduto nel 2007/2008 (sono riuscito ad arretrare salvandomi) e essendo coinvolto in una susseguente denuncia penale da parte della Sig.a __________ nei miei confronti (…)" (istanza 15/25.05.2012);

                                         che con scritto 13/15.06.2012 PI 3 ha dato il suo consenso in merito alla presente istanza inoltrata dal di lei figlio IS 1 (doc. 3);

                                         che PI 2, dal canto suo, con osservazioni 16/20.06.2012 ha esposto la sua versione in merito ai fatti accaduti, senza opporsi in modo alla presente richiesta (doc. 4);

                                         che, come visto in entrata, IS 1 ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia della documentazione richiesta, considerato inoltre che sua madre (PI 3) è stata parte al procedimento di cui all’incarto NLP __________ (inc. MP __________) la quale ha dato il suo consenso affinché suo figlio possa ottenere gli atti del predetto incarto e ritenuto inoltre che PI 2 non si è opposto all’istanza;

                                         che di conseguenza gli atti dell’incarto penale NLP __________ (inc. MP __________), vengono trasmessi, in copia come da costante prassi di questa Corte (e non via e-mail come richiesto), all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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