Incarto n. 60.2012.105
Lugano 4 aprile 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.03.2012 presentata dallo
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di due sentenze anonimizzate (passate in giudicato) citate nel REP. 94;
premesso che la richiesta datata 16.03.2012 è stata inviata il medesimo giorno, via fax, al Tribunale penale cantonale, che il 20/21.03.2012 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con il presente scritto – trasmesso dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – un’assistente dello IS 1 postula la trasmissione delle sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali e citate nel REP. 94 del 1961;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, delle due sentenze in questione, essendo citate nel REP. 94 (e quindi verosimilmente anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza) e potendo dunque essere utili ai suoi collaboratori per le loro incombenze;
che in siffatte circostanze le sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle parti coinvolte nei procedimenti penali nel frattempo archiviati), all’istante unitamente alla presente decisione;
che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera