Incarto n. 60.2012.182
Lugano 7 agosto 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.04./4.05.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare una sentenza del 13.04.1921;
premesso che la richiesta datata 25.04.2012 è giunta al Tribunale penale cantonale il 30.04.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/4.05.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter accedere alla sentenza emanata dalla Corte delle assisi criminali il 13.04.1921 inerente alla persona di ____________________);
che a suffragio della sua richiesta precisa che desidererebbe "(…) accedere a questo importante documento, nell’ambito della ricostruzione che sto effettuando, a scopo e titolo personale, della storia di famiglia. Conoscere le motivazioni della corte, mi sarebbe utile per capire come furono recepiti e valutati i numerosi elementi emersi nel corso del processo, da parte di chi conosceva i fatti e poté udire direttamente le testimonianze di diversi testimoni" (istanza 25.04./4.05.2012, doc. 1.a);
che con scritto 23.05.2012 (sollecitato il 9.07.2012) questa Corte ha chiesto alla qui istante di produrre un documento attestante il suo grado di parentela con __________ (doc. 2 e doc. 3);
che con lettera 17/20.07.2012 IS 1 afferma in particolare di non essere in grado di produrre un atto ufficiale attestante il legame di parentela con la sua prozia ┼__________ (nata il __________ e deceduta il __________) e sorella di suo nonno (nato il __________), producendo copia di alcuni documenti che attesterebbero i legami esistenti tra ┼__________ e la qui istante (doc. 4);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che la documentazione prodotta dalla qui istante non è, in effetti, sufficiente per dimostrare l’effettivo grado di parentela tra la qui istante e ┼__________ (cfr., al proposito, doc. 4.a –doc. 4.f);
che dai fatti accaduti e dalla condanna di ┼__________, nel frattempo deceduta, sono comunque trascorsi oltre novant’anni;
che non va inoltre dimenticato il diritto all’oblio della persona che ha subito la condanna, anche se nel frattempo è deceduta, e dei di lei eventuali eredi;
che va in ogni modo rilevato che la sentenza richiesta inerente alla persona di ┼__________ e trasmessa a questa Corte, in copia, dal Tribunale penale cantonale è purtroppo per la maggior parte difficilmente leggibile essendo stata emanata nel lontano 1921;
che in siffatte circostanze a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 prevalente sugli interessi personali di ┼__________ rispettivamente dei suoi eventuali eredi per poter accedere alla sua sentenza di condanna del 13.04.1921;
che l’istanza deve dunque essere respinta;
che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera