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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.02.2012 60.2012.16

February 23, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,835 words·~9 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)

Full text

Incarto n. 60.2012.16  

Lugano 23 febbraio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11.11.2011/18.01.2012 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 11.11.2011 è stata inviata al Ministero pubblico (ndr: non è dato a sapere quando è ivi giunta), che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci, a seguito del sollecito 16/17.01.2012 da parte dell’istante – l’ha trasmessa (erroneamente) il 17.01.2012 al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17/18.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 22.09.2011 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato PI 3 e PI 4, cittadini __________, venditori ambulanti di tappeti, autori colpevoli di ripetuta truffa aggravata (perpetrata mediante le modalità dell’Enkeltrickbetrug e del Teppichbetrug) ed ha condannato PI 3 alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e ne ha disposto la liberazione (richiamando l’art. 231 cpv. 2 CPP), e PI 4 alla pena detentiva di quindici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), decidendo parimenti di mantenerlo in carcerazione di sicurezza giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP e meglio come descritto nella sentenza di condanna di cui all’incarto TPC __________.

                                         La predetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, come visto in entrata, per competenza a questa Corte – l’IS 1 (di seguito IS 1), richiamando gli art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA, chiede l’autorizzazione a consultare gli atti del succitato procedimento penale (nel frattempo archiviato) con la facoltà di estrarne delle copie.

                                         A suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa in particolare che nell’ambito del suddetto procedimento penale le è stata richiesta assistenza amministrativa riguardo agli aspetti doganali "(…) delle immissioni in libera pratica di tappeti da parte della ditta __________ di __________ " (ndr. cfr., al proposito, AI 22 e AI 27 – inc. MP __________), che "per quanto è a nostra conoscenza PI 3 e PI 4 attuavano i loro raggiri contattando i potenziali clienti da porta in porta, ovvero con un sistema di vendita ambulante", che "le informazioni attualmente in nostro possesso (ndr: l’11.11.2011), purtroppo, non chiarificano la provenienza della merce oggetto della truffa e l’eventuale liceità dell’immissione in libera pratica nel territorio doganale svizzero", che l’immissione in libera pratica di merce in elusione dei controlli doganali oppure la dichiarazione di un valore inferiore a quello reale configurerebbero un’infrazione alla LD e alla LIVA, che "(…) l’imposta sull’importazione è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. (…)" e che "(…). Sulla fattura il fornitore estero deve indicare il prezzo di vendita previsto o che intende realizzare", adducendo parimenti di essere competente per il perseguimento delle citate infrazioni [art. 128 LD e art. 88 (v)LIVA (art. 103 cpv. 2 LIVA)] e di aver avviato un’inchiesta penale a carico di PI 3 e di PI 4 (istanza 11.11.2011/18.01.2012, p. 1 e 2, doc. 1.b).

                                         Il procuratore pubblico e il Tribunale penale cantonale non hanno formulato osservazioni nei loro rispettivi scritti di trasmissione per competenza della presente istanza.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Ora, per quanto concerne la sua competenza, l’istante invoca l’art. 128 LD [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la LD e il DPA (cpv. 1) e l’Amministrazione delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (cpv. 2)] e il previgente art. 88 LIVA, che dall’1.01.2010 è stato sostituito dall’art. 103 cpv. 2 LIVA (secondo cui l’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni, quella in materia di imposta sull’importazione all’Amministrazione federale delle dogane), essendo stata abrogata la LIVA del 2.09.1999 e sostituita dalla LIVA del 12.06.2009 (entrata in vigore l’1.01.2010).

                                         Giova altresì evidenziare che l’imposta sull’importazione è riscossa dall’Amministrazione delle dogane, che emana le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 cpv. 1 LIVA). Gli organi dell’Amministrazione delle dogane hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68-70, 73-75 e 79 LIVA sono applicabili per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA).

                                         Circa la consultazione degli atti l’istante richiama l’art. 30 DPA inerente all’assistenza fra le autorità [che prevede, tra l’altro, che le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (cpv. 1); l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati (cpv. 2); del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (cpv. 3)], l’art. 114 LD [secondo cui l’Amministrazione delle dogane e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente (cpv. 1); le autorità svizzere comunicano all’Amministrazione delle dogane dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’essa deve applicare (cpv. 2)] e infine l’art. 75 LIVA inerente all’assistenza amministrativa [che sancisce in particolare che le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali (cpv. 1); le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge e per la riscossione dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente; su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 2); un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata; il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato (cpv. 3)], che, come visto, è applicabile per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA).

                                   5.   Questa Corte – considerati in particolare le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) presentate dalla qui istante all’allora Camera dei ricorsi penali (sentenza 25.01.2010, inc. CRP 60.2009.390; sentenza 25.11.2009, inc. CRP 60.2009.310; sentenza 14.10.2008, inc. CRP 60.2008.240 e 22.03.2007, inc. CRP 60.2007.48) e la presente richiesta, le competenze conferite all’Amministrazione federale delle dogane dalle Leggi federali (tra cui l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) nonché il tenore degli art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA – ritiene di dover emanare una decisione di principio.

                                         La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, all’IS 1 – quale autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni in applicazione delle Leggi federali (tra cui figurano in particolare l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) e del DPA – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (perseguire/giudicare le infrazioni previste dalle leggi federali) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).

                                         In caso di dubbio l’IS 1, può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione.

                                   6.   Per quanto interessa la fattispecie in esame – visti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale TPC __________, ritenuti inoltre gli art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA inerenti all’assistenza tra le autorità nonché l’art. 128 LD e l’art. 103 cpv. 2 LIVA (art. 88 cpv. 2 vLIVA) sulla competenza dell’IS 1 – si deve ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 3 e di PI 4. Alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ potrebbero, in effetti, essere utili all’IS 1 ai fini dell’inchiesta da lei avviata a carico di quest’ultimi e per stabilire se PI 3 e PI 4, entrambi cittadini germanici, abbiano o meno commesso delle infrazioni ai sensi della LD rispettivamente ai sensi della LIVA in relazione alle fattispecie del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 22.09.2011 (inc. TPC __________).

                                         Di conseguenza un funzionario dell’IS 1, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale TPC __________ presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni. Il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.

                                   7.   Considerate la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la DPA, la LD, la LIVA, la LIAut, la LImT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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