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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.05.2011 60.2011.81

May 17, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·879 words·~4 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di disciplina notarile quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.81  

Lugano 17 maggio 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2011 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato, tra l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) a carico dell’avv. PI 2, notaio;

premesso che l’istanza datata 15.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il giorno seguente, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, preavvisando favorevolmente la richiesta;

rilevato che l’avv. PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di __________ e altre persone, alcuni indagati hanno rilasciato delle dichiarazioni dinanzi al procuratore pubblico che chiamavano in causa anche la persona dell’avv. PI 2 in veste di notaio.

                                         Il Ministero pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale a suo carico per le ipotesi di reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), complicità in frode nel pignoramento (art. 163 CP) e complicità in diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) in applicazione degli art. 319 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP.

                                         Avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo (ex art. 322 cpv. 2 in relazione agli art. 393 ss. CPP) a questa Corte.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il IS 1, per il tramite del suo presidente giudice Franco Lardelli, chiede, con riferimento al decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) emanato nei confronti dell’avv. PI 2, notaio, e alla sua funzione di autorità di vigilanza in materia dell’esercizio del notariato, di poter compulsare gli atti del relativo procedimento penale, in particolare in applicazione degli articoli art. 126 n. 1, 128 cpv. 1 e 130 LN.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. L’avv. PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame – richiamati in particolare gli art. 126 n. 1 LN (secondo cui il Consiglio di disciplina notarile è competente a reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone il pubblico), art. 128 cpv. 1 LN (inerente a provvedimenti provvisionali da parte del Consiglio di disciplina notarile) e art. 130 LN (inerente ai poteri d’indagine da parte del Consiglio di disciplina notarile) – è certamente data l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del IS 1 a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato, tra l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) nei confronti dell’avv. PI 2, notaio.

                                         Ciò emerge anche dalla lettura dell’incarto penale MP __________ e dal comportamento assunto dall’avv. PI 2 nella veste di notaio in quella fattispecie.

                                         Di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza il presidente del IS 1 a compulsare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni. Il presidente è autorizzato a fotocopiare unicamente gli atti utili ai fini delle sue incombenze.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Visti l’art. 130 LN (che prevede in particolare che gli uffici pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le informazioni richieste) e la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LN e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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