Incarto n. 60.2012.100
Lugano 4 aprile 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.02./16.03.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di abbandono (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 29.02.2012 è giunta al Ministero pubblico il 2.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16.03.2012;
richiamate le osservazioni 22/23.03.2012 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e 23/26.03.2012 di PI 3, __________, e di PI 4, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 2, __________), che comunicano di non opporsi alla richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni 26.03.2012 del procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________, verso le ore __________, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quali protagonisti PI 2 (__________), conducente dell’autovettura __________, targata TI __________, e __________, (__________), che era in sella al motoveicolo __________, targato __________, il quale a seguito dell’impatto con la predetta automobile è deceduto sul posto;
che con decisione 2.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di PI 2 per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione alle norme della circolazione (ABB __________);
che il successivo gravame 13.11.2009 intitolato "atto di accusa (proposta)" è stato dichiarato irricevibile dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che il 19.4.2010 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in materia penale 26/27.1.2010 presentato dai proponenti contro la predetta sentenza (inc. __________);
che con istanza 7/8.6.2010 PI 3 e PI 4 hanno postulato la revoca del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) e la promozione dell’accusa (ai sensi del CPP TI) nei confronti di PI 2 per omicidio colposo (art. 117 CP) e grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) (inc. CRP __________);
che con giudizio 19.8.2010 – non impugnato – l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto la predetta domanda di revoca (inc. CRP __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________);
che a suffragio della sua richiesta precisa che "(…) nel tentativo di incasso delle spese sostenute dallo Stato per porre rimedio all’inquinamento del manto stradale avvenuto in occasione dell’incidente citato a margine, le assicurazioni della signora PI 2 e del defunto __________, rifiutano l’addebito delle spese sostenendo entrambe la colpa è da imputare alla controparte" e di necessitare delle motivazioni che stanno alla base del decreto di abbandono "(…). Per poter decidere circa l’imputazione dei costi di intervento dei pompieri (…)" (istanza 29.02./16.03.2012);
che, come esposto in entrata, PI 2 e PI 3 e il di lei figlio PI 4, non si oppongono alla richiesta;
che il procuratore pubblico, dal canto suo, non ha formulato osservazioni in merito;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua richiesta e la finalità per la quale chiede la trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità istante prevalente sui diritti personali di PI 2, di PI 3 e di PI 4, i quali peraltro non si sono opposti alla domanda, potendo il suo contenuto essere utile per valutare chi debba effettivamente sopportare i costi cagionati dall’intervento dei pompieri riguardo all’incidente verificatosi il __________;
che di conseguenza il decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che stante la natura dell’autorità richiedente e della presente istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera